| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 7 FEBBRAIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 59 del 7 febbraio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTAl'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia diprotezione dei dati personali) inviata da Pier Luigi Maria Lucatuorto a PlanetService s.r.l., con la quale l'interessato, nel contestare la ricezione di unacomunicazione promozionale tramite e.mail al proprio indirizzo di postaelettronica, ha chiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personali chelo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, diconoscerne l'origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gliestremi identificativi del titolare e dell'eventuale responsabile, nonché isoggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati odiffusi; visto che il ricorrente si è, altresì, opposto all'ulterioretrattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazioneche tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i datisiano stati comunicati o diffusi); VISTOil ricorso, pervenuto il 2 novembre 2012, proposto nei confronti di Planetservice s.r.l., con il quale Pier Luigi Maria Lucatuorto, non avendo ricevutoalcun riscontro, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, diporre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 novembre 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché la nota del 24 dicembre 2012 con la quale questa Autorità ha disposto laproroga del termine per la decisione ai sensi dell'art. 149, comma 7, delCodice; VISTAla email del 19 dicembre 2012 con la quale la resistente, nel fornire riscontroalle richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell'art. 7 del Codice, hacomunicato di aver cancellato il nominativo del ricorrente dai propri archivied ha confermato pertanto "l'inesistenza di qualunque (Š) datopersonale" del ricorrente "in qualsivoglia formato all'interno delle(Š) banche dati" della società; VISTAla comunicazione del 19 dicembre 2012 con la quale l'interessato ha ritenutoparziale il riscontro ottenuto dalla controparte; RITENUTOche in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati, le finalità, lemodalità e la logica del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti aiquali i dati possono essere comunicati o diffusi, gli estremi identificatividell'eventuale responsabile del trattamento, nonché in ordine all'opposizioneal trattamento ed alla richiesta di attestazione che l'operazione dicancellazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sianostati comunicati o diffusi il titolare del trattamento non ha fornito alcunriscontro nel corso del procedimento; ritenuto pertanto di dover accogliere ilricorso e di ordinare a Planet Service s.r.l. di fornire riscontro al ricorrentein ordine a tali profili entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dellapresente decisione, dando comunicazione, entro il medesimo termine,dell'avvenuto adempimento a questa Autorità; RITENUTO,infine, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordinealle restanti richieste avendo fornito al riguardo il titolare del trattamentoun sufficiente riscontro; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diPlanet Service s.r.l., nella misura di euro 350, previa compensazione dellaresidua parte, in ragione del parziale riscontro alle richieste del ricorrentefornito nel corso del procedimento; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 7 febbraio 2013
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