| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 4 OTTOBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 275 del 4 ottobre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 14 maggio 2012, presentato nei confronti diRCI Banque S.A., con il quale Fabio Dellino, in qualità di erede del padredefunto, Pasquale Dellino, deceduto in data 17 febbraio 2012, ha ribadito leistanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volte aottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del decuius riferiti al finanziamento n. XY contratto in data 12/11/2010, nonchéad ogni altro finanziamento contratto per l'acquisto di veicoli Renault; ilricorrente ha chiesto, altresì, di conoscere l'origine dei dati, le finalità,le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi deltitolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui sono staticomunicati i dati; ciò, in quanto il ricorrente ha ritenuto non idoneo ilriscontro fornito dalla citata società in riscontro all'istanza ex art. 7,chiedendo anche copia dell'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 delCodice con riferimento al trattamento dei dati del defunto padre PasqualeDellino; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione inproprio favore delle spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 17 maggio 2012, conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente,nonché l'ulteriore nota del 10 luglio 2012 con cui è stata disposta la prorogadel termine per la decisione sul ricorso; VISTAla nota datata 30 maggio 2012 con la quale la resistente, ad integrazione diquanto già comunicato all'interessato con nota del 27 aprile 2012precedentemente al ricorso, ha precisato che il defunto Pasquale Dellino ebbe asottoscrivere la richiesta di finanziamento in questione, in qualità dicoobbligato congiuntamente alla moglie che era la richiedente principale,esprimendo, in tale occasione, il consenso al trattamento dei suoi datipersonali dopo aver dichiarato di aver ricevuto le specifiche informative intema di trattamento dei dati personali, allegate al contratto; rilevato che larichiesta di finanziamento in questione è stata trasmessa alla resistente dallaconcessionaria Renault Autopiò S.r.l. in Roma (Š), presso la quale è statoacquistato il veicolo Renault Clio tg (Š); rilevato che il contratto difinanziamento in questione "è proseguito regolarmente per 36 mensilità ed èstato quindi regolarmente estinto nel gennaio 2010"; rilevato che laresistente ha inviato al ricorrente copia del contratto di finanziamentosottoscritto dal defunto Pasquale Dellino e dalla moglie, delle noteinformative sul trattamento dei dati, ricevute dai contraenti, del codicefiscale del defunto Dellino, nonché dei documenti di identità di entrambi; VISTAla memoria datata 12 giugno 2012 ed il verbale di audizione del 15 giugno 2012nei quali il ricorrente ha lamentato di non aver avuto accesso ai daticontenuti nel Modello 730/2006 che risultava allegato alla richiesta difinanziamento e non è stato fornito dalla resistente; il ricorrente ha inoltreeccepito di non aver ricevuto informazioni circa l'andamento dei pagamenti nelfinanziamento in questione, lo stato del rapporto, l'esposizione debitoriaresiduale e l'eventuale presenza di altri rapporti o richieste di finanziamentoa nome del defunto Pasquale Dellino; VISTEle note fatte pervenire in data 22 giugno 2012 e 4 luglio 2012 con le quali laresistente ha fornito al ricorrente copia del Modello 730/2006 riferito aldefunto Pasquale Dellino ed allegato al contratto in questione; la resistente,ribadendo quanto già comunicato, ha sostenuto che il finanziamento, cheprevedeva il pagamento di 36 rate mensili, pagate senza ritardo, è statoestinto nel gennaio 2010, senza alcuna esposizione residuale ed ha aggiuntoanche che non vi sono ulteriori rapporti o richieste di finanziamento a nomedel defunto Pasquale Dellino; VISTAla memoria inviata il 3 luglio 2012 con la quale il ricorrente ha nuovamentelamentato la tardività del riscontro fornito alle istanze ex art.7; RITENUTOche, alla luce della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso inordine alle richieste del ricorrente, avendo il titolare del trattamentofornito sufficienti riscontri all'interessato, sia pure solo dopo la presentazionedel ricorso; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerentiall'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 perdiritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di RCI Banque S.A., stantela tardività dei riscontri, nella misura di euro 100, compensandone la residuaparte per giusti motivi in ragione dei riscontri forniti prima e dopo lapresentazione del ricorso; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: Roma, 4 ottobre 2012
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