| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 31 GENNAIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 46 del 31 gennnaio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 23 ottobre 2012, presentato nei confronti diBanca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., con il quale Salvatore Pianoforte(rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Naborre), correntista del predettoistituto di credito, nel lamentare l'inidoneità del riscontro ottenuto alleistanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003, n. 196), haribadito le proprie richieste volte a ottenere la comunicazione in formaintelligibile dei dati personali che lo riguardano, con particolare riguardo aidati contenuti "negli estratti conto relativi agli ultimi cinque annidalla chiusura del conto o dall'ultima movimentazione annotata"; ilricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spesesostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 24 ottobre 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 21 dicembre 2012 con cui è statadisposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art.149, comma 7, del Codice; VISTAla nota datata 13 novembre 2012 con la quale l'istituto di credito resistente,nel precisare di avere già fornito riscontro al ricorrente con la nota del 24ottobre 2012, ne ha ribadito il contenuto affermando che la richiestaformulata dall'interessato "solo formalmente è qualificabile comerichiesta di accesso ai dati personali (Š) mentre, a tutti gli effetti siconfigura nell'ambito di applicazione dell'art. 119 del Testo unico bancario,che pone a carico del richiedente le spese per l'ottenimento delle copie delladocumentazione richiesta"; VISTAla nota pervenuta via fax il 20 novembre 2012 con la quale il ricorrente, nelrinnovare integralmente le proprie istanze, ha sottolineato di avereeffettuato, sin dalla prima istanza ex art. 7 del Codice, "richiesta diaccesso ai propri dati personali contenuti negli estratti conto" edi avere altresì "specificato di voler ricevere tali dati in formaintellegibile, anche attraverso invio di copie degli stessi (Š)"; nellamedesima nota il ricorrente ha rilevato come la banca resistente, ritenendoapplicabile al caso di specie l'art. 119 del T.U.B., abbia sostanzialmenteadottato un comportamento omissivo al punto che non ha mai fornito alcun"riscontro (Š), neanche con l'indicazione per estratto dei dati contenutinei documenti oggetto di richiesta"; VISTAla nota datata 30 novembre 2012 con la quale la banca resistente, nel ribadirela propria posizione, ha affermato che "resta a disposizione per fornirela documentazione richiesta previa costituzione dell'apposito fondospese", rilevando che la "linea di demarcazione tra le due norme èmolto sottile (Š) ma appare evidente che il ricorrente, stante il tenoreletterale delle richieste avanzate (Š), pretendeva la produzione gratuita degliestratti conto degli ultimi cinque anni (Š)"; VISTEle note pervenute via e-mail il 12 dicembre 2012 e il 9 gennaio 2013 con lequali il ricorrente, nel rinnovare le richieste formulate con il ricorso, hasottolineato come l'istituto di credito resistente "non ha neanchecomunicato se vi erano e quali erano i dati personali nella documentazionerichiesta" ed ha ribadito la richiesta di refusione delle spese delprocedimento; VISTEle note datate 18 dicembre 2012 e 8 gennaio 2013 con le quali la bancaresistente ha ribadito quanto espresso nelle memorie precedenti in ordine allapropria volontà di rilasciare la documentazione richiesta solo "previacostituzione dell'apposito fondo spese"; RILEVATOche occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall'Autorità(vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapportobanca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancarieffettuata ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario, e la richiesta,avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione informa intelligibile dei dati personali riferiti all'interessato contenuti neimedesimi documenti; con riferimento a quest'ultima richiesta l'art. 10 delCodice prevede, infatti, che i dati siano estratti a cura del responsabile odegli incaricati e comunicati all'interessato anche oralmente, ovvero offertiin visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta,comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo oinformatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all'art. 10, comma 4,del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l'estrazionedei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro"attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenticontenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare ilriscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l'istanza diaccesso ai dati personali in un'istanza di accesso a documenti; RILEVATOche, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia diprotezione dei dati personali avendo l'interessato chiesto, tramitel'interpello preventivo (in particolare con la nota del 23 luglio 2012), lacomunicazione di dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documentidetenuti dalla banca; considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati,così come disciplinato ai sensi dell'art. 7 del Codice, deve essere garantitogratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalitàdi esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal Testo unico in materiabancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto dirittodel cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti omeno dati personali; RITENUTO,pertanto, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare a Banca Popolaredel Mezzogiorno S.p.A. di comunicare al ricorrente, secondo le modalitàindicate dall'art. 10 del Codice, i dati personali che lo riguardano contenutinella documentazione bancaria, con particolare riguardo a quelli contenuti"negli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni dalla chiusura delconto o dall'ultima movimentazione annotata" entro il termine di sessantagiorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all'Autoritàdell'avvenuto adempimento entro la medesima data; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diBanca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., nella misura di euro 400, previacompensazione della residua parte, in ragione del mancato riscontro allerichieste del ricorrente; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 31 gennaio 2013
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