Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 25 OTTOBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 327 del 25 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Daniele De Paoli,vice segretario generale;

VISTOil ricorso al Garante regolarizzato l'8 giugno 2012 presentato nei confronti diCR1 Immobiliare s.a.s., in persona del legale rappresentante sig. Carlo Resta,con il quale Andrea e Marco Fiorentini hanno chiesto di ottenere lacomunicazione in forma intelligibile dei dati personali che li riguardanocontenuti nelle caselle di posta elettronica "a.fiorentini@fairnet.it e"m.fiorentini@fairnet.it", nonché i dati (foto, documenti, contatti,ecc.) archiviati nei personal computer utilizzati in qualità di soci (diminoranza, assieme al sig. Carlo Resta, socio di maggioranza) della FairSoftsnc; rilevato che la FairSoft snc (che svolgeva attività di assistenza,consulenza e manutenzione hardware e software) in data 6 luglio 2010 è statamessa in liquidazione (giudiziale) e in data 8/11/2010, in persona delliquidatore, Rag. Monica Golfera, ha effettuato una cessione di ramo d'aziendaalla CR1 Immobiliare s.a.s.; rilevato che tra l'elenco dei beni cedutirientrano le caselle di posta elettronica "a.fiorentini@fairnet.it e"m.fiorentini@fairnet.it" ed i personal computer utilizzati in qualitàdi soci dai signori Andrea e Marco Fiorentini e che i ricorrenti non sono statimessi in grado di accedere e di poter estrarre i propri dati personalicontenuti in tali caselle di posta elettronica e nei personal computer inquestione; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto anche la liquidazione inproprio favore delle spese del procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12 giugno 2012, conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice hainvitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste degli interessati, nonché la nota del 19 settembre 2012 con la quale èstata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, la proroga dei termini delprocedimento;

VISTAla nota inviata in data 29 giugno 2012 con la quale la resistente ha sostenutodi aver dato riscontro alle istanze avanzate dai ricorrenti con note del 26ottobre 2011 e 28 febbraio 2011 nelle quale si affermava di non detenere nétrattare alcun dato personale, comune o sensibile, dei ricorrenti; inoltre, laresistente, ha sostenuto di aver acquisito direttamente da FairSoft snc inliquidazione per effetto della citata cessione i documenti necessari  alfine della prosecuzione dell'attività del ramo di azienda trasferito tra cuinon vi sono dati riferiti ai ricorrenti (la stessa liquidatrice, prima dellaconsegna di tali documenti, avrebbe personalmente provveduto allaestrapolazione della documentazione necessaria per gli adempimenti contabili edamministrativi da espletarsi fino alla conclusione della procedura diliquidazione); per quanto attiene, invece, alla strumentazione, la resistenteha sostenuto che i computer aziendali regolarmente acquisiti per effetto dellacessione sono stati, d'accordo con la liquidatrice, formattati, conaccorgimenti tecnici che non consentono il recupero dei dati, e successivamenteceduti a terzi, mentre le caselle di posta elettronica, anch'esse aziendali, sonostate disattivate  e "a quanto consta non è possibile recuperare leinformazioni in esse un tempo contenute"; rilevato che la resistente haprecisato di aver acquisito per effetto della cessione solo la strumentazioneinformatica della FairSoft snc in liquidazione e non i dati personali deiricorrenti e di aver provveduto, in accordo con la liquidatrice, a formattaretale strumentazione senza aver previamente ispezionato i dati informaticicontenuti nei supporti, non avendone titolo;

VISTAla memoria inviata in data 4 luglio 2012 con la quale i ricorrenti hannoritenuto il riscontro insoddisfacente; in particolare, gli stessi hannoespresso le proprie perplessità circa la disattivazione delle caselle di postaelettronica in quanto dopo aver effettuato l'invio di un messaggio a talicaselle non avrebbero ricevuto alcun avviso di errore; inoltre, gli stessihanno contestato l'avvenuta formattazione e conseguente vendita dellastrumentazione a terzi in quanto la resistente avrebbe verosimilmentecancellato dati dei ricorrenti senza informare questi ultimi e senza ricevernel'autorizzazione; infine i ricorrenti hanno chiesto di poter verificare lefatture di vendita dei personal computer ed eventuale server effettuata dallaresistente in favore di terzi;

VISTAla nota inviata in data 4 ottobre 2012 con la quale la resistente ha ribaditoche le caselle di posta elettronica in questione sono state disattivateprecisando che, se si invia un messaggio agli indirizzi e.mail predetti, siattiva un autoresponder che invia il messaggio: "ATTENZIONE!!!m.fiorentini@fairnet.it. Questo indirizzo di posta elettronica è inesistente erisulta chiuso, la posta inviata non può essere letta o ricevuta dall'utentedesiderato. (Š)"; infine, la resistente ha aggiunto che, a seguito delladisattivazione,  non ha copia né è in grado di recuperare i messaggi diposta elettronica un tempo allocati sul server nella banca dati/Exchange 2003Server ulisse.fairsoft.local; in relazione alla formattazione dei personalcomputer, la resistente ha precisato come per effettuare la procedura diformattazione non sia necessario preliminarmente prendere visione dei dati ivicontenuti e ha ribadito che sono stati cancellati tutti i dati presenti suicomputer senza che la resistente ne prendesse previa visione, in accordo con laliquidatrice; infine la resistente ha dichiarato che i computer sono statialienati a terzi per effetto di una compravendita mentre il server è statooggetto di noleggio (fatture e bolle in copia sono state allegate alla nota);

VISTAla memoria inviata in data 8 ottobre 2012 con la quale i ricorrenti hannonuovamente ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto ed hanno ribadito leproprie richieste;

RILEVATOche, dalle dichiarazioni rese dalla resistente nel corso del procedimento(della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice:"Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), risultache la società resistente non effettua alcun trattamento dei dati personaliriferiti ai ricorrenti, posto che le caselle di posta elettronica in questionerisultano disattivate senza possibilità di recupero dei dati in esse contenutementre i personal computer aziendali in uso ai ricorrenti sono stati formattaticon conseguente cancellazione dei dati in essi archiviati e successivamentevenduti a terzi; alla luce di tali riscontri, deve essere quindi dichiarato nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti alla lucedella peculiarità della vicenda esaminata ed anche in considerazione deiparziali riscontri già forniti dalla resistente prima del ricorso;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATRICEla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)dichiara compensate le spese tra le parti.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 25 ottobre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia