| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 19 DICEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 426 del 19 dicembre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa. Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTAl'istanza datata 30 luglio 2012 inviata a Cassa di risparmio della Provincia diChieti S.p.A. con la quale XY, ex dipendente di tale banca e parte in diversigiudizi dinanzi all'autorità giudiziaria che lo hanno visto contrapposto allabanca medesima, ha chiesto di avere accesso ai dati personali contenuti in unaserie di documenti e comunicazioni e-mail (elencati e riassunti, sia pure inmodo a volte non del tutto intellegibile, con le lettere da a a k) relativi siaalle valutazioni professionali sull'interessato espresse dalla banca nel corsodi alcuni anni, sia alle vicende connesse al suo licenziamento avvenutonell'anno 2011; VISTOil ricorso presentato il 7 settembre 2012 da XY nei confronti di Cassa dirisparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l'interessato haribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico dellacontroparte le spese del procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13 settembre 2012con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché l'ulteriore nota del 9 novembre 2012 con cui, ai sensi dell'art. 149,comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTAla nota datata 21 agosto 2012, di riscontro all'interpello preventivo, allegataalla memoria del titolare del trattamento inviata il 2 ottobre 2012 con laquale la banca ha fornito specifico riscontro rispetto ai singoli puntielencati nella lettera di richiesta; visto che l'istituto di credito ha chiarito-evidenziando peraltro che il tenore letterale delle richieste appare a voltegenerico e non consente sempre "una precisa individuazione dellerichieste" - di non poter comunicare le informazioni (relative ai"suggerimenti" ed alle iniziative intraprese dall'avvocato difensoredella banca in ordine ai contenziosi non ancora definiti con il ricorrente) dicui ai punti e), f), g), h), e j) della richiesta; VISTOche in relazione alle rimanenti richieste la banca ha messo a disposizione idati richiesti o ha precisato che le informazioni richieste non esistono o nonsono attualmente detenute dal datore di lavoro o sono state comunque messe adisposizione del ricorrente in occasione delle numerosissime, precedentiistanze di accesso (cui viene fatto specifico rimando allegando peraltro alcunidocumenti significativi); VISTEle successive note del 4 ottobre e del 16 novembre 2012 con le quali ilricorrente ha ribadito le proprie richieste; VISTAla memoria datata 1° dicembre 2012 con la quale la banca resistente ha fornitoulteriore riscontro in ordine alle istanze del ricorrente ribadendol'impossibilità di disvelare una serie di informazioni relative a giudizi per iquali non si è ancora formato il giudicato e che potrebbero dare luogo aulteriori ricorsi giurisdizionali dell'odierno ricorrente; VISTOche il ricorso deve essere dichiarato infondato in ordine alle richieste di cuialle lettere e), f), g), h) e j) dell'interpello preventivo atteso che leinformazioni richieste dall'interessato fanno riferimento a profili per iquali, come segnalato anche prima della presentazione del ricorso dal titolaredel trattamento, trova applicazione l'ultima parte del 4° comma dell'art. 8 delCodice che esclude l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice quandoi dati (come nel caso di specie) riguardino "l'indicazione di condotte datenersi", suggerimenti di strategia processuale, prospettazioni difensiveformulate dal difensore di fiducia e rivolte ad amministratori e dirigentidell'istituto di credito; VISTOche deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordinealle restanti richieste dell'interessato avendo al riguardo la banca fornito unsufficiente riscontro in merito; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 19 dicembre 2012 IL PRESIDENTE Soro
|