| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 22 NOVEMBRE Registro dei provvedimenti n. 366 del 22 novembre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTOil ricorso, pervenuto al Garante il 24 settembre 2012, proposto nei confrontidi Fondiaria Sai S.p.A., con cui Graziella Marletta, rappresentata e difesadall'avv. Giuseppe Lacagnina, in relazione al trattamento di dati personali chela riguardano da parte di Fondiaria Sai S.pA. con riferimento ad un sinistrostradale nel quale era stato coinvolto un automezzo di sua proprietà, haribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell'art. 7 del d.lg. 30giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), voltaad ottenere la comunicazione dei dati personali che la riguardano e a conosceregli estremi identificativi del titolare del trattamento così come delresponsabile del trattamento; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre acarico della controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 25 settembre 2012con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata; VISTAla nota datata 12 ottobre 2012, con la quale il titolare del trattamento hafornito all'interessata il riscontro richiesto mettendo a disposizione i datipersonali detenuti e precisando di non essere in possesso del verbale redattodai Vigili urbani di Catania né della denuncia di sinistro presentata dallacontroparte; visto che la società ha precisato di non aver prontamente rispostoall'interpello preventivo poiché aveva chiesto al legale della ricorrente diallegare copia di un documento di riconoscimento; VISTAla memoria pervenuta via e-mail il 17 ottobre 2012 con la quale la ricorrenteha dichiarato di ritenere sufficientemente esauriente il riscontro ottenuto,seppure rilevando come a questo fine sia stato necessario l'intervento delGarante e richiedendo che le spese vengano poste a carico della controparte; RILEVATOche, dalla copia di interpello preventivo presente in atti, risulterebbel'allegazione di copia di un documento di identità e della tessera sanitariadel legale della richiedente e che, peraltro, la compagnia di assicurazione eragià in possesso di idonei elementi di valutazione in ordine all'identità dellegale dell'interessata, atteso che lo stesso aveva già inviato tre richiestedi risarcimento del danno subito, e che pertanto la società era tenuta ariscontrare nei termini di legge l'interpello proposto dall'interessata per iltramite del legale di fiducia; RITENUTOpertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornitoun adeguato riscontro alle richieste dell'interessata, seppure solo nel corsodel procedimento; VISTAla documentazione in atti; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese inerentiall'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 e ritenuto di porli acarico di Fondiaria Sai S.p.A. in ragione del mancato riscontro all'interpellopreventivo, nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusticoncorrenti motivi; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 22 novembre 2012
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