Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 31 GENNAIO 2013

Registro dei provvedimenti
n. 31 del 24 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTOil ricorso, presentato il 22 ottobre 2012, proposto nei confronti di GruppoEditoriale L'Espresso S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dagliavv.ti Salvatore Bellomia e Paolo Toscano, in relazione alla pubblicazionenell'archivio storico on line del quotidiano "La Repubblica" -consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito - di trearticoli pubblicati rispettivamente il 17 dicembre 2005, il 25 gennaio 2008 eil 22 gennaio 2009 contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad unavicenda giudiziaria in cui il medesimo era stato coinvolto, ha chiesto (nonavendo ottenuto dall'editore un idoneo riscontro) la "rimozione" ditali articoli ovvero, in subordine, l'aggiornamento e quindi l'integrazione"delle notizie ivi riportate, con la doverosa precisazione del successivo,completo proscioglimento da ogni addebito penale ("perché il fatto nonsussiste");  visto che il ricorrente ha poi chiesto di ordinare altitolare del trattamento l'adozione delle misure tecnologicamente necessarie alfine di rendere effettivamente inaccessibili tutti gli articoli in questionedai comuni motori di ricerca;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 24 ottobre 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché l'ulteriore nota del 20 dicembre 2012 con cui, ai sensi dell'art. 149,comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla memoria pervenuta via fax il 19 novembre 2012 con la quale l'editoreresistente, nel sostenere la liceità del trattamento dei dati in questione, haaffermato che lo stesso sarebbe "lecito ab origine in quanto espressionedel diritto di cronaca" e "lecito attualmente in quanto iltrattamento è ora effettuato non per finalità giornalistiche ma a fini documentaristicinell'ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento piùrapido ed agevole, la rete internet"; visto che, a giudizio dellaresistente, la particolarità della fonte ("Archivio storico")"rende immediatamente evidente (Š) che gli articoli si riferiscono alpassato e non all'attualità" e che tutto ciò giustificherebbe il diniegodella richiesta di cancellazione/rimozione dei dati e ogni altro interventosugli articoli in questione, atteso che, peraltro, l'editore si è già attivatoper interdire l'indicizzazione degli stessi dati da parte dei motori di ricercae che, "dalle verifiche effettuate, risulta che gli articoli oggetto dicontestazione non risultano più indicizzati (Š)"; visto che la resistenteha peraltro rilevato che la richiesta dell'interessato di pubblicare gliarticoli "con correzioni, modifiche o integrazioni rappresenterebbe unaripubblicazione della notizia, ovvero comporterebbe la redazione di un nuovodiverso articolo mancando però il presupposto di cronaca, ossia l'attualitàdella notizia o del fatto narrato";

VISTOil verbale dell'audizione del legale del ricorrente tenutasi presso questaAutorità il 27 novembre 2012 nel corso della quale lo stesso, nel ribadireintegralmente le richieste, ha rilevato come gli articoli oggetto del ricorsosiano tuttora rinvenibili on-line attraverso i comuni motori di ricerca (e intal senso ha allegato copia di una ricerca effettuata su google il 23 novembre2012) ed ha richiamato i contenuti della sentenza della Corte di Cassazione n.5525/2012 circa "i doveri a carico dei titolari del trattamento nel casodi gestione degli archivi storici";

VISTAla memoria pervenuta via fax l'11 gennaio 2013 con la quale l'editoreresistente, nel sottolineare di avere provveduto, a seguito della presentazionedel ricorso, a predisporre la c.d. interdizione dell'indicizzazione degliarticoli oggetto del ricorso "mediante l'adozione combinata e simultaneadegli strumenti tecnici" a disposizione, ha ribadito che gli stessi nonrisultano più indicizzati (peraltro già alla data del 19 novembre 2012);

