| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 29 NOVEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 380 del 29 novembre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssaGiovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretariogenerale; VISTOil ricorso, presentato il 9 luglio 2012, nei confronti di ECR S.p.A., con il qualeXY, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice, dopoaver ricevuto da parte della citata società un sollecito di pagamentonell'ambito di un'attività di recupero crediti svolta per conto di FastwebS.p.A. (relativa ad un contratto cessato), ha chiesto la confermadell'esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati che loriguardano, nonché di conoscere l'origine dei dati, le modalità, la logica e lefinalità del trattamento; inoltre il ricorrente ha chiesto la cancellazione deidati trattati in violazione di legge; il ricorrente ha chiesto altresì laliquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13 luglio 2012, conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice, hainvitato la citata società a fornire riscontro alle richieste del ricorrente,nonché la nota del 4 ottobre 2012 con la quale è stata comunicata alle parti laproroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTAla nota inviata il 6 agosto 2012 con cui la resistente, rappresentata e difesadagli avv.ti Gianluca Fonsi e Arnaldo Morace Pinelli, ha fornito riscontro alricorrente sostenendo di aver ricevuto incarico per il recupero stragiudizialedei crediti da Fastweb S.p.A. che ha provveduto a nominarla responsabileesterno del trattamento; visto che i dati personali trattati in relazione alricorrente, il cui elenco è stato fornito allo stesso, sono stati acquisitidalla stessa Fastweb S.p.A. in via informatica e sono stati trattati solo construmenti informatici per contattare telefonicamente il ricorrente ai finidell'espletamento dell'incarico; nel caso di specie, in data 31/7/2012 "lapratica è stata restituita alla (Š) mandante per scadenza mandato"pertanto i dati in questione "non verranno più utilizzati da ECR Spa salvol'archiviazione dei medesimi nel giornale degli affari obbligatorio in base alT.U.L.P.S. (registro tenuto mediante modalità informatiche su autorizzazionedella Questura di Siena)"; VISTAla memoria inviata in data 6 settembre 2012 con la quale il ricorrente, nelsottolineare il ritardo con il quale la resistente ha fornito riscontro alleproprie richieste, ha anche evidenziato la parzialità dei dati comunicati inquanto nell'elenco delle informazioni che lo riguardano non sarebbe ricompresol'indirizzo e.mail del proprio studio legale al quale ECR Spa ha inviato indata 1° marzo 2012 una comunicazione (allegata alla memoria); VISTEle note difensive inviate in data 27 settembre 2012 con le quali la resistenteha sostenuto di aver più volte contattato telefonicamente il ricorrente al solofine di recuperare il credito vantato da Fastweb S.p.A. (la quale riveste nellafattispecie il ruolo di titolare del trattamento) e di aver restituitol'incarico non avendo il ricorrente corrisposto la somma dovuta; rilevato chel'azione del ricorrente sarebbe strumentale e pretestuosa in quanto volta adottenere un ingiusto profitto che compensi il proprio debito verso FastwebS.p.A.; rilevato, in ogni caso, che l'indirizzo dello studio legale delricorrente sarebbe stato fornito proprio da quest'ultimo nella corrispondenzainviata ad ECR S.p.A. "ed è peraltro "pubblico", rinvenibile dauna semplice ricerca su internet digitando il semplice nome dell'avv. XY,ovvero sul sito dell'Ordine degli avvocati di Milano"; visto che laresistente (pur nella ribadita veste di responsabile del trattamento) haintegrato i riscontri già forniti ritenendo con ciò che l'Autorità possadichiarare cessata la materia del contendere; VISTAla memoria inviata il 28 settembre 2012 con la quale il ricorrente, conriferimento alle numerose telefonate intercorse con gli operatori delcall center di ECR S.p.A. il cui contenuto sarebbe stato descritto dallaresistente, ha sostenuto la violazione delle norme sulla tutela dei datipersonali non essendo stato informato che tali telefonate sarebbero stateregistrate; VISTAla memoria inviata il 31 ottobre 2012 con la quale la resistente ha dichiaratoche le registrazioni telefoniche paventate dal ricorrente non esistono dato che"ECR S.p.A. non registra mai le conversazioni intercorse con i soggettiper i quali ha ricevuto da Fastweb incarico di recuperare, bonariamente, icrediti; gli operatori si limitano a compilare, dopo ogni telefonata, unasintetica relazione scritta della loro attività e sullo stato delrecupero"; rilevato che la resistente, nel rilevare la liceità di talecondotta, ha sostenuto di essere autorizzata ad utilizzare tali informazioniper la propria difesa sia in sede di ricorso dinanzi al Garante che dieventuale procedimento giudiziario ordinario; RITENUTO,in ordine alla richieste di ottenere la comunicazione in forma intelligibiledei dati che lo riguardano, nonché di conoscere l'origine degli stessi, lemodalità, la logica e le finalità del trattamento, di dover dichiarare, aisensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sulricorso avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente in merito; RITENUTO,invece, che, in ordine alle restanti richieste, il ricorso deve esseredichiarato infondato posto che i dati che riguardano l'interessato non sonostati, alla luce della documentazione in atti, trattati in violazione di legge;tali dati infatti sono stati forniti dal ricorrente al momento dellaconclusione del contratto con la società mandante e da questa comunicati allasocietà nominata responsabile esterno del trattamento oppure, come nel casodell'indirizzo e.mail dello studio legale, forniti dallo stesso ricorrente nellecomunicazioni indirizzate alla resistente; tali dati, inoltre, sono statitrattati per lo svolgimento dell'incarico di recupero del credito vantato dallasocietà committente, in linea con i principi fissati dal Garante nelprovvedimento di carattere generale del RITENUTOcongruo compensare le spese del procedimento fra le parti in ragione sia dellaparziale infondatezza delle richieste sia dei riscontri comunque forniti dallaresistente, che è risultata essere responsabile esterno del contestatotrattamento dei dati; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 29 novembre 2012
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