Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 20 DICEMBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 437 del 20 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso proposto in data 31 luglio 2012 con il quale XY (rappresentata edifesa dall'avv. Raffaella de Camelis) ha chiesto alla Fondazione Enasarcodella quale è dipendente il blocco dei dati personali sensibili che lariguardano contenuti in una relazione clinica redatta in data 27.9.HH all'esitodi una visita di controllo presso l'Ambulatorio neurologico dell'Ospedale SanCamillo-Forlanini presso il quale la ricorrente è in cura, relazione che laFondazione Enasarco ha prodotto tra i documenti allegati alla propria memoriadi costituzione e risposta nell'ambito di un giudizio di lavoro (avente adoggetto il preteso demansionamento della ricorrente e l'annullamento di alcunesanzioni disciplinari comminate alla stessa) attualmente pendente fra le partidinanzi al Tribunale di Roma; rilevato che la ricorrente (che vorrebbe ottenereil ritiro del citato documento dagli atti del giudice) ha in particolaresostenuto la violazione dell'art. 11 del d.lg. n. 196/2003 perché iltrattamento dei dati sensibili in questione sarebbe avvenuto in modo illecitosenza il suo consenso e senza alcuna pertinenza rispetto alla materia delcontendere atteso che tale documento era stato fornito dalla ricorrente alproprio datore di lavoro per giustificare la propria richiesta di congedostraordinario per cure e non avrebbe potuto, a suo giudizio, essere utilizzatoper fini diversi (la difesa in giudizio) oltretutto nell'ambito di unacontroversia nella quale la ricorrente non avrebbe "denunciatocomportamenti illeciti posti in essere a danno del suo diritto allasalute"; rilevato che la ricorrente ha chiesto infine di porre a caricodella controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 7 agosto 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata,il verbale dell'audizione delle parti del 28 settembre 2012, nonché l'ulteriorenota del 12 novembre 2012 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice,è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTEle memorie inviate in data 14 settembre 2012 e 21 settembre 2012 con le qualila Fondazione Enasarco (rappresentata e difesa dagli avv. Giampiero Proia eMauro Petrassi) ha, tra l'altro, sostenuto che: a) la richiesta avanzata dallaricorrente sarebbe inammissibile stante l'avvenuto deposito in giudizio deldocumento in questione che la Fondazione non sarebbe autorizzata ad espungeredal fascicolo di causa non essendo "più nella disponibilità della partetrattandosi di un elemento di prova che il Giudice deve porre a fondamentodella propria decisione (art. 115 c.p.c.)"; a parere della Fondazione, saràpertanto proprio il Giudice del lavoro a dover valutare la liceità o meno dellaproduzione del documento in questione, come del resto condiviso dallo stessoGarante in diverse decisioni riguardanti la produzione in giudizio di documentiatti a rivelare dati personali, anche sensibili, delle parti in causa, nellequali ha statuito che, in coerenza con il disposto dell'art. 160, comma 6, delCodice "la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti eprovvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di datipersonali non conforme a disposizione di legge e di regolamento restanodisciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali in materia civile epenale"; b) il ricorso sarebbe in ogni caso infondato atteso che ildocumento in questione, peraltro fornito dalla ricorrente medesima, sarebbestato utilizzato dalla Fondazione ai fini di difesa in giudizio come"elemento di prova dell'infondatezza degli assunti allegati dallaricorrente a preteso sostegno della sua ricostruzione dei fatti di causa"(vedi art. 3 dell'Autorizzazione generale del Garante n. 1/2011); 3) sul temadella pertinenza, invece, la resistente, nel ricordare che la ricorrente avevagià convenuto la Fondazione dinanzi al Tribunale di Roma nell'ambito di altrogiudizio di lavoro (notificato in data 30.3.WW) in cui, oltre alla richiesta diriconoscimento di mansioni superiori, aveva anche chiesto il risarcimento deldanno alla salute per effetto di asseriti comportamenti vessatori e mobbizzantida parte della Fondazione, giudizio attualmente in fase di appello, hasostenuto che, anche nel nuovo ricorso notificato in data 5 maggio 2011(giudizio nel quale la Fondazione ha depositato il documento contestato), laricorrente non avrebbe lamentato solo il demansionamento ma avrebbe nuovamentededotto, "con allegazione di fatti e circostanze a sostegno, di esserevittima di un comportamento vessatorio e mobbizzante che la Fondazione avrebbeperpetrato a suo danno", con conseguente aggravamento del proprio grado diinvalidità (dal 40 al 70%) ed avrebbe prodotto, ella stessa, come elemento diprova, relazioni cliniche, precedenti a quella oggetto di contestazione,redatte all'esito di visite presso il medesimo Ambulatorio neurologico dove erain cura e nelle quali risultava diagnosticata, come nella relazione clinica inquestione, una "sindrome depressiva reattiva con somatizzazione e spuntifobici"; a seguito di tali allegazioni, ma soprattutto della dichiarazione(contenuta nel ricorso proposto nel 2011) con la quale la ricorrente, perquanto riguarda il danno alla salute subito e subendo, si riservava di attivarenei confronti della Fondazione Enasarco separato giudizio, in attesa degliesiti del citato giudizio di appello, la resistente, stante anche il sistemadelle preclusioni che governa il rito del lavoro, non poteva non prendereposizione e fornire prova contraria (l'aver accolto la richiesta di congedostraordinario per cure dava prova, infatti, di una condotta positiva a favoredella ricorrente) proprio perché, in assenza di contestazione, le allegazionidedotte dalla ricorrente sarebbero state considerate acquisite e pacifiche e nesarebbe stata preclusa la contestazione nel nuovo giudizio risarcitorio che laricorrente avrebbe in animo di proporre;

VISTAla memoria inviata in data 27 settembre 2012 con la quale la ricorrente hanuovamente eccepito che la relazione clinica in questione non sarebbepertinente rispetto alla materia del contendere atteso che nel giudizio dilavoro pendente fra le parti dinanzi al Tribunale di Roma la stessa non avrebbechiesto il risarcimento del danno alla salute, né l'accertamento di condotte dimobbing da parte della Fondazione Enasarco;

VISTAla memoria inviata in data 5 ottobre 2012 con la quale la resistente, nelrichiamarsi alle argomentazioni difensive già dedotte con le precedentimemorie, ha ribadito che la ricorrente, attraverso la produzione di novecertificati medici, di cui tre a firma dello stesso medico che ha elaborato esottoscritto la relazione clinica su cui si controverte contenenti la medesimadiagnosi, avrebbe ella stessa documentato e reso nota la patologia di cuisoffriva di talché la Fondazione Enasarco, attraverso la produzione deldocumento in questione, non avrebbe aggiunto "informazioni ulterioririspetto a quelle che si evincono dalle produzioni documentali" dellaricorrente; né può essere condivisa, a parere della Fondazione, la tesisostenuta dalla ricorrente in sede di audizione orale delle parti secondo laquale tali certificati medici sarebbero stati allegati per descrivere la storialavorativa della ricorrente atteso che tale documentazione sanitaria nonavrebbe alcuna attinenza "con la descrizione delle mansioni svolte dallaricorrente nel periodo contestato";

VISTAla memoria inviata in data 9 ottobre 2012 con la quale la ricorrente hanuovamente sostenuto la non pertinenza del documento in questione rispettoall'esercizio del diritto di difesa della Fondazione Enasarco, stante ilpetitum e la causa petendi del giudizio di lavoro pendente fra le parti;

RITENUTOdi dover dichiarare infondato il ricorso proposto nei confronti dellaFondazione Enasarco tenuto conto che, alla luce della documentazione prodottain atti, non risulta che i dati relativi alla ricorrente siano stati trattatiin violazione di legge, essendo stati in origine prodotti dalla medesimaricorrente e successivamente depositati in giudizio dalla resistente per farvalere in sede giudiziaria le proprie prospettazioni difensive in relazionealle numerose istanze dell'interessata, proposte e sostenute anche sulla basedel richiamo al proprio stato di salute e all'evoluzione delle patologie che lacaratterizzano; e ciò tenendo conto, peraltro, che ai sensi dell'art. 160,comma 6 del Codice, ogni valutazione sulla validità, l'efficacia el'utilizzabilità degli atti contenenti i dati personali in questione è rimessaesclusivamente alla valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria giàadita;

RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, tenuto contodella peculiarità della vicenda;

VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara infondato il ricorso;

b)dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento;

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 20 dicembre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia