Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 6 DICEMBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 390 del 6 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso regolarizzato in data 19 luglio 2012 nei confronti diAssoacustici-Associazione specialisti di acustica con il quale XY, diprofessione acustico, iscritto alla citata associazione, dopo aver ricevuto ilparere di conformità in ordine ad un proprio avviso di parcella adottato dalCollegio dei probiviri dell'Associazione in data 17 settembre 2009 e confermatodal Collegio in data 23 ottobre 2009, ritenendo che tale parere fosse statoemesso in contrasto con le norme del codice deontologico della categoria inquanto adottato dopo aver esaminato non solo la documentazione inviata dalsocio XY ma anche dal legale dei committenti, avv. Bilancetti, (documentazionedella cui esistenza il XY non era stato messo a conoscenza e rispetto allaquale non aveva potuto ovviamente formulare alcuna osservazione nel corso delprocedimento in questione), ha chiesto di ottenere la comunicazione in formaintelligibile dei dati che lo riguardano contenuti nella corrispondenzaintercorsa tra l'Associazione e l'avv. Bilancetti, nonché ai dati contenuti nelverbale, ove esistente, del Consiglio direttivo (compreso il testo dell'avvisodi convocazione) avente ad oggetto la radiazione del socio XY ed infine ai daticontenuti nel verbale, ove esistente, dell'Assemblea dei Soci nel corso dellaquale sarebbe stato discusso il ricorso presentato dal ricorrente in data15.11.2010 contro la predetta radiazione; rilevato che il ricorrente ha anchechiesto che il Garante accerti la "violazione del procedimento interno perl'accesso ai dati personali" per aver l'Associazione emesso il parere diconformità in questione senza avere preventivamente sentito il ricorrente;rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favoredelle spese del procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 luglio 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché la nota del 26 ottobre 2012 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art.149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla nota inviata il 2 agosto 2012 con la quale l'Associazione resistente hainformato il ricorrente che "a seguito della Sua radiazione daAssoacustici tutti i Suoi dati sono stati cancellati, pertanto non sono piùpresenti nei nostri supporti informatici"; inoltre, la resistente hasostenuto che la documentazione richiesta dal ricorrente, "per quantoconsentito dalla legge", gli sarebbe stata "inviata a suotempo";

VISTAla memoria inviata in data 12 settembre 2012 con la quale la resistente, nelpremettere che i dati riferiti al ricorrente sono stati da quest'ultimovolontariamente forniti all'atto dell'iscrizione, ha sostenuto che sia ilricorrente sia il legale dei committenti, avv. Bilancetti, si sono rivoltiall'Associazione chiedendo rispettivamente, il primo, un parere di congruità suun avviso di parcella, ed il secondo, la rispondenza dell'importo richiesto dalXY al tariffario dell'associazione, "con segnalazione di profili dicarattere deontologico"; rilevato che il parere su tali questioni fuemesso dal Collegio dei Probiviri in data 17 settembre 2009 ed inviato adentrambe le parti; in seguito, avendo il ricorrente inoltrato all'Associazionealcune comunicazioni nelle quali censurava aspramente l'operato della stessaritenuto "scorretto e inaccettabile", l'Associazione ha aperto unprocedimento disciplinare nei confronti del ricorrente (sentito in data 5maggio 2010 dal Collegio dei Probiviri) procedimento che si è concluso con laradiazione del ricorrente dall'Associazione, confermata anche dall'Assembleadei Soci in seguito di ricorso del ricorrente stesso; rilevato che i dati delricorrente sono stati trattati per finalità attinenti al rapporto associativo eche, in seguito alla radiazione, "sono stati eliminati dai supportiinformatici ed il cartaceo è andato a far parte dell'archivio storico";rilevato, inoltre, che la resistente ha inviato al ricorrente copia dellecomunicazioni intercorse con l'avv. Bilancetti in ordine alla richiesta diparere di congruità, oltre a quelle intercorse con il ricorrente in ordine allamedesima questione; il verbale del Collegio dei Probiviri del 17 settembre 2009contenente il parere di conformità; l'e.mail del 6 ottobre 2009 contenente ilricorso del XY contro tale parere; il verbale della riunione del 23 ottobre2009 che ha confermato il parere del 17 settembre 2009 (inoltrato al ricorrentenel marzo 2010); le comunicazioni con le quali il ricorrente ha censuratol'operato dell'Associazione (periodo marzo-aprile 2010); l'e.mail Assoacusticidel 2 aprile 2010 di convocazione del ricorrente per il 21 aprile 2012 da partedel Collegio dei Probiviri su possibile violazione da parte del ricorrentedegli obblighi del Codice Deontologico Assoacustici; la raccomandataAssoacustici del 13 aprile 2010 contenente avviso di convocazione per il 5maggio 2010 e la contestuale apertura del procedimento disciplinare;  ilverbale del 5 maggio 2010 del Collegio dei Probiviri che propone la radiazionee contestuale comunicazione al Consiglio Direttivo; il verbale del ConsiglioDirettivo del 30 giugno 2010 che adotta il provvedimento disciplinare diradiazione; il ricorso del XY del 15 novembre 2010 contro il provvedimento diradiazione; il verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci Assoacustici dell'8aprile 2011 che conferma la radiazione; rilevato che la resistente ha sostenutodi non aver comunicato all'avv. Bilancetti alcun dato del ricorrente di cui ilprimo non fosse già a il parere di congruità anche al legale avendo questiformulato richiesta analoga a quella del ricorrente, anteriormente alricorrente stesso;

VISTAla memoria pervenuta in data 17 settembre 2012 con la quale il ricorrente si èdichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto dato che la resistente avrebbefatto riferimento ad una gran mole di documenti di cui avrebbe indicato ilcontenuto senza fornirne copia; rilevato che il ricorrente ha pertanto ribaditole richieste di cui al ricorso;

VISTEle note inviate in data 10 ottobre 2012 e 14 novembre 2012 con le quali laresistente ha inviato copia di tutti i documenti citati nell'elenco indicatonella memoria inviata in data 12 settembre 2012;

VISTAla nota datata 19 novembre 2012 con la quale il ricorrente dà atto di averottenuto la comunicazione in forma intelligibile dei dati richiesti con ilricorso; rilevato che il ricorrente ha comunque ribadito la richiesta diintervento del Garante, "nell'ambito delle competenze attribuite dal D.LGSN. 196/2003, presso l'Assoacustici in merito alla violazione del procedimentointerno per l'accesso ai dati personali";

RILEVATOche tale richiesta di intervento del Garante presso l'Associazione resistentenon rientra fra i diritti che l'interessato può esercitare  ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice e deve quindi essere dichiarata inammissibile;

RITENUTOche, in ordine alla restante richiesta di ottenere la comunicazione in formaintelligibile di specifici dati riferiti al ricorrente, deve essere dichiaratonon luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice,avendo la resistente fornito, attraverso l'invio della relativa documentazione,adeguato riscontro in merito;

RITENUTOcongruo compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione deiriscontri forniti nel corso del procedimento, della peculiarità della vicendaesaminata e della parziale inammissibilità delle richieste formulate;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di intervento delGarante presso l'Assoacustici in merito alla violazione del procedimentointerno per l'accesso ai dati personali;

b)dichiara non luogo a provvedere in ordine alla restante richiesta;

c)dichiara compensate le spese fra le parti.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 6 dicembre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia