Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 17 GENNAIO 2013

Registro dei provvedimenti
n. 21 del 17 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso al Garante, presentato il  19 novembre 2012 nei confronti diCrif S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Bassue Andrea Russo, ha chiesto la cancellazione dei dati personali che loriguardano ove associati al fallimento della società KW di ZZ s.a.s. dichiarato"con sentenza del 23/30 novembre 2001", tenuto conto che, pur essendoil fallimento risalente a oltre 10 anni fa ed essendo stato chiuso per decretoin data 13 maggio 2010 (cui ha fatto seguito "la cancellazione dalregistro delle imprese con atto iscritto in data 23.11.2011"), la relativainformazione "ha impedito e continua a tutt'oggi ad impedire al ricorrentela possibilità di ottenere fidi da banche e istituti finanziari"; rilevatoche il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte lespese sostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 novembre 2012con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato;

VISTAla nota pervenuta via fax il 28 novembre 2012 con la quale Crif S.p.A. hasostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto che, nelcaso specifico, la banca dati "Informazioni da Tribunali e RegistriImmobiliari", "gestita in modo distinto ed autonomo rispetto alSistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con ilsistema stesso", "si limita a veicolare quanto contenuto nelle banchedati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullostato patrimoniale dell'interessato"; rilevato che, in relazione al caso dispecie, la società ha precisato che i dati riferiti al ricorrente sono"aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti diprovenienza (Š), come peraltro già comunicato al ricorrente con la letteradell'11 gennaio 2012", di cui ha allegato copia; considerato pertanto chela resistente, pur confermando la liceità del trattamento effettuato, hacomunque provveduto, "a seguito del ricorso e senza che questo valga qualericonoscimento di alcuna responsabilità, a sospendere temporaneamente lavisibilità delle informazioni di cui si discute in attesa della redazione delcodice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personalieffettuato ai fini di informazione commerciale";

VISTAla nota pervenuta via fax il 12 dicembre 2012 con la quale il ricorrente, nelsottolineare che la controparte ha provveduto a sospendere il trattamento deidati in questione solo dopo la presentazione del ricorso, ha rilevato comealtri titolari del trattamento abbiano invece accolto immediatamente le proprierichieste;

RILEVATOche il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubbliciregistri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essereutilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1,lett. c) del Codice;

RILEVATOche il Garante ha più volte sottolineato che l'ampiezza e la complessità deitrattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore dellac.d. informazione commerciale impone un'attenta considerazione dei diversi econtrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello diesattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATOche l'Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore,le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buonacondotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini diinformazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizziuniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento altrattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenticonoscibili da chiunque;

RILEVATOche Crif S.p.A. ha comunque provveduto, nel caso di specie, alla sospensionedella visualizzazione dei dati oggetto del presente ricorso e ritenuto pertantodi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice;

RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra leparti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata e delle motivazioniposte a base della decisione assunta dal titolare del trattamento;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)dichiara compensate le spese tra le parti.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 17 gennaio 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia