| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 20 DICEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 438 del 20 dicembre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssaGiovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretariogenerale; VISTAl'istanza datata 18 luglio 2012 formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codicein materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196)nei confronti dell'Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Sturzo" diGela, con la quale XY, docente presso il predetto istituto scolastico, oltre adalcune istanze non rientranti fra i diritti azionabili ai sensi della normativain materia di protezione dei dati personali, aveva chiesto la confermadell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione informa intelligibile, con particolare riferimento ai dati contenuti in una seriedi documenti relativi agli incarichi di docenza ricevuti e ai criteri diassegnazione alle classi nonché riguardanti la sua attività sindacale; ciò inrelazione al suo status di "destinatario di dichiarazione di perdente posto" rispetto al corrente anno scolastico 2012/2013; VISTOil ricorso, pervenuto al Garante il 9 agosto 2012, proposto nei confronti diIstituto di Istruzione Superiore "Luigi Sturzo", con cui XY, nonavendo ricevuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi dell'art.7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei datipersonali), ha ribadito le proprie richieste lamentando inoltre che, a seguitodell'interpello preventivo, il predetto Istituto, peraltro confondendo leistanze ex art. 7 del Codice con altra richiesta (di accesso ai documentiamministrativi dallo stesso presentata ai sensi della legge n. 241/1990),anziché fornire riscontro alle sue istanze inviandogli la documentazione alproprio domicilio, avrebbe comunicato telefonicamente ad una persona terza nonautorizzata (ovvero il coniuge che ha risposto al proprio numero di utenzacellulare) che "la documentazione richiesta" era a sua disposizionepresso l'Istituto scolastico dove avrebbe potuta ritirarla; rilevato che ilricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenuteper il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10 agosto 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 12 novembre 2012 con la quale questaAutorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 17 settembre 2012 con la quale l'Istitutoscolastico resistente, nel precisare di avere già fornito riscontroall'interessato con la nota del 24 luglio 2012 (di cui ha allegato copia), haaffermato che con la stessa "si comunicava di non poter autorizzareintegralmente la richiesta ex artt. 7 e 8 del Codice, in quanto tale richiestaesorbitava dall'esercizio dei possibili diritti spettanti" ex art. 7citato; ciò in quanto l'interessato "richiedeva una congerie di documentiamministrativi" contenenti, tra l'altro, anche dati riferititi a terzi(ovvero ad altri docenti) nonché "atti inesistenti, quali la comunicazioneda parte della Cisl Scuola della sua presunta nomina a terminale associativodella stessa, che non è presente nel fascicolo personale del docente";nella medesima nota la resistente, nel dare conferma dell'esistenza di datipersonali che lo riguardano, in "atti già presenti nel suo fascicolopersonale, invitava lo stesso a recarsi a scuola per prenderne visione";visto che la resistente, in ordine alle telefonate effettuate alle utenze(fissa e mobile) dell'interessato ha precisato che le stesse sono stateeffettuate a numeri di telefono conservati nel fascicolo personale al fine diinvitare l'interessato a ritirare le informazioni richieste; VISTEle note del 17 e 18 settembre 2012 con le quali il ricorrente, nell'affermaredi non avere mai ricevuto la nota del 24 luglio 2012 (allegata alla memoria della controparte) e di averne quindi appreso il contenuto solo in data18 settembre 2012, ha sottolineato come la stessa sia "comunque privadella comunicazione dei dati in forma intellegibile (quantomeno di quelli chela controparte riteneva legittimamente di dover fornire)"; VISTOil verbale dell'audizione tenutasi il 21 settembre 2012 nel corso della qualeil ricorrente, nel sottolineare che la controparte ha effettuato un illecitotrattamento dei propri dati personali quando ha fornito telefonicamenteinformazioni che lo riguardavano al proprio coniuge, ha affermato che nellacitata nota del 24 luglio 2012 e nella stessa memoria del 17 settembre 2012 nonvi è traccia delle comunicazioni che CISL Scuola ha fatto all'istitutoscolastico né delle "e-mail istituzionali che il responsabile delprocedimento sugli organici dell'ambito territoriale di Caltanissetta hainviato all'istituto (Š)" il cui contenuto "farebbe intendere diessere una risposta ad una precedente comunicazione ricevuta dall'istitutomedesimo"; VISTAla nota pervenuta via fax il 4 ottobre 2012 con la quale il ricorrente, oltre aribadire quanto affermato nelle memorie precedenti, ha in particolareevidenziato che la resistente "ad oggi non ha effettuato alcunacomunicazione della nota di riscontro del 24 luglio 2012 (Š)", precisandoaltresì, nel merito, che per quanto riguarda la richiesta di accesso "aidati contenuti nella graduatoria della classe di concorso A019", lo stessosi era "limitato a richiedere i dati personali che lo riguardavano (nome,cognome, posizione) ovviamente contestualizzati nella graduatoria chealtrimenti sarebbe incomprensibile"; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 12 ottobre 2012 con la quale il titolare deltrattamento, nell'affermare di avere più volte tentato di contattare ilricorrente, anche tramite posta elettronica correttamente ricevuta, al fine difargli prendere visione della nota n. 5596 del 24 luglio 2012, quest'ultima,ivi compresa la documentazione ad essa allegata, non è mai stata ritirata; perquanto invece attiene ai contenuti della richiesta ex art. 7 del Codice, iltitolare ha evidenziato che: a) come già affermato nella nota del 24 luglio piùvolte citata "non esiste, all'interno del fascicolo personaledell'interessato, alcuna comunicazione da parte della Cisl Scuola circa la suanomina a terminale associativo della stessa"; b) per quanto attiene lerichieste di comunicazioni in materia di organici, l'interessato aveva chiesto"copia di comunicazioni effettuate dall'Istituto Sturzo di Gela alfunzionario responsabile del procedimento (Š)", mentre "adesso, nelverbale di audizione, chiede ex novo, ragione per cui tale nuova richiesta deveritenersi inammissibile, nuove comunicazioni, ossia le comunicazioni effettuatedal responsabile del procedimento al dirigente scolastico"; c) per quantoriguarda la richiesta di atti di valutazione del comportamento del ricorrenteche, secondo quest'ultimo, sarebbero alla base delle richieste del dirigentescolastico di effettuazione delle visite fiscali a suo carico nell'annoscolastico 2011-2012, "non ci sono atti scritti di valutazione che abbianodeterminato la disposizione di visite fiscali nei confronti del ricorrente, cosìcome di ogni altro docente"; VISTEle note pervenute via fax il 15 ottobre 2012 e il 9 novembre 2012 con le qualiil ricorrente, nel ribadire di non avere ancora ricevuto alcun riscontro dallacontroparte - sottolineando che la consegna "sarebbe potuta avvenire senzaalcuna formalità o spesa per la scuola se solo fosse stata allegata alla e-maildel 25 luglio 2012") – ha aggiunto che "l'eventuale consegnadello stesso, anche se titolato "riscontro", non avrebbe comunquepotuto soddisfare la richiesta di accesso ai dati" in quanto la resistentesi sarebbe limitata a comunicare l'esistenza dei dati stessi piuttosto chemettere a disposizione gli stessi in forma intellegibile; il ricorrente hainoltre chiarito che la richiesta di accesso ai dati contenuti nellecomunicazioni in materia di organici intercorse tra l'istituto scolastico e ilfunzionario dell'ufficio scolastico provinciale (di cui peraltro alcune già insuo possesso) non è stata affatto formulata ex novo nel corso dell'audizionedel 21 settembre 2012, bensì era già contenuta nei punti 9) e 10)dell'interpello preventivo; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 27 novembre 2012 con la quale l'istitutoresistente ha rappresentato che sin dal 25 luglio 2012 il ricorrente era statoinformato della disponibilità della scuola a fornire la documentazionerichiesta e che ciononostante ha ritenuto di procedere con il presenteprocedimento, nel corso del quale, peraltro, "non entra più nel meritodella tipologia di atti per cui aveva richiesto accesso ex art. 7 delCodice (Š)"; la resistente ha inoltre aggiunto che per quanto attiene larichiesta di accesso in materia di organici, "oltre a quanto già inpossesso del ricorrente – ed ammesso dallo stesso – la scuola nonha altri atti in materia"; VISTAla nota datata 30 novembre 2012 con la quale il ricorrente ha affermato chel'istituto scolastico resistente "continua a non fornire tutti i datipersonali contenuti in tutte le comunicazioni di cui ai punti 9) e 10) dellarichiesta di accesso ai dati formulata il 18 luglio 2012"; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 13 dicembre 2012 con la quale il titolare deltrattamento, nel prendere atto che il ricorrente nella memoria del 30 novembre2012 ha insistito nel richiedere i documenti di cui ai punti 9) e 10)dell'istanza di accesso (pur "affermando espressamente che gli stessi glierano già stati inviati per fax dalla scuola stessa"), ha comunicato diavere trasmesso all'interessato tramite posta elettronica "i soli edesclusivi documenti in possesso della scuola di cui ai punti 9) e 10)citati" (di cui ha allegato copia); CONSIDERATOche, nel caso di specie, il ricorrente, nel chiedere l'accesso ai datipersonali che lo riguardano contenuti in una serie di documenti relativi agliincarichi di docenza ricevuti, ai criteri di assegnazione degli stessi nonchériguardanti la sua attività sindacale, ha legittimamente esercitato il dirittodi accesso di cui all'art. 7 del Codice, con un'istanza alla quale l'istitutoresistente era tenuto a fornire idoneo riscontro, istanze che, tuttavia, comegià segnalato, contengono richieste di accesso a documenti non contenenti datipersonali o comunque informazioni riferite a terzi cui lo stesso non ha dirittodi accedere ai sensi della disciplina in materia di protezione dei datipersonali; RILEVATOche il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice è però distinto daldiritto di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n.241/1990, in quanto è volto a consentire agli interessati di ottenere, ai sensidell'art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile deidati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento,estrapolati dai documenti che li contengono; rilevato che l'esibizione o laconsegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti èperaltro prevista, dall'art. 10, comma 4, del Codice (ferma restandol'omissione di dati personali riferiti a terzi), nel caso in cuil'estrapolazione dei dati dell'interessato da tali documenti risultiparticolarmente difficoltosa per il titolare; RILEVATOche il presente ricorso viene pertanto preso in considerazione con esclusivoriferimento alle richieste ex art. 7 così come formulate nell'interpellopreventivo e espressamente riproposte nell'atto di ricorso; RITENUTOche, alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dalleparti nel corso del procedimento, deve essere dichiarato non luogo a provvederesul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo l'istitutoscolastico resistente fornito un sufficiente riscontro in merito nel corso delprocedimento; RILEVATOche sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra leparti in ragione dei rapporti intercorsi tra le parti, anche in ordine adistanze avanzate sulla base di altre disposizioni di legge, sia prima che dopola presentazione del ricorso; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b)dichiara compensate le spese tra le parti. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 20 dicembre 2012
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