| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 18 OTTOBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 303 del 18 ottobre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso pervenuto il 30 maggio 2012 nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A.,in qualità di editore del sito internet www.corriere.it, con il quale XY,rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iazeolla, in relazione allapubblicazione, nell'archivio on-line del citato quotidiano, di un articolorisalente al KK 1992 intitolato "KW" contenente dati personali che loriguardano con riferimento ad una vicenda giudiziaria alla quale lo stesso èrisultato del tutto estraneo (in quanto assolto dalla Corte di appello di Bariper insussistenza dei fatti), ha chiesto, reiterando le istanze già avanzate aisensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali,la cancellazione dei dati che lo riguardano ovvero, in via subordinata, latrasformazione in forma anonima dell'articolo in questione e, comunque,l'adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l'indicizzazionedell'articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; ilricorrente ha, in particolare, lamentato come il permanere sul web dellanotizia di un suo coinvolgimento in una vicenda giudiziaria leda profondamenteil proprio onore "e crea discredito, pregiudizio e perdita di credibilitàallo stesso che, quale professionista, ha il merito di avere ricopertoimportanti incarichi"; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1° giugno 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché l'ulteriore nota del 20 luglio 2012 con cui, ai sensi dell'art. 149,comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTAla nota pervenuta via fax il 19 giugno 2012 con cui la resistente ha comunicatodi avere già riscontrato le istanze del ricorrente, avendo "per ben duevolte nel corso del 2011, provveduto a segnalare a tutti i motori di ricerca lapropria volontà di permettere la consultazione dell'articolo in parola soloattraverso l'accesso al proprio sito www.corriere.it, attraverso lacompilazione del file "robots.txt", sostenendo che il predetto"metodo si è rivelato insufficiente per cause indipendenti dalla volontàdi RCS" e che pertanto, "per far sì che la deindicizzazione degliarticoli divenga definitiva" occorrerà applicare "lo strumento delmetatag noindex"; VISTAla nota datata 4 luglio 2012 con la quale il ricorrente ha ribadito le istanzeformulate con il ricorso, sottolineando come la controparte non abbiasostanzialmente ottemperato alle stesse rinviando inspiegabilmentel'applicazione dello strumento metatag noindex che avrebbe consentito ladeindicizzazione definitiva dell'articolo in questione; VISTAla nota datata 3 ottobre 2012 con la quale il titolare del trattamento hadichiarato di avere provveduto ad applicare lo strumento del "metatagnoindex", per cui "l'articolo non risulta piò rinvenibile attraversoi comuni motori di ricerca"; RITENUTOdi dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo aprovvedere su ricorso, avendo il titolare del trattamento aderito allerichieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: Roma, 18 ottobre 2012
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