| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 25 OTTOBRE 2012 Registro dei provvedimenti
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Daniele De Paoli,vice segretario generale; VISTOil ricorso regolarizzato il 13 luglio 2012, presentato nei confronti di UnicreditS.p.A., con il quale Emila e Maria Lipizzi (rappresentate e difese dall'avv.Luana Simonetti), in qualità di eredi della madre defunta, deceduta in data 18ottobre 2011, nel lamentare il mancato riscontro alle istanze previamenteavanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196), hanno ribadito le proprierichieste volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei datipersonali della de cuius riferiti ai rapporti bancari intrattenuti dallamedesima con il predetto istituto di credito, "nonché tutte leinformazioni in ordine allo stato degli stessi relative anche ai libretti dirisparmio, prodotti di risparmio ed investimenti titoli e fondi diinvestimento, posizioni previdenziali, polizze assicurative nonché i relativiestratti conto e ogni altra movimentazione bancaria effettuata negli ultimidieci anni, ivi compreso il nome dei soggetti cointestatari anche a firmadisgiunta di tutti i predetti rapporti"; le ricorrenti hanno chiesto,altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per ilprocedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 18 luglio 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delleinteressate; VISTEle note datate 27 luglio e 12 settembre 2012 con le quali l'istituto di creditoresistente, nel comunicare di non avere ricevuto l'interpello preventivo"presumibilmente per meri disguidi interni", ha fornito riscontroalle istanze delle ricorrenti trasmettendo copia della documentazionerichiesta; VISTEle note pervenute via e-mail il 2 ottobre e il 4 ottobre 2012 con le quali lericorrenti hanno comunicato che la documentazione ricevuta, seppuretardivamente, è "esaustiva" rispetto alle richieste formulate con ilricorso; RITENUTOdi dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo aprovvedere su ricorso, avendo il titolare del trattamento aderito allerichieste delle ricorrenti, seppure solo nel corso del procedimento; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diUnicredit S.p.A. nella misura di euro 400, previa compensazione della residuaparte per giusti motivi; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 25 ottobre 2012
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