| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 29 NOVEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssaGiovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretariogenerale; VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 10 luglio 2012, presentato nei confronti di SchweglerAssociated s.r.l. – International Loss Adjuster, con il quale XY(rappresentato e difeso dall'avv. Sostene Invernizzi), che ha avanzatoun'istanza risarcitoria all'Università Cattolica del Sacro Cuore per i dannisubìti in conseguenza delle cure alle quali è stato sottoposto nel dicembre2006, avendo ottenuto solo un parziale riscontro alla richiesta previamenteformulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lg. n. 196/2003), ha ribadito la propria istanza volta adaccedere a tutti i dati personali che lo riguardano contenuti nella periziamedico-legale redatta dal medico fiduciario della predetta compagniaassicuratrice, con specifico riferimento alle valutazioni e ai giudiziespressi dal citato perito fiduciario; rilevato che il ricorrente ha chiesto,altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per ilprocedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13 luglio 2012, conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente,nonché l'ulteriore nota del 3 ottobre 2012 con cui è stata disposta la prorogadel termine per la decisione sul ricorso; VISTAla nota pervenuta via fax il 30 luglio 2012, con la quale la compagniaresistente, rappresentata e difesa dall'avv. David Morganti, nel rappresentaredi avere inviato al ricorrente "copia integrale della relazione peritalepriva delle conclusioni medico legali espresse dal proprio fiduciario", hasostenuto il proprio diniego a comunicare all'interessato le predetteconclusioni in quanto il diritto di accesso ai dati, alla luce delladisposizione di cui all'art. 8, comma 4, del Codice, "concerne i solirilievi di tipo soggettivo e non anche la comunicazione delle valutazioni acarattere difensivo o di strategia contrattuale/processuale eventualmenteespresse in sede di consulenza"; visto che nella medesima memoria laresistente ha sottolineato come la conoscenza, da parte dell'interessato (che,per sua stessa ammissione, mira a valutare l'opportunità di promuovere o menoun giudizio nei confronti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore) dei daticontenuti nei giudizi formulati dal medico fiduciario potrebbe arrecare un"pregiudizio concreto ed effettivo" all'esercizio del proprio dirittodi difesa; VISTEle note pervenute via fax l'8 ottobre 2012 e il 19 novembre 2012 con le qualiil ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto dallacontroparte ed ha insistito per ottenere la comunicazione dei dati anche ditipo valutativo contenuti nella perizia medico-legale in questione; ciò, inquanto la resistente avrebbe invocato un potenziale pregiudizio al propriodiritto di difesa che deriverebbe dalla conoscenza dei dati in questione ma nonavrebbe provato la sussistenza del pregiudizio attuale e concreto eventualmentesofferto dalla compagnia dall'accoglimento dell'istanza di accesso; VISTAla memoria pervenuta via fax il 15 novembre 2012 con la quale la resistente ha,tra l'altro, ulteriormente ribadito il proprio diniego a consentire l'accessoalle riflessioni del medico fiduciario contenute nelle conclusioni dellaperizia, precisando che le stesse "erano mirate a dare indicazioni altitolare del trattamento in merito alla strategia difensiva da tenere inrelazione al sinistro de quo" e che, pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma4, del Codice, "esulano dal diritto di accesso invocato dalricorrente"; ciò, "alla luce dell'illustrato contenuto delleconsiderazioni del dott. Ramadori che, seppure contenute in poche righe,contengono valutazioni riservate e mirate brevemente a suggerire alla SchweglerAssociated una strategia difensiva"; RILEVATOche, con specifico riferimento ai dati di tipo valutativo che sono contenutinelle perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo, l'esercizio deldiritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice riguarda le soleinformazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto dispostodall'art. 8, comma 4, del medesimo Codice, l'indicazione di condotte da tenersio di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, opossibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale oprocessuale eventualmente espresse in sede di consulenza; RILEVATOche, nel caso in esame, alla luce degli specifici profili messi in luce dallaresistente e, in particolare, alla dichiarata presenza di informazioniriservate di carattere tecnico-valutativo e di strategia difensiva contenutenelle conclusioni della relazione peritale, deve ritenersi legittimamenteinvocato il disposto di cui all'art. 8, comma 4, del Codice e pertanto ilricorso deve essere dichiarato infondato; RITENUTOcongruo compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione dellapeculiarità della vicenda esaminata; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)dichiara infondato il ricorso; b)dichiara compensate le spese del procedimento. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 29 novembre 2012
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