| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 21 MARZO 2013 Registro dei provvedimenti n. 149 del 21 marzo 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso presentato il 20 dicembre 2012 nei confronti di KK (in qualità diamministratore del Condominio di Via Cernaia n. 15 Roma), WW e YY, con il qualeXY, ha sostanzialmente ribadito, oltre ad alcune istanze non riconducibili aidiritti che l'interessato può esercitare ai sensi dell'art. 7 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), la richiesta diblocco e di cancellazione dei dati personali che lo riguardano riferiti alleplanimetrie catastali relative alle unità immobiliari di sua proprietà e alletabelle millesimali come conseguentemente aggiornate; ciò in quanto, a suoavviso, le predette planimetrie sarebbero state illecitamente acquisite per viatelematica presso l'Agenzia del Territorio di Roma senza il proprio consenso esulla base di esse sarebbero stata redatta la relazione tecnica con conseguenterevisione delle tabelle millesimali (come deliberato dall'assembleacondominiale); rilevato che il ricorrente ha altresì chiesto di porre a caricodella controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 gennaio 2013, conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice, hainvitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 14 febbraio 2013 con la quale, ai sensidell'art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini delprocedimento; VISTEle note pervenute via fax il 24 e il 29 gennaio 2013 nonché l'ulteriore notadel 1° marzo 2013, con le quali l'arch. WW, unitamente al geom. YY, harappresentato che, nella sua qualità di tecnico incaricato dall'amministratoredel Condominio di via Cernaia 15 di effettuare la revisione delle tabellemillesimali in ossequio alle delibere assembleari del 9.6.2011 e 14.7.2011,"si è più volte recato, insieme al proprio collaboratore geom. YY, pressol'unità immobiliare di proprietà del ricorrente" al fine di effettuare ilsopralluogo per i rilievi necessari a calcolare i nuovi millesimi, senzatuttavia "mai ottenere l'autorizzazione ad entrare in detta proprietà";ne è seguito che le predette planimetrie, su incarico dell'amministratore, sonostate "acquisite telematicamente e quindi depositate, unitamente alletabelle redatte e alla relazione esplicativa, presso l'amministratore medesimoil quale metteva tutta la documentazione a disposizione dei condomini di viaCernaia 15"; nella medesima nota è altresì precisato che le planimetriecatastali oggetto del presente ricorso, come già rappresentato al ricorrente indata 10 ottobre 2012, sono state rilasciate dal Nuovo Catasto Edilizio Urbanoal geom. YY che ne aveva fatto richiesta su espresso incaricodell'amministratore del Condominio (di cui ha allegato copia) il quale,"per la carica ricoperta, dovendo adempiere la volontà dei condomini che amaggioranza avevano espresso la volontà di addivenire alla revisione delletabelle millesimali, è titolare di quel legittimo interesse" ad ottenernecopia, secondo quanto indicato nella circolare n. 9 del 25.11.2003 dell'Agenziadel Territorio; VISTAla nota pervenuta via fax il 28 gennaio 2013 con la quale KK, in qualità diamministratore del Condominio di Via Cernaia 15 in Roma, ha rappresentato checon la delibera assembleare del 14 luglio 2011, il condominio resistente,laddove deliberava di provvedere alla revisione delle tabelle millesimali,stabiliva altresì "la fornitura della planimetria catastale di ciascunimmobile a carico di ogni condomino ovvero, laddove il condomino non avesseprovveduto, la stessa sarebbe stata acquisita all'Ufficio del Territorio daparte del tecnico incaricato al costo di euro 10; nel caso specifico ilricorrente non ha fornito la planimetria catastale (Š) né ha consentito lamisurazione da parte del tecnico" con conseguente "accessoall'ufficio del catasto da parte del tecnico"; nella medesima notal'amministratore resistente ha altresì affermato di avere consegnatoall'interessato copia della planimetria relativa al suo immobile e acquisitapresso l'Agenzia del Territorio "il giorno successivo all'assemblea del 31maggio 2012"; VISTOil verbale dell'audizione tenutasi il 31 gennaio 2013 nel corso della quale KK,in qualità di amministratore del Condominio di Via Cernaia 15 in Roma, nelribadire quanto già rappresentato nella memoria del 28 gennaio 2013, haaffermato che l'acquisizione della planimetria catastale relativa all'immobiledell'interessato "è avvenuta al solo scopo di effettuare il calcolo dellasuperficie dell'immobile medesimo e non certamente per ledere un diritto delricorrente", precisando altresì che "sulla questione oggetto delpresente ricorso è pendente un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Roma cheha già rigettato la richiesta di sospensiva delle delibere assembleari"; VISTEle note datate 10 febbraio 2013 e 13 marzo 2013 con le quali il ricorrente, nelribadire le richieste formulate con il ricorso sostenendo l'illecitaacquisizione delle planimetrie catastali relative agli immobili di sua proprietà,ha comunicato che l'Ufficio provinciale di Roma, come risulta dalla notadell'Agenzia delle entrate del 20 febbraio 2013 di cui ha allegato copia, hadisposto "una sanzione di sospensione per tre mesi nei confronti del geom.YY riguardo l'accesso al servizio SISTER di consultazione telematica delle planimetriecatastali per l'inosservanza degli obblighi previsti dal provvedimento deldirettore dell'Agenzia del Territorio del 16 settembre 2010 (Š)"; RILEVATOche il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimentoalle specifiche richieste riconducibili ai diritti che l'interessato puòesercitare ai sensi dell'art. 7 del Codice nei confronti dei titolari deltrattamento specificamente individuati nell'atto di ricorso; RITENUTOche in base al complesso della normativa che disciplina la materia (fra cui, inparticolare: d.l. 3 0ttobre 2006, n. 262; provvedimento Agenzia del Territorio12 ottobre 2006; provvedimento Agenzia del Territorio 16 settembre 2010) èlegittima l'acquisizione da parte del condominio resistente delle planimetriecatastali riferibili alle unità immobiliari di proprietà del ricorrente al finedi dare attuazione alla volontà assembleare di revisione delle tabellemillesimali ed è altresì legittimo che il tecnico, formalmente incaricato dalcondominio, acquisisca le predette informazioni indipendentemente dal consensodell'interessato e dalla sua fattiva collaborazione; ciò in quanto ilcondominio resistente è titolare di quel "legittimo interesse" ad ottenerele planimetrie catastali cui fa riferimento l'art. 2, comma 4, delprovvedimento dell'Agenzia del Territorio del 12 ottobre 2006; RILEVATOaltresì che il tecnico incaricato dal condominio resistente, alla luce dellanormativa in materia, avrebbe dovuto provvedere ad effettuare la visura degliatti e degli elaborati catastali necessari al compimento dell'incarico ricevutonon utilizzando il servizio di consultazione telematica che è riservato"al professionista abilitato, incaricato della redazione di atti tecnicidi aggiornamento del catasto edilizio urbano (Š); i dati così acquisiti, inrelazione all'incarico ricevuto, possono essere utilizzati esclusivamente per ifini consentiti" (artt. 3 e 4 del provv. Agenzia del territorio 16settembre 2010); rilevato che, per quanto attiene questo specifico profilo diutilizzo "improprio" del servizio di consultazione telematica delleplanimetrie catastali, la competente agenzia delle entrate ha adottato neiconfronti del geometra YY un provvedimento di sospensione dal relativo accesso; RITENUTOquindi che, alla luce della documentazione acquisita in atti e del complessodella normativa vigente in materia, il trattamento posto in essere dalle partiresistenti che risultano aver raccolto i dati relativi alle planimetriecatastali degli immobili di proprietà del ricorrente, seppure attraverso ilservizio di consultazione telematica impropriamente utilizzato (profilo questoche è riservato alla competente agenzia delle entrate) non risulta effettuatoin violazione di legge; ritenuto pertanto di dover dichiarare infondate lerichieste di blocco e di cancellazione dei dati personali dell'interessatoriferiti alle planimetrie catastali relative alle unità immobiliari di suaproprietà e alle tabelle millesimali come conseguentemente aggiornate; RILEVATOche resta fermo quanto previsto dall'art. 160, comma 6, del Codice conriferimento alle autonome determinazioni da parte dell'autorità giudiziariaadita in ordine alla validità, all'efficacia e all'utilizzabilità degli atti contenentii dati personali in questione nel procedimento civile già in corso e rispettoal quale risulta essere già stata esperita la fase cautelare; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti in ragionedella novità e complessità della questione prospettata; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 21 marzo 2013
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