| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 7 FEBBRAIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 58 del 7 febbraio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso al Garante regolarizzato il 30 ottobre 2012 presentato da XY(rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lamattina) con il quale il ricorrenteha chiesto a MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. e Banca Monte dei Paschi diSiena S.p.A. la cancellazione della segnalazione tuttora censita a suo caricopresso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia; il ricorrente ha infattisostenuto che la segnalazione trae origine da una pretesa esposizione debitoriaconnessa al rapporto di conto corrente (inizialmente acceso con l'ex BancaAntonveneta S.p.A., poi incorporata in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.)rispetto alla quale il diritto di credito della banca sarebbe, ad avviso delricorrente, prescritto per superamento del termine decennale ed ha rilevatoinoltre che la segnalazione in questione non sarebbe stata preceduta da alcunacomunicazione indirizzata al ricorrente; rilevato che il ricorrente ha altresìchiesto di porre a carico delle resistenti le spese sostenute per ilprocedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 5 novembre 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato lecitate società a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché lanota del 24 dicembre 2012 con la quale questa Autorità ha disposto laproroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma7, del Codice; VISTAla nota pervenuta in data 28 novembre 2012 con la quale MPS Gestione CreditiBanca S.p.A. ha sostenuto di agire in qualità di mandataria di Banca Monte deiPaschi di Siena S.p.A. per lo svolgimento dell'attività di recupero dei creditiin sofferenza rivestendo, dal punto di vista della protezione dei datipersonali, la qualifica di Titolare del trattamento; tale società ha inoltredichiarato che, pur avendo posto in essere tutti gli atti necessari al recuperoforzoso del credito, "allo stato attuale il sig. XY risulta ancoradebitore della Banca mandante per ¤ 60.728,91 in capitale e spese oltreinteressi di mora"; tale resistente ha inoltre fornito l'elenco dei datipresenti negli archivi anagrafici della banca mandante consultabili da MPSGestione Crediti S.p.A. ed ha fornito ulteriori indicazioni circa le finalità,le modalità e la logica del trattamento; VISTAla nota pervenuta in data 28 novembre 2012 con la quale Banca Monte dei Paschidi Siena S.p.A. ha fornito al ricorrente l'elenco dei dati anagrafici e deirapporti/collegamenti riferiti allo stesso ricavati dagli archivi della banca;tale resistente ha inoltre ricostruito le vicende, anche giudiziarie, che hannodato origine, partendo dal passaggio a contenzioso derivante dalla mancatacopertura del saldo negativo del conto corrente, alle segnalazioni delricorrente presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia effettuate dal2001 alla data odierna da una pluralità di soggetti: inizialmente Banca Montedei Paschi di Siena S.p.A. (che aveva incorporato Banca Antonveneta S.p.A., giàBanca Antoniana Popolare Veneta, già BNA), in seguito da Siena Mortgages 00-1(che aveva acquistato il credito con contratto di cessione in blocconell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione) ed, infine, nuovamente daBanca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (a seguito di riacquisto definitivo);tale resistente ha infine fornito ulteriori indicazioni circa le finalità, lemodalità e la logica del trattamento fornendo anche notizie circa iresponsabili interni del trattamento e la mandataria MPS Gestione Crediti BancaS.p.A., nominata titolare autonomo del trattamento per l'attività di gestionedel recupero dei crediti; VISTAla nota difensiva fatta pervenire in data 16 gennaio 2013 con la quale ilricorrente (nel rilevare un'imprecisione nell'indicazione di uno degliindirizzi di residenza riportato nelle note della banca) si è dichiaratoinsoddisfatto del riscontro ricevuto sollevando contestazioni in ordineall'esistenza del credito vantato da Banca Monte di Siena S.p.A. nei propriconfronti che, in ogni caso, ritiene essersi prescritto; RILEVATOche il trattamento dei dati del ricorrente riferiti alla segnalazioneeffettuata dalle società resistenti alla Centrale dei rischi della Bancad'Italia non risulta dagli atti essere stato effettuato in modo illecito, inquanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testounico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt.53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo1994; provv. Banca d'Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d'Italia n. 139 dell'11febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); rilevato, inoltre, che l'obbligo perl'intermediario di informare per iscritto il cliente la prima volta che lostesso viene segnalato a sofferenza, obbligo che vige anche nei confronti delcoobbligato o del garante della società segnalata a sofferenza, è statointrodotto nel paragrafo 1.5 del capitolo II "Sofferenze" dellacitata circolare Banca d'Italia n. 139/1991 soltanto con l'aggiornamento del 4marzo 2010 talché tale obbligo non era vigente all'epoca della primasegnalazione del ricorrente alla Centrale dei rischi; rilevato, pertanto, cheil ricorso deve essere dichiarata allo stato degli atti infondato; RILEVATOche resta salva la possibilità per l'interessato di sollevare, se del caso,dinanzi alla competente autorità giudiziaria, i diversi profili attinenti alrapporto contrattuale in oggetto, ivi compresa la questione dell'eventualeprescrizione del diritto; rilevato che resta ugualmente impregiudicata lapossibilità per l'interessato di chiedere la correzione (sulla base dell'idoneadocumentazione del Comune) dei dati anagrafici eventualmente riportati in modoerroneo negli archivi delle società resistenti; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)dichiara il ricorso infondato nei confronti di entrambi i titolari deltrattamento; b)dichiara compensate le spese fra le parti. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 7 febbraio 2013
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