Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 18 OTTOBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 306 del 18 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso al Garante, presentato il 28 maggio 2012 nei confronti di CervedGroup S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e PaoloRicchiuto, con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Citoni,ha chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano ove associatial "fallimento della soc. KW Srl, emanato per sentenza in data11/12/2001", tenuto conto che, essendo il fallimento risalente a circa 10anni fa ed essendo stato chiuso per decreto in data 20/01/2003, la relativainformazione, a parere del ricorrente, risulterebbe "eccedente" e nonpuò essere considerata "quale indice rivelatore dell'affidabilitàfinanziaria" dello stesso "sia perché si riferisce ad un fallimentonon piò giuridicamente esistente, sia perché sono trascorsi oltre 10 anni dallasentenza dichiarativa di fallimento e oltre 9 anni dalla chiusura delfallimento stesso"; rilevato infine che il ricorrente ha chiesto di porrea carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30 maggio 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 19 luglio 2012 con la quale questa Autoritàha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTAla nota datata 19 giugno 2012 con cui Cerved Group S.p.A. ha sostenuto laliceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite al ricorrente chesono del tutto corrispondenti a quelle risultanti nei pubblici registri da cuisono state estratte; rilevato, tuttavia, che Cerved ha deciso di aderirespontaneamente alle richieste del ricorrente provvedendo, in linea con gliorientamenti espressi dal Garante in altri casi e in relazione agliapprofondimenti in corso con gli operatori del settore, a sospenderetemporaneamente la visualizzazione, nell'ambito del dossier riferito alricorrente (di cui ha fornito copia aggiornata), delle informazioni riferite alfallimento che ha interessato la citata società, nelle more della prospettatadefinizione di criteri comuni per gli operatori del settore;

VISTAla nota con la quale il ricorrente ha preso atto dell'oscuramento dei dati chelo riguardano;

RILEVATOche il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubbliciregistri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essereutilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1,lett. c) del Codice;

RILEVATOche il Garante ha piò volte sottolineato che l'ampiezza e la complessità deitrattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore dellac.d. informazione commerciale impone un'attenta considerazione dei diversi econtrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello diesattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATOche l'Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore,le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buonacondotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini diinformazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizziuniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento altrattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenticonoscibili da chiunque;

RILEVATOche Cerved Group S.p.A. ha provveduto alla sospensione della visualizzazionedei dati relativi al fallimento di "Reis Carbon Srl" nell'ambito deldossier riferito al ricorrente e ritenuto pertanto di dover dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice neiconfronti della citata società;

RILEVATOche sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra leparti in ragione della sequenza di rapporti intercorsi fra le parti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 18 ottobre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia