| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 21 FEBBRAIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 86 del 21 febbraio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTAl'istanza ex art. 7 e 8 del d.lg n. 196/2003 con la quale XY aveva chiesto lacancellazione dai prodotti forniti da Cerved Group S.p.A. dei dati personaliche lo riguardano ove associati al fallimento di KW s.a.s. di XY & C.(d'ora innanzi, KW s.a.s.) della quale era stato socio accomandatario eliquidatore; ciò, tenuto conto che il fallimento, dichiarato nel 1992, si erachiuso con la completa esecuzione del concordato fallimentare nel 1998 tantoche con sentenza n. 13/2001 il Tribunale di Reggio Emilia aveva concesso alricorrente la riabilitazione civile ordinando la cancellazione del nominativodello stesso dal registro dei falliti (la società è stata invece cancellata dalregistro delle imprese nel 2004); visti i riscontri ricevuti da Cerved con iquali la società lo aveva informato che nei prodotti informativi Cervedrelativi alla sua persona non risultava alcun riferimento né segnalazione allapregressa procedura concorsuale che aveva interessato la KW s.a.s. la qualeveniva infatti indicata nei report come "Cessata dal 2004"; vistoche, successivamente, l'interessato aveva rilevato in un "DossierLince" (marchio di proprietà di Cerved Group S.p.A.) riferito alla KWs.a.s. il riferimento alla procedura concorsuale in questione oltre che lapresenza di eventi pregiudizievoli di conservatoria riferiti a terzi masoprattutto l'indicazione del suo nominativo fra i "soggetti relazionatiall'impresa" nella pagina degli "Eventi negativi"; rilevato chel'interessato, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ferretti, ha quindi, indata 22 novembre 2012, proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 del d.lg. n.196/2003 con il quale ha chiesto la cancellazione e/o il blocco di "ogniinformazione di collegamento tra la KW sas di XY ed il sig. XY laddove le stesseinformazioni contenessero riferimenti (anche generici) a procedure concorsualie/o elementi pregiudizievoli" non riguardanti il ricorrente stesso; vistoche, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazionipregiudizievoli sarebbe eccedente e non pertinente e comporterebbe notevolidifficoltà per lo stesso nell'accesso al credito; rilevato che il ricorrente hachiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per ilprocedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 28 novembre 2012con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 16 gennaio 2013 con la quale questaAutorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTAla memoria inviata in data 12 dicembre 2012 con la quale il ricorrente haribadito che "l'associazione diretta del nominativo del sig. XY allasituazione della KW quale soggetto "relazionato all'impresa" e lamessa in rilevanza di una situazione di "procedura concorsuale""riguardante la società, nonché di eventi pregiudizievoli di conservatoriariguardanti il socio accomandante della KW s.a.s., per le modalità con cui taliinformazioni sono riportate, ingenerano, a parere del ricorrente, nei terzi"la confusione che tali eventi possano riguardarlo direttamente dato cheil suo nominativo è contenuto nella pagina "eventi negativi"; VISTAla nota datata 12 dicembre 2012 e la successiva memoria del 14 gennaio 2013 conla quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati GiovanniGuerra e Paolo Ricchiuto, ha confermato che, sia al tempo in cui era stataproposta l'istanza ex art. 7 sia alla data della nota, nel Dossier relativo alricorrente non risultano presenti informazioni riguardanti il fallimento di KWs.a.s. rispetto alla quale viene indicato solo lo stato di cessazione dell'attivitàe le qualifiche ricoperte dal ricorrente (socio accomandatario e liquidatore)con i relativi riferimenti temporali; con riferimento a tali informazioni, laresistente ha sostenuto la liceità del relativo trattamento trattandosi di"dati personali provenienti da fonti pubbliche conoscibili da chiunque,che sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazionecommerciale perseguite da Cerved"; la resistente ha quindi ribadito laliceità del trattamento delle informazioni riguardanti l'evento del fallimentononché la composizione della compagine sociale riportate nel Dossierdirettamente riferito alla KW s.a.s. trattandosi di informazioni che "sono(Š) trattate da Cerved nel pieno rispetto dei principi di esattezza, pertinenzae non eccedenza dei dati rispetto alle finalità di informazione commercialeperseguite dalla stessa Cerved (e ciò anche senza tener conto delle recentimodifiche al Codice Privacy per effetto delle quali sono state escluse dalrelativo ambito di applicazione le persone giuridiche e le informazioni che leriguardano)"; VISTAla memoria inviata in data 28 gennaio 2013 con la quale il ricorrente haribadito le proprie argomentazioni ribadendo la richiesta di cancellazione o,in subordine, di blocco dei dati in questione; RILEVATOche le informazioni riguardanti il fallimento della KW s.a.s. erano statecancellate dai prodotti informativi Cerved relativi al ricorrente già prima delricorso e in riscontro alle istanze ex art. 7 come peraltro dichiarato dallostesso ricorrente nelle premesse dell'odierno atto di ricorso; rilevato che nel"dossier LINCE basic persona" trasmesso il 12 febbraio 2013 dallasocietà resistente non vi è traccia di informazioni pregiudizievoli a caricodell'interessato; ritenuto quindi che il ricorso deve essere dichiarato sottoquesto profilo infondato; RILEVATO,inoltre, in ordine alla richiesta volta a ottenere la cancellazione delleinformazioni relative alle cariche, qualifiche e partecipazioni detenute ericoperte dal ricorrente nella società KW s.a.s. dai Dossier relativi a talesocietà, che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti dapubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono, allo stato,essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24,comma 1, lett. c) del Codice; ritenuto pertanto di dover dichiarare infondatoil ricorso anche in relazione alla richiesta di cancellazione/blocco di taliinformazioni; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)dichiara il ricorso infondato; b)dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 21 febbraio 2013
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