Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 13 DICEMBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 414 del 13 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso presentato al Garante in data 23 luglio 2012 con il quale XY,rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Chimienti, si è opposto all'ulterioretrattamento svolto da Cerved Group S.p.A. dei dati personali che lo riguardanoove associati al fallimento di "KW s.r.l." della quale eraamministratore unico e di "ZZ s.a.s. di XY & C." della quale erasocio accomandatario; il ricorrente, in particolare, ha sostenuto la nonpertinenza ed eccedenza dei dati in questione tenuto conto che taliinformazioni pregiudizievoli si riferiscono ad eventi (i fallimenti) relativiad entità terze (le società) e non al ricorrente; rilevato che il ricorrente hapertanto chiesto a Cerved di non rendere ulteriormente disponibili leinformazioni pregiudizievoli in questione nell'ambito di "prodottiinformativi" riferiti al ricorrente; rilevato che il ricorrente ha anchechiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 31 luglio 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 30 ottobre 2012 con cui, ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per ladecisione sul ricorso;

VISTAla nota inviata il 3 settembre 2012 con la quale Cerved Group S.p.A.(rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto), hasostenuto la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite alricorrente che sono "del tutto corrispondenti" con quelle risultantinei pubblici registri da cui sono state estratte; rilevato che la resistenteritiene di non poter pertanto accogliere le richieste avanzate dal ricorrente;

VISTAla memoria inviata in data 10 settembre 2012 e la successiva nota del 16ottobre con la quale la resistente ha sostenuto, in particolare, chenell'ambito del "Dossier persona approfondito"  riferito alricorrente (e negli altri prodotti informativi distribuiti da Cerved), leinformazioni riferite ai fallimenti di "KW s.r.l." e "ZZ s.a.s.di XY & C." non vengono attribuite alla persona del ricorrente mavengono correttamente riportate negli appositi riquadri riferiti alle societàin questione, nelle quali il ricorrente, rispetto alla prima società,"tuttora ricopre la carica di Amministratore unico e riveste la qualificadi socio con una partecipazione pari al 34% del capitale sociale " e,rispetto alla seconda, "tuttora riveste la qualifica di socioaccomandatario"; rilevato che tali informazioni sono, a parere di Cerved,lecite, esatte, pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità diinformazione commerciale svolta dalla resistente, "anche attraversoun'aggregazione di dati (Š) per agevolare la rappresentazione di un quadrounitario della situazione patrimoniale e delle pregresse attività commercialidei singoli operatori economici";

VISTAla nota inviata in data 1° ottobre 2012 con la quale il ricorrente si èdichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto ed ha ribadito le proprierichieste;

RILEVATOche il Garante ha più volte sottolineato che l'ampiezza e la complessità deitrattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore dellac.d. informazione commerciale impone un'attenta considerazione dei diversi econtrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello diesattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATOche l'Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore,le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buonacondotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini diinformazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizziuniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento altrattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenticonoscibili da chiunque; visto che in tale sede andrà anche valutato l'impattodelle disposizioni di cui alla legge n. 214/2011 che hanno apportato modificheal codice in materia di protezione dei dati personali con riferimento alleinformazioni relative, tra l'altro, alle società;

RITENUTAla necessità di disporre quale misura necessaria a tutela dei dirittidell'interessato, nelle more della redazione attualmente in corso del codice dideontologia relativo al settore delle informazioni commerciali, la sospensionetemporanea della comunicazione a terzi, nell'ambito dei prodotti informativiCerved riferiti al ricorrente, delle informazioni relative ai fallimenti delledue società nelle quali lo stesso ha rivestito la posizione di socio o il ruolodi amministratore e di ordinare alla società resistente di dare confermadell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entroquarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATOche sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra leparti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)  dispone,quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato, nelle more dellaredazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento deidati personali effettuato a fini di informazione commerciale, la sospensionetemporanea della comunicazione a terzi, nell'ambito dei prodotti informativiCerved riferiti al ricorrente, delle informazioni relative ai fallimenti delledue società nelle quali lo stesso ha rivestito la posizione di socio o il ruolodi amministratore e ordina a Cerved Group S.p.A. di dare conferma dell'avvenutoadempimento al ricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalladata di ricezione del presente provvedimento;

b)  dichiaracompensate le spese del procedimento fra le parti.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 13 dicembre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia