| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 28 FEBBRAIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 89 del 28 febbraio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso regolarizzato il 26 novembre 2012, presentato nei confronti di AssociazioneNazionale Interpreti di Conferenza Professionisti Assointerpreti (d'ora innanziAssointerpreti), con il quale XY, socio ordinario della predetta associazione,ha ribadito, oltre ad alcune istanze non riconducibili ai diritti chel'interessato può esercitare ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 – d'orainnanzi "Codice"), la richiesta volta ad ottenere la rettifica deldato relativo al proprio domicilio professionale pubblicato sul sito web dellapredetta associazione, chiedendo il ripristino del precedente indirizzoprofessionale quale era stato dalla stessa indicato (come previsto dalregolamento interno dell'associazione) e "arbitrariamente" modificatodalla resistente nel febbraio 2012 in ragione delle risultanze di alcuniaccertamenti che hanno interessato i soci accreditati presso le istituzionieuropee; rilevato che la ricorrente ha altresì chiesto di porre a carico dellacontroparte le spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29 novembre 2012,con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessata, nonché la nota del 23 gennaio 2013 con la quale, ai sensidell'art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini delprocedimento; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 17 dicembre 2012 con la quale l'associazioneresistente ha affermato che la modifica del dato in questione ha rappresentato"il necessario adeguamento dei dati relativi alla ricorrente a quantoprevisto dalle regole associative, la cui legittimità è stata confermata daquanto disposto dal Collegio dei Probiviri dell'associazione stessa" (dellacui determinazione ha allegato copia); VISTAla nota pervenuta via e-mail il 18 dicembre 2012 con la quale la ricorrente,nell'evidenziare "la non corretta interpretazione del concetto di unicitàdel domicilio da parte di Assointerpreti e del Collegio dei Probiviri" ,ha sostenuto l'illiceità del trattamento effettuato dalla controparte in quanto"non esistono regole associative che prevedano la modifica forzata deldomicilio professionale di un socio da parte di Assointerpreti (Š); al contrario(Š), ogni sei mesi il socio accreditato presso le Istituzioni UE può cambiareil proprio domicilio professionale"; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 19 dicembre 2012 con la quale l'associazioneresistente, nel ricostruire la sequenza anche cronologica della vicenda, hasostenuto l'infondatezza delle ragioni della ricorrente, affermando che: a) ilConsiglio direttivo di Assointerpreti è venuto a conoscenza dell'esistenza diun doppio domicilio per sei socie, uniche interpreti dell'associazioneaccreditate presso le Istituzioni europee, attraverso una segnalazione datata8.6.2011 di un socio AIIC (Associazione internazionale interpreti diconferenza, alla quale peraltro la ricorrente è iscritta) che richiedeva unintervento dell'associazione medesima per sanare la questione, fornendo anchedocumentazione attestante "la discrepanza tra domicilio ASSO e domicilioUE"; b) poiché lo statuto dell'Associazione resistente (art. 7) prevedeuna disciplina uniforme del rapporto associativo e il regolamento diAssointerpreti (Titolo VII) dispone l'unicità del domicilio professionale(principio peraltro condiviso da AIIC firmataria della "Convenzione chestabilisce le condizioni di lavoro e il trattamento economico degli agentiinterpreti di conferenza ingaggiati dalle Istituzioni dell'UE "– v.art. 6), il Consiglio direttivo della resistente medesima, in osservanza dellepredette norme, ha ritenuto di non poter dare seguito alla richiesta dellaricorrente di modifica del domicilio professionale da Bruxelles a Milano; c) lavicenda è stata oggetto di una precisa determinazione del Collegio deiProbiviri che, riconoscendo il principio dell'unicità del domicilio, haritenuto che la condotta dell'interessata costituisce "il presupposto perledere il principio di correttezza e di lealtà reciproche tra gliassociati" nonché "attività pregiudizievole all'associazione eincompatibile con le finalità della stessa la quale persegue altresì lo scopodi definire norme deontologiche, procedurali, contrattuali