RILEVATOche, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il dirittoalla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e conessa anche l'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio eall'informazione –, la disciplina in materia di protezione dei datipersonali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamentieffettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essisi svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispettodei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone allequali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2,lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice dideontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopistorici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATOche il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimentol'odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalitàgiornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazioneriguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso lariproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parteintegrante dell'archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sulsito Internet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine diconcretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, inparticolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevatoche, alla luce di ciò, l'attuale trattamento può essere effettuato senza ilconsenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con idiversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati epuò essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di temponecessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATOche, a seguito del ricorso, l'editore resistente ha provveduto ad adottare lemisure tecniche necessarie ad interdire l'indicizzazione degli articoli in questionedai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano, profilo questoin ordine al quale può pertanto essere dichiarato non luogo a provvedere sulricorso;

RILEVATOche deve essere separatamente valutata la diversa questione concernente le richiestedell'interessato volte ad ottenere l'aggiornamento/integrazione delle notiziepubblicate nei tre articoli specificamente oggetto del ricorso; visto che aquesto riguardo, come indispensabile corollario della riconosciuta liceitàdella conservazione degli articoli di cronaca a suo tempo pubblicati nellasezione del sito internet dell'editore resistente denominato archivio storico,va garantito il diritto (pienamente compreso fra le posizioni giuridicheazionabili ai sensi dell'art. 7 del Codice) dell'interessato ad ottenerel'aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardano quando eventie sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronacagiornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sulprofilo e l'immagine dell'interessato che da tali rappresentazioni puòemergere;

RITENUTOche in questa prospettiva debbono essere richiamate le conclusioni cui èpervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012)che, giudicando su analoga fattispecie, ha statuito che "a salvaguardiadell'attuale identità sociale del soggetto (occorra) garantire al medesimo lacontestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che loriguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazionisuccessivamente pubblicate, concernenti l'evoluzione della vicenda, che possanocompletare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notiziaoriginaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, checostituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo". Se,pertanto, una vicenda ha registrato una successiva evoluzione,"dall'informazione in ordine a quest'ultima non può invero prescindersi,giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene nonaggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmentenon vera";

RITENUTO,pertanto, che, visti i significativi sviluppi indicati specificamente dalricorrente nell'interpello e nel successivo ricorso e riportati nelle premessedell'odierno provvedimento, le predette richieste di integrazione/aggiornamentoformulate dal ricorrente debbano essere accolte e che pertanto l'editoreresistente debba provvedere a predisporre un idoneo sistema nell'ambito delcitato archivio storico, idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoliarticoli o in nota agli stessi) l'esistenza del seguito o dello sviluppo dellanotizia in modo da assicurare all'interessato il rispetto della propria(attuale) identità personale, quale risultato della completa visione di unaserie di fatti che lo hanno visto protagonista e ad ogni lettore di ottenereun'informazione attendibile e completa (nel caso di specie dovrebbe darsi contodel completo proscioglimento dell'interessato da ogni addebito penale secondole indicazioni formulate dall'interessato medesimo nell'atto di ricorso o conaltra formulazione ritenuta idonea); visto che l'editore resistente dovràattuare tali misure, tenuto conto della novità del profilo, entro novantagiorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando comunicazioneentro la stessa data all'interessato e a questa Autorità dell'avvenutoadempimento;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

a)  accoglieil ricorso e, per l'effetto, ordina a Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. dipredisporre, nell'ambito dell'archivio storico on line del quotidiano "LaRepubblica", un sistema idoneo a segnalare (ad esempio, a margine deisingoli articoli o in nota agli stessi) l'esistenza degli sviluppi dellenotizie relative al ricorrente, secondo le indicazioni dallo stesso formulatenell'atto di ricorso o mediante altra formulazione idonea, entro novanta giornidalla ricezione del presente provvedimento, dando notizia entro la medesimadata, a questa Autorità e all'interessato, dell'avvenuto adempimento;

b) dichiaranon luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di interdizionedegli articoli oggetto di ricorso dai motori di ricerca esterni al sito webdell'editore resistente.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 24 gennaio 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia