Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 29 NOVEMBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. del 29 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso presentato al Garante il 6 luglio 2012 nei confronti di Datachronics.r.l. con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Villa, giàdipendente della predetta società dalla quale si è dimesso in data 15 ottobre2010, nel ritenere inidoneo il riscontro ottenuto all'istanza previamenteformulata ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. n. 196/2003), ha ribadito la propria richiesta volta adaccedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nel pc su cui svolgevala propria attività lavorativa, con specifico riferimento ad alcuni filerelativi a dati strettamente personali (documento di identità, fotografie edaltro); visto che il ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in propriofavore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12 luglio 2012, conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente,nonché l'ulteriore nota del 18 ottobre 2012 con cui è stata disposta la prorogadel termine per la decisione sul ricorso;

VISTEle note pervenute via e-mail il 6 e 7 settembre 2012, nonché l'ulteriore notadel 21 novembre 2012, con le quali la resistente, nel rappresentare di averesporto, nel gennaio 2011, una denuncia-querela nei confronti dell'interessato,giacché quest'ultimo, nel periodo in cui era alle dipendenze della società, hapubblicato su un sito internet "affermazioni ingiuriose ediffamatorie" nei confronti della società medesima e del suoamministratore unico (ragione per cui è stato "sospeso in modo cautelativofino al termine del periodo di preavviso"), ha affermato che, essendo"il procedimento penale ancora in corso, la sua postazione è attualmentecongelata per ogni eventuale verifica/riscontro dovesse essere richiesto dalTribunale di Monza"; visto che la resistente ha altresì rilevato come la"consultazione e/o la modifica dei dati" da parte dell'interessato"potrebbe comprometterne la validità", qualora gli stessi dovesseroessere acquisiti dal predetto Tribunale;

CONSIDERATOche l'art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, prevede il temporaneodifferimento dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del medesimoCodice, nel caso e per il periodo da cui potrebbe derivarne pregiudizio per losvolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valereun diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell'esistenza di uneffettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deveessere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concreti elementiforniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RILEVATOche, nel caso in esame, alla luce degli elementi di valutazione forniti dallaresistente in relazione alle specifiche circostanze dalla stessa rappresentatee sulla base della documentazione in atti, deve ritenersi legittimo ildifferimento temporaneo, ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice(cui il titolare del trattamento ha fatto indirettamente riferimento invocandoil "congelamento" delle apparecchiature informatiche contenenti idati personali oggetto della richiesta dell'interessato), dell'esercizio deldiritto di accesso del ricorrente e pertanto il ricorso deve essere dichiarato,allo stato, infondato;

RITENUTOcongruo compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione dellapeculiarità della vicenda esaminata;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara infondato il ricorso;

b)dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 29 novembre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia