Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DELL'8 NOVEMBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 334 dell'8 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso, regolarizzato il 27 luglio 2012, proposto nei confronti di Agenziaper il lavoro sul territorio (ALTER) di Molfetta, con cui Alberto Rho, inrelazione al trattamento dei dati personali sul sito internet dell'ALTER(www.altermolfetta.com), ha ribadito la richiesta, previamente avanzata aisensi dell'art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia diprotezione dei dati personali), volta ad opporsi al trattamento dei datipersonali che lo riguardano – di cui ha sollecitato la cancellazione dalsito internet dell'ALTER (www.altermolfetta.com) – ed a conoscere ilnominativo del responsabile del trattamento; rilevato che il ricorrente hachiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per ilprocedimento, oltre ad avanzare una richiesta di risarcimento dei danni;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1° agosto 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTAla nota pervenuta via fax il 31 agosto 2012, con la quale il titolare deltrattamento ha fornito all'interessato il riscontro richiesto, specificando cheè stata interamente completata la rimozione dei dati personali del ricorrentedal suddetto sito internet;

VISTAla memoria pervenuta via e-mail il 6 settembre 2012 con la quale il ricorrenteha dichiarato di ritenere sufficientemente esauriente il riscontro ottenuto,seppure rilevando come a questo fine sia stato necessario l'intervento delGarante e richiedendo che le spese vengano poste a carico della controparte;

RITENUTOdi pertanto dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornitoun adeguato riscontro alle richieste dell'interessato, seppure solo nel corsodel procedimento;

RITENUTOche l'Autorità non è competente per le richieste di risarcimento del danno che,ove del caso, potranno essere proposte dinanzi all'Autorità giudiziaria;

VISTAla documentazione in atti;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontaredelle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruodeterminare, su questa base, l'ammontare delle spese inerenti all'odiernoricorso nella misura forfettaria di euro 500 e ritenuto di porli a carico diAgenzia per il lavoro sul territorio (ALTER) di Molfetta in ragione del tardivoe incompleto riscontro all'interpello preventivo, nella misura di euro 100,compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese delprocedimento, che vengono posti, nella misura di 100 euro, a carico di Agenziaper il lavoro sul territorio (ALTER), la quale dovrà liquidarli direttamente afavore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 8 novembre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia