Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 6 DICEMBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 391 del 6 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso, pervenuto al Garante il 25 luglio 2012, proposto nei confronti diEnel Energia S.pA., con cui XY, che era risultata intestataria di due contrattiper la fornitura di energia elettrica e di gas sottoscritti con firma falsa,non avendo ottenuto adeguato riscontro alle richieste previamente avanzate aisensi dell'art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia diprotezione dei dati personali), ha ribadito le proprie istanze volte ad avereconferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano e ad ottenere laloro comunicazione in forma intelligibile, a conoscerne l'origine, le finalità,le modalità e la logica del loro trattamento, nonché i soggetti o categorie disoggetti ai quali i dati sono stati comunicati; visto che la ricorrente hachiesto altresì la cancellazione dei dati medesimi in quanto trattati inviolazione di legge (con relativa attestazione che tale operazione sia stataportata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati odiffusi) nonché di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 2 agosto 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 30 ottobre 2012 con la quale questaAutorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTAla nota datata 2 ottobre 2012, con la quale la società resistente ha precisatoche, "a fronte del disconoscimento delle firme apposte al contratto",ha provveduto ad "annullare l'attivazione della fornitura di energiaelettrica con conseguente rientro immediato della cliente al mercato di maggiortutela, mentre per la fornitura di gas non era possibile seguire la medesimaprocedura di ripristino"; di conseguenza, fino all'attivazione dellafornitura da parte del nuovo fornitore, ha applicato un prezzo di maggiorfavore (Offerta vantaggio 5) che prevede uno sconto del 5% (Š)"; nellamedesima nota la resistente, nello scusarsi per i disagi arrecati, ha inoltreaffermato di avere altresì provveduto a riaccreditare le somme indebitamenteversate dalla ricorrente per un altro "servizio oneroso" (carta Enelmia ed Enel Premia) la cui attivazione era prevista nel medesimo contrattorisultato sottoscritto con firma riconosciuta falsa;

VISTAla nota pervenuta via fax il 27 ottobre 2012 con la quale la ricorrente, oltrea precisare che "i contratti falsi stipulati utilizzando i propri datipersonali sono sono due e non uno soltanto" (identificati infatti con duenumerazioni diverse), ha sottolineato come la controparte, con la nota del 19agosto 2010, aveva dichiarato che non avrebbe "dato corso all'attivazionedel contratto in oggetto (Š), che i servizi continueranno pertanto ad essereerogati dai suoi attuali fornitori e che nulla sarà dovuto alla nostra società";visto che la ricorrente ha altresì evidenziato come la controparte non abbiafornito riscontro alle diverse istanze formulate con il ricorso, sottolineando,in particolare, la mancata indicazione dell'origine dei dati stessi e la loroillecita comunicazione ad un soggetto terzo, "la Maran Credit Solution,che ha richiesto il pagamento di una fattura con dati non congruenti con quellaa me pervenuta";

VISTAla nota pervenuta via e-mail il 20 novembre 2012 con la quale la societàresistente, nel ribadire che uno dei contratti di fornitura "non ha maiavuto esecuzione, a seguito della gestione della contestazione che ha portatoal disconoscimento della firma", ha affermato che, "in ordineall'origine dei dati, gli stessi sono stati acquisiti in occasione di unaattivazione di fornitura non richiesta della quale l'interessata è statavittima, nostro malgrado";  nella medesima nota la resistente hainoltre affermato che Maran Credit Solution s.p.a., quale società incaricatadell'attività di recupero crediti per proprio conto e nominata responsabile deltrattamento, ha provveduto a notificare all'interessata un atto di diffida peril pagamento della somma di cui la stessa risultava debitrice in quanto ilversamento da parte dell'interessata è avvenuto successivamente all'invio delladiffida medesima;

RILEVATOche, alla luce della documentazione in atti, la società resistente ha fornitosolo un parziale riscontro alle istanze formulate dell'interessata  aisensi dell'art. 7, comma 2, del Codice; ritenuto pertanto di dover accogliereparzialmente il ricorso e di dover ordinare alla resistente, ai sensi dell'art.150, comma 2, del Codice, di comunicare alla ricorrente e a questa Autoritàl'origine dei dati personali che la riguardano (con particolare riferimentoalle modalità tramite le quali si è addivenuti alla stipula dei contrattifalsamente sottoscritti, profilo rispetto al quale, nella documentazione inatti, non risultano indicazioni specifiche riferite alla vicenda segnalatadall'interessata), entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione delpresente provvedimento;

RITENUTOche, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati, il ricorso deve essereinvece dichiarato infondato dal momento che non risulta, allo stato, che i datipersonali dell'interessata siano illecitamente trattati, dovendo gli stessi, inragione dell'erogazione del servizio comunque avvenuta, essere conservati peril termine decennale previsto dall'art. 2220 del cod. civ. (alla lucedell'effettuata fatturazione) e con esclusione di qualsiasi ulteriore utilizzoper finalità commerciali o di marketing;

RITENUTOinvece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste, avendo lasocietà resistente fornito un sufficiente riscontro in merito, sia pure solodopo la presentazione del ricorso;

VISTAla documentazione in atti;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerentiall'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 perdiritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare,alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare deltrattamento, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parteper giusti motivi;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)accoglie parzialmente il ricorso e ordina alla resistente, ai sensi dell'art.150, comma 2, del Codice, di comunicare alla ricorrente e a questa Autoritàl'origine dei dati personali che la riguardano (con particolare riferimentoalle modalità tramite le quali si è addivenuti alla stipula dei contrattifalsamente sottoscritti), entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione delpresente provvedimento;

b)dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali;

c)dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

d)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a caricodi Enel Energia S.pA., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dellaricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 6 dicembre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia