| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 7 FEBBRAIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 56 del 7 febbraio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 30 ottobre 2012, presentato da XY neiconfronti della Provincia di Foggia, con il quale il ricorrente (dipendentedella medesima amministrazione con funzione di KW), in relazione alla memoriadifensiva depositata dall'amministrazione provinciale resistente in data26 aprile 2012 nel procedimento promosso dall'interessato dinanzi al Tribunaledi Foggia, sezione lavoro, per l'annullamento di una sanzione disciplinare, haribadito l'istanza previamente formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), con la qualeaveva chiesto, in particolare, la cancellazione dei dati personali che loriguardano, anche sensibili, contenuti nella predetta memoria difensiva (enegli atti ad essa allegati) in quanto trattati in asserita violazione dilegge; ciò in quanto nella predetta memoria difensiva sono stati citati eallegati numerosi documenti (tra cui, oltre alla delibera di Giunta n. XX del2012 (che risulta ancora pubblicata sul sito istituzionale della Provincia eripresa dai comuni motori di ricerca), due ulteriori "note cheappartengono ad indagini coperte da segreto istruttorio") "nonpertinenti al ricorso avverso il procedimento disciplinare" e allegate alsolo scopo di "modificare la versione dei fatti e delle circostanze equindi manifestare e presentare al giudice del lavoro un soggetto pericolosocon diversi procedimenti penali (Š)"; rilevato che il ricorrente hachiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 novembre 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché la successiva nota del 21 dicembre 2012 con la quale è stata disposta laproroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTEle note pervenute via fax il 29 novembre 2012 e il 5 dicembre 2012 con le qualiil titolare del trattamento, nel sostenere l'infondatezza del ricorso propostodal ricorrente, ha affermato che la "documentazione prodotta in giudizio èda ritenersi necessaria per l'esercizio del diritto di difesa della Provinciadi Foggia nella sede giurisdizionale costituita dal Tribunale di Foggia –sezione Lavoro, risultando strettamente funzionale all'esercizio del predettodiritto ed in conformità con i principi di proporzionalità, di pertinenza, dicompletezza e di non eccedenza rispetto alle finalità difensive"; laresistente ha inoltre precisato che tra la documentazione allegata allamemoria, oltre alla delibera n. YY che "contiene la mera deliberazione dicostituirsi e di resistere in giudizio", vi sono due note che"costituiscono mere richieste di notizie ad uffici provinciali (Š)indispensabili per la difesa dell'Ente nel giudizio de quo (Š) e non trattasidi documentazione relativa ad indagini coperte da segreto istruttorio (Š)"; VISTOil verbale dell'audizione tenutasi il 7 dicembre 2012 nel corso della quale ilricorrente ha ribadito le richieste di "rimozione della delibera n. XX dalsito istituzionale della resistente" e di "opposizione all'ulterioretrattamento dei dati contenuti negli allegati 8 e 9 alla memoria difensivaprodotta nel giudizio del lavoro, in quanto gli stessi sono estranei alprocedimento ed interessano altre persone"; visto che nel corso dellamedesima audizione l'amministrazione resistente, nel richiamarsi alleargomentazioni difensive già dedotte nella precedente memoria, ha ribadito lapiena "legittimità della produzione documentale allegata alla memoriadifensiva depositata nell'ambito del predetto giudizio dinanzi al Tribunale diFoggia, sezione lavoro", precisando altresì che la stessa "èindispensabile anche ai fini della decisione da parte del giudice del lavororelativamente all'eccezione e richiesta preliminare di sospensione del giudiziocivile formulata dalla difesa relativamente alla quale è stata fissatal'udienza del 27.2.2013 (Š)"; RILEVATOche il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimentoalle specifiche richieste rivolte a contestare la produzione in giudizio diatti e documenti da parte della Provincia di Foggia; RITENUTOdi dover dichiarare infondato il ricorso proposto nei confronti della Provinciadi Foggia, tenuto conto che, alla luce della documentazione prodotta in atti,non risulta che i dati relativi al ricorrente siano stati trattati inviolazione di legge, essendo stati raccolti e depositati in giudizio dallaresistente per far valere i propri diritti in sede giudiziaria a frontedell'azione giudiziaria promossa dall'interessato e che, ai sensi dell'art.160, comma 6 del Codice, ogni valutazione sulla validità, l'efficacia el'utilizzabilità degli atti contenenti i dati personali in questione è rimessaesclusivamente alla valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria giàadita; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, tenuto contodella peculiarità della vicenda; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)dichiara infondato il ricorso; b)dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 7 febbraio 2013
|