Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 19 DICEMBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 425 del 19 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssaGiovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretariogenerale;

VISTOil ricorso presentato al Garante l'11 settembre 2012 da XY nei confronti della Provinciadi Foggia, con il quale il ricorrente (dipendente della medesimaamministrazione con funzione di ZZ), in relazione alla nota del 4 aprile 2012con la quale il KK richiedeva ad alcuni soggetti istituzionali di valutare lapossibilità di un trasferimento del ricorrente ad altro settore o ufficio"per incompatibilità ambientale" anche in ragione della pendenza asuo carico di un procedimento penale e del fatto che nel corso del 2011l'interessato era stato sottoposto "a due sospensioni disciplinari per (Š)gravi irregolarità nell'esercizio delle sue funzioni", ha ribaditol'istanza previamente formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), con la quale, inparticolare, si era opposto all'ulteriore trattamento dei dati personali che loriguardano, anche sensibili, contenuti nella predetta nota chiedendone altresìla cancellazione in quanto trattati in asserita violazione di legge; ciò inquanto i dati contenuti nella nota citata, alla quale ha fatto seguitol'ordinanza di trasferimento temporaneo dell'interessato dal servizio di ZZ alsettore formazione, sarebbero stati "trattati e divulgati illegittimamentead uffici e persone interni ed esterni all'ente Provincia", finanche alPrefetto, con l'intento di arrecare un "danno irreparabile alla propriaimmagine"; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre acarico della resistente le spese del procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12 settembre 2012con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché la successiva nota del 9 novembre 2012 con la quale è stata disposta laproroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla nota datata 5 ottobre 2012 con la quale il ricorrente, nel sottolineare che il titolare del trattamento, nonostante l'avvio del presenteprocedimento, non aveva ancora fornito alcun riscontro, ha rappresentato che ilKK ha attivato nei suoi confronti "tre procedimenti disciplinari", dicui il primo è stato "archiviato dall'ufficio procedimentidisciplinari", mentre "il secondo e il terzo sono stati impugnatipresso il tribunale ordinario, giudice del lavoro di Foggia,  e ladiscussione è in itinere";

VISTEle note del 16 novembre 2012 e del 29 novembre 2012 con le quali il titolaredel trattamento, nel precisare che "il dipendente Col. (Š), che rivesteformalmente la qualifica di KK dal 1988 (Š), ha legittimamente esercitato lesue prerogative e i suoi poteri conferitigli dalle vigenti disposizionilegislative e regolamentari dell'ente e, in particolare, dall'art. 5 delRegolamento del ZZ (Š) laddove recita che il KK trasmette, per quanto dicompetenza, gli atti ed i rapporti alle Autorità competenti in base alle leggivigenti", ha dichiarato che, "nello specifico", con la nota incontestazione, il comandante "si è limitato a chiedere alle autoritàcompetenti di valutare la possibilità di un trasferimento d'ufficiodell'interessato ad altro settore per incompatibilità ambientale (Š) nonché achiedere a S.E. il Prefetto di valutare se ricorrono i presupposti per ilmantenimento da parte dello stesso della qualità di HH."; nella medesimacomunicazione il titolare del trattamento, nel rilevare che la contestata"nota ha come destinatari esclusivamente organi politico-istituzionalidell'ente (presidente, assessore, segretario generale, dirigente risorse umane)nonché S.E. il Prefetto nella sua qualità di massima autorità per la pubblicasicurezza nel territorio provinciale", ha affermato che la stessa nota"è stata legittimamente trasmessa soltanto a soggetti competenti aconoscere della questione e quindi è del tutto evidente che non vi è stataalcuna divulgazione di dati sensibili del ricorrente all'esterno e ad unapluralità indistinta di persone";

RILEVATOche, nel caso di specie, l'invio della nota oggetto del presente ricorso aisoggetti interni all'amministrazione provinciale istituzionalmente competenti avalutare l'eventuale adozione di atti conseguenti, non configura un'operazionedi "diffusione" né di "comunicazione" di dati personali aterzi (secondo le definizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. l) ed m) delCodice), trattandosi piuttosto di comunicazioni interne tra struttureorganizzative della medesima amministrazione; rilevato che lo stesso inviodella nota al Prefetto, che invece configura un'ipotesi di comunicazione exart. 4, comma 1, lett. l) del Codice, non appare illecita  rivestendo ilricorrente la qualità di ZZ (incarichi a suo tempo conferiti con decretoprefettizio);

RITENUTOpertanto che le richieste formulate con il ricorso ai sensi dell'art. 7, commi3 e 4 del Codice, devono essere dichiarate infondate dal momento che, allostato degli atti, non risulta che l'amministrazione resistente abbia posto inessere un trattamento di dati personali in violazione di legge, non essendosi,in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, verificateipotesi di diffusione e di comunicazione non dovuta di dati personali relativiall'interessato;

RITENUTOcongruo compensare integralmente le spese fra le parti in ragione dellapeculiarità della vicenda esaminata e dell'infondatezza delle richieste delricorrente;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara il ricorso infondato;

b)dichiara compensate le spese fra le parti.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 19 dicembre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia