Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 4 OTTOBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 271 del 4 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso, presentato il 14 maggio 2012, nei confronti di GE.RI. Gestionerischi s.r.l., con il quale XY, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensidell'art. 7 del Codice, ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile deidati che lo riguardano e la cancellazione di quelli trattati in violazione dilegge; il ricorrente ha in particolare lamentato che la resistente, nell'ambitodi un attività di recupero crediti svolta per conto di altra società, non soloavrebbe inviato al proprio numero di fax solleciti di pagamento, ma lo avrebbecontattato piò volte, anche a mezzo sms, sul proprio numero di telefonocellulare intimandogli il pagamento del presunto debito e minacciando, in casocontrario, l'avvio di azioni giudiziarie nei suoi confronti; ciò, nonostante ilricorrente avesse ripetutamente informato la resistente che nulla era dovuto afronte dell'accordo transattivo stipulato con  la società mandante, enonostante la diffida formale inviata alla resistente "dal proseguireulteriormente con l'invio di fax o telefonate moleste"; il ricorrenteha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute peril procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 23 maggio 2012, conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice, hainvitato la citata società a fornire riscontro alle richieste del ricorrente,nonché la nota del 6 luglio 2012 con la quale è stata comunicata alle parti laproroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla nota, datata 29 maggio 2012, con cui la resistente ha sostenuto di averricevuto incarico per il recupero stragiudiziale dei crediti da una terzasocietà (Enel Energia S.p.A.) la quale, contestualmente al conferimento delmandato, l'ha nominata responsabile esterno per il trattamento dei dati di cui ètitolare; nel caso di specie, in data 5 marzo 2012, la resistente ha ricevutoin via telematica i dati del ricorrente di cui ha fornito il dettaglio(consistenti in nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonicofisso) al fine di procedere, attraverso l'invio di corrispondenza o attraversosolleciti telefonici, al recupero del credito vantato nei confronti delricorrente (che traeva origine da quattro fatture del 2010 che risultavanoinsolute e di cui sono stati comunicati gli estremi); infine, in ordine allacancellazione dei dati, la resistente ha sostenuto di non essere "tenutaa procedere in tal senso, poiché non ha trattato in modo illegittimo i datipersonali" del ricorrente;

VISTAla memoria inviata in data 14 giugno 2012 con la quale il ricorrente haevidenziato che nell'elenco dei dati che lo riguardano fornito dalla resistentenon sarebbe ricompreso il numero di telefono cellulare sul quale invece sarebbestato piò volte contattato dalla citata società; infine, il ricorrente haribadito che nonostante la propria diffida formale e la revoca del consensoinizialmente fornito alla società mandante per il trattamento dei dati, laresistente avrebbe continuato a disturbarlo con fax e telefonate moleste;

VISTAla nota datata 27 giugno 2012 con la quale la resistente ha sostenuto che nellosvolgimento dell'incarico ha trattato "esclusivamente dati pubblici e/opubblicamente accessibili quali l'indirizzo ed il recapito telefonico delloStudio professionale del ricorrente ed ha inoltre utilizzato il numero dicellulare fornito e rilasciato dallo stesso" ricorrente al fine"di ottenere riscontro su tale utenza"; vista la successivacomunicazione del 18 luglio 2012 con la quale GE.RI. s.r.l. ha ribadito lapropria posizione dettagliando la successione cronologica dei contattiintervenuti con l'interessato;

VISTEle note fatte pervenire dal ricorrente il 6 luglio 2012 e il 23 luglio 2012 conle quali il ricorrente ha lamentato l'incompletezza dei riscontri ottenuti;

RITENUTO,nel caso di specie, in ordine alla richiesta di comunicazione in formaintelligibile dei dati, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, secondocomma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare deltrattamento fornito un riscontro sufficiente in merito, sia pure solo dopo lapresentazione del ricorso, dando conferma (solo nel corso dell'istruttoria)delle modalità di acquisizione del numero di telefono cellulare del ricorrente;

RITENUTO,invece, che, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati, il ricorsodeve essere dichiarato infondato posto che i dati che riguardano l'interessatonon sono stati, alla luce della documentazione in atti, trattati in violazionedi legge; tali dati infatti sono stati forniti dal ricorrente al momento dellaconclusione del contratto con la società mandante e da questa comunicati allasocietà nominata responsabile esterno del trattamento oppure, come nel caso delnumero di telefono cellulare, indicati dallo stesso ricorrente nelle comunicazioniindirizzate alla resistente e sono stati trattati dalla resistente per losvolgimento dell'incarico di recupero del credito vantato dalla societàcommittente, in linea con i principi fissati dal Garante nel provvedimento dicarattere generale del 30 novembre 2005 concernente "Liceità, correttezzae pertinenza nell'attività di recupero crediti" (consultabile inhttp://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1213644);

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dellespese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questabase, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odiernoricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di GE.RI. Gestionerischi s.r.l., nella misura di euro 200, previa compensazione della residuaparte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro allerichieste dell'interessato e della parziale infondatezza delle stesse;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta dicomunicazione in forma intelligibile dei dati personali;

b)dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione deidati;

c)determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento, posti nella misura di 200 euro, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi, a carico di GE.RI. Gestione rischis.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 4 ottobre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia