Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 20 DICEMBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 434 del 20 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso, presentato il 2 agosto 2012, proposto nei confronti di GruppoEditoriale L'Espresso S.p.A. con il quale XY, in relazione alla pubblicazionenell'archivio storico on line del quotidiano "La Repubblica",consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito, di una seriedi articoli, pubblicati fra il 1993 e il 2003, concernenti le vicende giudiziarieche lo hanno visto coinvolto, ha chiesto (non avendo ottenuto dall'editore unidoneo riscontro) la "rimozione" di tali articoli e in ogni casol'integrazione e l'aggiornamento delle notizie riferite per rendereimmediatamente percepibili agli utenti della banca dati quali siano stati glisviluppi successivi delle vicende narrate; visto che il ricorrente ha poichiesto di ordinare al titolare del trattamento l'adozione delle misuretecnologicamente necessarie al fine di rendere effettivamente inaccessibilitutti gli articoli in questione dai motori di ricerca esterni dal momento che,nonostante le rassicurazioni, alcuni di essi al momento della proposizione delricorso risultavano tuttora rintracciabili attraverso tale modalità di ricerca;

RILEVATOche il ricorrente ha fatto specifico riferimento agli articoli: a)"KK" del 19 febbraio 1993 e "XX" del 20 febbraio 1993 neiquali si riferisce dell'arresto dell'interessato (su ordine della magistraturasvizzera) nonché della "scoperta di un buco finanziario di svariatimiliardi nei conti della banca Attel" rispetto ai quali, se gli stessi nonsaranno rimossi, andrà inserita una postilla che dia conto "dell'abbandonodell'accusa da parte della magistratura elvetica, del pieno proscioglimento deldott. XY nonché del risarcimento corrispostogli per l'ingiustadetenzione"; b) "JJ" del 22 dicembre 1996 dove si narra delcoinvolgimento dell'interessato in una inchiesta giudiziaria "che èsfociata in un rinvio a giudizio per abuso d'ufficio in concorso con altri soggetti";visto che, in ordine all'esigenza di aggiornamento della notizia, il ricorrenteha chiesto l'inserimento di una postilla "ove sia chiaramente indicato cheil processo celebrato ha visto imputato XY per concorso in abuso d'ufficio enon per concorso in istigazione all'omicidio e si è chiuso con l'accertamentodell'intervenuta prescrizione, con sentenza del Tribunale di Milano del 17febbraio 2006"; c) "HH" del 18 marzo 2000 e "XX" del 1°marzo 2003 rispetto ai quali, oltre ad un'annotazione analoga a quella di cuial punto b) si chiede l'inserimento di una postilla volta a segnalare che"con sentenza del 19 dicembre 2005 il G.I.P. presso il tribunale di Milanoha assolto il dott. XY con formula piena (perché il fatto non sussiste)escludendo che le attività imprenditoriali del dott. XY fossero collegate adoperazioni di riciclaggio"; visto che il ricorrente ha infine chiesto diporre le spese del procedimento a carico di controparte;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 7 agosto 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché l'ulteriore nota del 9 novembre 2012 con cui, ai sensi dell'art. 149,comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla memoria datata 12 settembre 2012 con la quale l'editore resistente haanzitutto sostenuto la piena liceità del trattamento dei dati dell'interessatosvolto attraverso gli articoli in questione. Ciò in quanto tale trattamentosarebbe "lecito ab origine in quanto espressione del diritto dicronaca" e "lecito attualmente in quanto il trattamento è oraeffettuato non per finalità giornalistiche ma a fini documentaristicinell'ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento piùrapido ed agevole, la rete internet"; visto che, a giudizio dellaresistente, la particolarità della fonte ("Archivio storico")"rende immediatamente evidente (Š) che gli articoli si riferiscono alpassato e non all'attualità"; tutto ciò giustificherebbe il diniego dellarichiesta di cancellazione/rimozione dei dati e ogni altro intervento sugliarticoli in questione, atteso che, peraltro, l'editore si è già attivato perinterdire l'indicizzazione degli stessi dati da parte dei motori di ricerca;

VISTAla successiva memoria del 10 ottobre 2012 con la quale il titolare deltrattamento ha ribadito le proprie posizioni;

VISTOil verbale dell'audizione dei legali del ricorrente svoltasi il 24 settembre2012 nel corso della quale gli stessi hanno messo in luce che, solosuccessivamente alla presentazione del ricorso, "parte resistente haadottato le misure necessarie a garantire l'interdizione della diffusione deidati contenuti nell'archivio storico per il tramite dei motori diricerca"; visto che il ricorrente ha però messo in luce che "rimane (Š) insoddisfatta la diversa richiesta (Š) volta ad ottenere in ultima analisil'aggiornamento/integrazione delle notizie a suo tempo pubblicate (Š). Ciò conspecifico riferimento alle caratteristiche proprie di ogni singola notizia edei suoi particolari sviluppi giudiziari. Il tutto al fine di garantire unaprecisa tutela dell'identità personale dell'interessato consentendo un correttaricostruzione di alcuni passaggi significativi della sua vita che hannoinevitabili ripercussioni sulla sua attuale dimensione professionale";vista la successiva memoria del 23 novembre 2012 con la quale il ricorrente haribadito la richiesta di ottenere l'integrazione e l'aggiornamento dei daticontenuti negli articoli in questione secondo le indicate richieste giàpresentate al riguardo che tengono conto delle specificità dei singoli articolie delle diverse vicende in essi rappresentate;

RILEVATOche, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il dirittoalla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e conessa anche l'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio eall'informazione –, la disciplina in materia di protezione dei datipersonali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamentieffettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essisi svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispettodei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone allequali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2,lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice dideontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopistorici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATOche il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimentol'odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalitàgiornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazioneriguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso lariproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parteintegrante dell'archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sulsito Internet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine diconcretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, inparticolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevatoche, alla luce di ciò, l'attuale trattamento può essere effettuato senza ilconsenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con idiversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati epuò essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di temponecessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATOche, a seguito del ricorso, l'editore resistente ha provveduto ad adottare lemisure tecniche necessarie ad interdire l'indicizzazione degli articoli inquestione dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano,profilo questo in ordine al quale può pertanto essere dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso;

RILEVATOche deve essere separatamente valutata la diversa questione concernente lerichieste dell'interessato volte ad ottenere l'aggiornamento/integrazione dellenotizie pubblicate nei cinque articoli specificamente oggetto del ricorso;visto che a questo riguardo, come indispensabile corollario della riconosciutaliceità della conservazione degli articoli di cronaca a suo tempo pubblicatinella sezione del sito internet dell'editore resistente denominato archiviostorico, va garantito il diritto (pienamente compreso fra le posizionigiuridiche azionabili ai sensi dell'art. 7 del Codice) dell'interessato adottenere l'aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardanoquando eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto dicronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendosignificativamente sul profilo e l'immagine dell'interessato che da talirappresentazioni può emergere;

RITENUTOche in questa prospettiva debbono essere richiamate le conclusioni cui èpervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012)che, giudicando su analoga fattispecie, ha statuito che "a salvaguardiadell'attuale identità sociale del soggetto (occorra) garantire al medesimo lacontestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che loriguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazionisuccessivamente pubblicate, concernenti l'evoluzione della vicenda, che possanocompletare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notiziaoriginaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, checostituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo". Se,pertanto, una vicenda ha registrato una successiva evoluzione,"dall'informazione in ordine a quest'ultima non può invero prescindersi,giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene nonaggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmentenon vera";

RITENUTO,pertanto, che, visti i significativi sviluppi indicati specificamente dal ricorrentenell'interpello e nel successivo ricorso e riportati nelle premessedell'odierno provvedimento, le predette richieste di integrazione/aggiornamentoformulate dal ricorrente debbano essere accolte e che pertanto l'editoreresistente debba provvedere a predisporre un idoneo sistema nell'ambito delcitato archivio storico, idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoliarticoli o in nota agli stessi) l'esistenza del seguito o dello sviluppo dellanotizia in modo da assicurare all'interessato il rispetto della propria(attuale) identità personale, quale risultato della completa visione di unaserie di fatti che lo hanno visto protagonista (anche se solo in parte oggettodi cronaca giornalistica), e ad ogni lettore di ottenere un'informazione attendibilee completa; visto che l'editore resistente dovrà attuare tali misure, tenutoconto della novità del profilo, entro novanta giorni dalla data di ricezionedel presente provvedimento, dando comunicazione entro la stessa dataall'interessato e questa Autorità dell'avvenuto adempimento;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di GruppoEditoriale L'Espresso S.p.A., nella misura di 400 euro, compensandone laresidua parte per giusti motivi in ragione della novità e della specificitàdella vicenda esaminata;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

a)accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a Gruppo Editoriale L'EspressoS.p.A. di predisporre, nell'ambito dell'archivio storico on line del quotidiano"La Repubblica", un sistema idoneo a segnalare (ad esempio, a marginedei singoli articoli o in nota agli stessi) l'esistenza degli sviluppi dellenotizie relative al ricorrente, secondo le indicazioni dallo stesso formulatenell'atto di ricorso e riportate nelle premesse del presente provvedimento,entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando notiziaentro la medesima data a questa Autorità, e all'interessato dell'avvenutoadempimento;

b)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste diinterdizione degli articoli oggetto di ricorso dai motori di ricerca esterni alsito web dell'editore resistente;

c)determina l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, che pone nella misura di 400 euro a carico di Gruppo EditorialeL'Espresso S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente in favore delricorrente.

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 20 dicembre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Soro

Il segretario generale
Busia