e di vigilare sullaloro applicazione da parte dei soci"; d) la resistente, come risulta dadocumento prodotto in allegato, ha fornito all'interessata idonea informativaed ha acquisito dalla stessa il consenso al trattamento dei suoi dati personaliper diverse finalità tra cui la definizione di norme deontologiche,procedurali, contrattuali e la vigilanza sulla loro applicazione; VISTAla nota del 21 dicembre 2012 con la quale la ricorrente, nel rilevare che"buona parte delle considerazioni presentate da Assointerpreti esulanodall'ambito di competenza del Garante e anche dall'oggetto del presentericorso", ha affermato che il Collegio dei Probiviri "ha interpretatoin maniera estremamente restrittiva la frase del regolamento" suldomicilio professionale e che lo stesso "riferimento ad altre associazionidi categoria nazionali europee non può essere preso in considerazione poichénon solo non è supportato da alcuna prova concreta, ma non corrisponde nemmenoal vero, in quanto ci sono dei casi di duplice domicilio analoghi al mio che tuttavianon posso citare per non violare la privacy dei colleghi"; VISTAla nota datata 8 febbraio 2013 con la quale Assointerpreti ha ulteriormenteribadito quanto affermato nelle memorie precedenti, precisando che: a) il datorelativo al domicilio professionale dell'interessata "non è statocontestato nel merito dalla ricorrente" (la quali "ha anzi ammessocandidamente di possedere un doppio domicilio") e della sua pubblicazionesul sito web dell'associazione la stessa era "pienamente cosciente e avevagià dato il suo consenso al trattamento del dato"; b) il dato"contraddittorio" indicato in spregio alle norme regolamentari"andava eliminato onde proteggere gli altri soci, offrire un sistema diverità e garantire la serietà dell'associazione messa in discussioneaddirittura a livello europeo (Š)"; c) la lamentata modifica del domicilioprofessionale ad opera dell'associazione non è avvenuta in modo"coercitivo avendo la stessa pacatamente invitato a più riprese tutti isoci che si trovavano nelle stesse condizioni della ricorrente e – solodopo 8 mesi – trovato una soluzione conciliata con tutti tranne che conlei"; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 9 febbraio 2013 con la quale la ricorrente, nelsottolineare nuovamente che il dibattito sull'unicità del domicilio è ancoraaperto e che "il doppio domicilio UE e Assointerpreti viene accettatodalla maggior parte dei colleghi (Š)", ha ribadito le istanze formulatecon il ricorso volte ad ottenere il ripristino del domicilio professionaleprecedentemente indicato (Milano) in luogo di quello di Bruxelles"arbitrariamente" inserito dalla resistente; RILEVATOche il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimentoalle specifiche richieste riconducibili ai diritti che l'interessata può esercitareai sensi dell'art. 7 del Codice, tra cui, nel caso di specie, l'istanza voltaad ottenere l'aggiornamento o la rettifica del dato personale oggetto delpresente ricorso; RITENUTOche il trattamento posto in essere dall'associazione resistente – cherisulta aver raccolto il dato relativo al doppio domicilio professionaledell'interessata attraverso una segnalazione documentata proveniente da altraassociazione di categoria – alla luce della documentazione prodotta inatti e in relazione alle specifiche circostanze rappresentate non appareeffettuato in violazione di legge, in quanto rientra nei compiti statutaridell'associazione "vigilare sul rispetto delle norme statutarie edeontologiche da parte dei soci" e avendo l'interessata rilasciato un consensoinformato al trattamento dei propri dati personali riferiti a tutte le diversefinalità statutarie dell'associazione medesima; RILEVATOche non rientra fra i compiti del Garante valutare la liceità dei deliberatiassembleari o comunque le decisioni assunte da diversi organi associativi (ivicompreso il Collegio dei probiviri) che sono intervenuti nella vicenda inquestione; RITENUTOpertanto che il ricorso deve essere dichiarato infondato; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREil dott. Antonello Soro; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)dichiara infondato il ricorso; b)dichiara compensate le spese tra le parti. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 28 febbraio 2013
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