Provvedimento del 15 novembre 2012
Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 15 NOVEMBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 349 del 15 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano,componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTOil ricorso, pervenuto al Garante il 27 giugno 2012, proposto nei confronti diICAA-International Crime Analysis Association, con cui XY, rappresentato edifeso dall'avv. Oscar Repetto, dopo essere stato informato via e.mail dellapropria espulsione dall'ICAA "per motivi etici", ha appreso che ilsuo nominativo era stato inserito in un elenco di soci espulsidall'associazione pubblicato sulla pagina webhttp://icaapoint.wordpress.com/associazione/provvedimenti-disciplinari-ed-espulsioni,accessibile a chiunque e non solo ai soci, pagina "linkata" altresìsui siti web "http://www.criminologia.org" ehttp://www.icaa-italia.org, che sarebbero comunque riconducibili all'ICAA;rilevato che, a parere del ricorrente, la pubblicazione del proprio nominativoin tale elenco, senza neanche l'indicazione del motivo dell'espulsione, nonsarebbe mai stata autorizzata dall'interessato e sarebbe stata effettuatadall'associazione "con chiaro intento diffamatorio ed in dispregio dellanormativa in materia di privacy", trattandosi di una pagina web pubblica;rilevato, pertanto, che il ricorrente ha chiesto la rimozione del proprionominativo dalla pagina webhttp://icaapoint.wordpress.com/associazione/provvedimenti-disciplinari-ed-espulsioni",nonché da ogni altra pagina web  riconducibile a detta associazione; rilevatoche il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spesesostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 5 luglio 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché l'ulteriore nota del 5 ottobre 2012 con cui è stata disposta la prorogadel termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla nota inviata in data 4 settembre 2012 con la quale ICAA ha sostenuto che lapagina web relativa ai provvedimenti disciplinari e le espulsioni comprensivadell'elenco dei soci espulsi dall'associazione è pubblicata sul sito temporaneo"icaapoint.wordpress.com" (attivato su server statunitense worpress)che, tuttavia, non è più "linkato", a partire dal 6 agosto 2012, suldominio www.criminologia.org; rilevato, anzi, che i domini web"www.criminologia.org" e www.icaa-italia.org non sono di proprietàdell'ICAA ma di uno dei soci, il dottor M N (...), che ha concesso alcuni indirizzi diposta elettronica a titolo gratuito all'Associazione e ospita alcuni suoicontenuti e il form di iscrizione e su cui ha unico ed esclusivo accesso"e rilevato anche che il sito "icaapoint.wordpress.com""operativamente autosufficiente, viene linkato da numerosi altri siti icui riferimenti non sono presenti nel ricorso in oggetto" e che pertantole richieste del ricorrente, a parere di ICAA, devono intendersi riferite alsolo sito di servizio "icaapoint.wordpress.com"; rilevato che laresistente ha sostenuto che, poiché le schede di iscrizione, compilatetelematicamente, vengono immediatamente cancellate dopo le verifiche necessarieall'ammissione del socio, l'associazione resistente, "conserva all'internodel suo database una semplice lista di nomi e cognomi (dichiarati via web daiSoci), la regione di residenza abituale (non anagrafica) e l'indirizzo mailpubblico e nessuna informazione personale, sensibile o anagrafica" e che,nel caso del ricorrente, il nominativo e l'indirizzo e.mail dello stesso sonostati immediatamente rimossi a seguito dell'espulsione; rilevato che, conparticolare riferimento alla lista dei soci espulsi, la resistente ha inteso sottolineareche il ricorrente, cosiccome tutti i soci all'atto dell'adesione, avrebbeaccettato lo Statuto, il Codice etico ed i richiami alla normativa sullaprivacy "che prevede espressamente la pubblicazione sul sito deinominativi degli espulsi" e considerato anche che "la lista degliespulsi"- non corredata di ulteriori informazioni sulla professione,residenza e data di nascita, né della motivazione dell'espulsione- "nonrappresenta (Š) una lista di proscrizione ma un avviso all'utenza interna allacomunità dei Soci dell'ICAA e delle Associazioni consorziate (ACISF, IRE, IISFAe AISIS) che tali professionisti, operando in qualità di docenti o consulenti,non operano più con il controllo etico e scientifico dell'AssociazioneICAA"; rilevato, infine, che, poiché la cancellazione del nominativo delricorrente dalla lista degli espulsi richiederebbe la modifica dello Statutoassociativo che può essere deliberata solo dall'Assemblea straordinariacomposta dai 4.000 soci dell'ICAA e dai membri delle associazioni consorziateriuniti per via telematica, la resistente ha dichiarato che a breve sarebbestata indetta tale riunione telematica per discutere delle modifiche statutariee che, nelle more, ha comunque "provveduto a chiedere la rimozionetemporanea della pagina che contiene la lista dei soci espulsi dal sitoicaapoint.wordpress.com";

VISTAla nota inviata in data 27 settembre 2012 con la quale il ricorrente hapreliminarmente sostenuto che tutte le pagine web indicate nel ricorso,indipendentemente dalla titolarità dei relativi domini, essendo state poste dalloro legittimo proprietario "a diretto servizio della stessa associazione,per scopi ad essa propri" e recando intestazione e contenuti relativi adICAA, non possono che riferirsi ad ICAA stessa; nel merito, invece, ilricorrente ha eccepito di non aver rilasciato alcun consenso al trattamento didati personali all'atto dell'iscrizione, né di aver autorizzato l'associazionealla pubblicazione del suo nominativo nella lista dei soci espulsi, circostanzache la resistente avrebbe potuto provare soltanto con l'esibizione, di fattonon avvenuta, del modulo di autorizzazione sottoscritto dal ricorrente; inoltreil ricorrente ha sostenuto che se lo scopo della pubblicazione del nominativonella lista in questione consiste nella necessità di informare i socidell'avvenuta espulsione del ricorrente, ben si sarebbe potuto raggiungere talefinalità attraverso un'apposita e.mail da inviare ai singoli soci oppure"mediante pubblicazione su pagine riservate ai soci ed accessibili tramiteinserimento di username e password"; infine, il ricorrente si è dichiaratoinsoddisfatto del provvedimento di rimozione della pagina web in questione dalsito icaapoint.wordpress.com in quanto adottata da ICAA solo in via temporanea;

VISTAla nota inviata in data 26 ottobre 2012 con la quale la resistente hadichiarato di aver cancellato, su esplicita richiesta del ricorrente, tutti idati riferiti allo stesso, "compresa quindi la mail di richiesta diassociazione contenente il riferimento all'informativa e il relativo consensoal trattamento dei dati"; rilevato che la resistente ha dichiarato chel'informativa "è comunque regolarmente presente sul sito dell'Associazionee visionabile da tutti gli aspiranti Soci" e che "la richiesta diadesione all'Associazione ICAA comporta l'accettazione della giurisdizioneinterna, come disciplinata da Statuto e Regolamento, compreso l'esplicitaregola della pubblicazione della lista dei soci espulsi"; rilevato,infine, che la resistente ha ribadito la liceità della pubblicazione dellalista dei soci espulsi precisando che la rimozione della pagine web inquestione è "off-line" in attesa della decisione dei soci sullemodifiche statutarie e "sarà ripristinata appena terminato il restyling ditale sito che avverrà nei tempi (Š) opportuni";

RILEVATOche dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria non sono emersielementi che comprovino la liceità del trattamento dei dati del ricorrentesvolto dalla resistente; rilevato infatti che il ricorrente ha dichiarato dinon aver mai rilasciato alcun consenso al trattamento dei dati da partedell'associazione resistente (con particolare riguardo alla loro eventualediffusione) la quale, nel corso del procedimento, non ha prodotto alcuna provadi tale consenso sostenendo di aver provveduto a cancellare tutti i dati delricorrente, ivi compresa la scheda di iscrizione all'associazione contenente ilmodulo di consenso al trattamento dati; rilevato, inoltre, che l'informativasul trattamento dei dati personali attualmente pubblicata sul sitowww.criminologia.org, nella pagina web relativa all'associazione ICAA, non faalcun riferimento, tra le finalità del trattamento, alla pubblicazione delnominativo dei soci espulsi sul sito dell'associazione, provvedimento che ècontemplato solo nel Codice etico, in caso di "violazioni gravi"delle disposizioni del medesimo Codice; rilevato che, allo stato, la pagina webhttp://icaapoint.wordpress.com/associazione/provvedimenti-disciplinari-ed-espulsioni"è stata rimossa dal sito http://icaapoint.wordpress.com e non è più"linkata" con il sito www.criminologia.org, ma ciò solo in viatemporanea, per espressa dichiarazione della resistente; ritenuto, invece, allaluce delle considerazioni sopra svolte, di dover accogliere il ricorso e diordinare all'associazione ICAA-International Crime Analysis Association diadottare ogni misura idonea a rendere definitiva la cancellazione delnominativo del ricorrente dal sito http://icaapoint.wordpress.com, nonché dalsito www.criminologia.org (che comunque ospita contenuti relativiall'associazione ICAA), entro quaranta giorni dalla ricezione del presenteprovvedimento, dando notizia, entro la medesima data, al ricorrente e a questaAutorità dell'avvenuto adempimento;

VISTAla documentazione in atti;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di ICAA-International Crime Analysis Association, nella misura di 400 euro,compensandone la residua parte per giusti motivi in ragione del parzialeriscontro all'interpello preventivo e della specificità della vicendaesaminata;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina all'associazione ICAA-International Crime AnalysisAssociation di adottare ogni misura idonea a rendere definitiva lacancellazione del nominativo del ricorrente dal sitohttp://icaapoint.wordpress.com, nonché dal sito www.criminologia.org, entroquaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando notizia,entro la medesima data, al ricorrente e a questa Autorità dell'avvenutoadempimento;

b)determina l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, che pone nella misura di 400 euro a carico di ICAA- InternationalCrime Analysis Association la quale liquidarli direttamente in favore delricorrente.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 15 novembre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia