| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 17 GENNAIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 20 del 17 gennaio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso, pervenuto al Garante il 29 ottobre 2012, proposto nei confronti diSocietà Cattolica di Assicurazione, con il quale XY, rappresentata e difesadall'avv. Lucia Caterina Dattoli, in relazione ad un sinistro per responsabilitàprofessionale medica, ha ribadito le istanze previamente avanzate ai sensidell'art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezionedei dati personali), volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibiledi tutti i dati personali che la riguardano contenuti nella periziamedico-legale redatta dal medico fiduciario incaricato dalla predetta società,con specifico riferimento alle valutazioni e ai giudizi espressi dalcitato perito fiduciario, nonché di conoscere i soggetti ai quali i dati sonostati comunicati; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a caricodella controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 31 ottobre 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato ela successiva nota del 12 dicembre 2012 con la quale è stata disposta laproroga dei termini del procedimento; VISTAla nota pervenuta via fax il 23 novembre 2012, con la quale la societàresistente, nell'allegare copia della nota trasmessa all'interessata in data 21novembre 2012, ha affermato di avere "trasmesso all'interessata copiaintegrale della relazione medica della fiduciaria di Cattolica Assicurazioni edei documenti attinenti il suo stato di salute (Š)", precisando altresì dinon avere fornito tempestivo riscontro alle istanze dell'interessata ritenendoapplicabile al caso di specie la disposizione di cui all'art. 8, comma 2, lett.e), del Codice, in quanto le stesse erano state formulate in data 29 marzo 2012ovvero "in pendenza di giudizio civile" (nel quale la società si ècostituita in giudizio); VISTAla nota pervenuta via fax il 26 novembre 2012 con la quale la ricorrente, nelsottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha rinnovato la richiesta dicondanna della resistente alle spese del procedimento, sottolineandoinnanzitutto che la compagnia assicurativa non ha mai fornito riscontroall'interpello preventivo (e quindi non ha mai motivato il diniego oppostoall'accesso) e che, in secondo luogo, la stessa non avrebbe potuto invocare iltemporaneo differimento di cui all'art. 8, comma 2, lett. e) del Codice inquanto "nei mesi di febbraio e marzo 2012 l'assicurato non si eracostituito in giudizio e si era già tenuta la prima udienza in data22.2.2012"; VISTAla nota datata 3 gennaio 2013 con la quale la società resistente, nel rilevareche la ricorrente ha dato atto dell'avvenuto ricevimento della copia integraledella relazione medica richiesta con il ricorso, ha al tempo stesso sostenutol'iniziale applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 8,comma 2, lett. e) del Codice, "posto che i dati oggetto del presentericorso erano rilevanti sia ai fini della tutela giudiziaria dell'assicuratoche della ricorrente"; RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito un adeguato riscontroalla richieste dell'interessata, seppure solo nel corso del procedimento; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di SocietàCattolica di Assicurazione, stante la tardività del riscontro, nella misura dieuro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 17 gennaio 2013
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