| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 21 MARZO 2013 Registro dei provvedimenti n. 152 del 21 marzo 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso presentato al Garante il 18 dicembre 2012 nei confronti dell'AziendaSanitaria Unica Regionale Marche Area Vasta n. 2, con il quale XY(rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Falcone), che nel febbraio2002 era stato sottoposto ad un intervento di vitrectomia all'occhio sinistropresso il reparto di oculistica dell'ospedale di Fabriano (intervento che hasuccessivamente appreso essere stato videofilmato), nel ritenereincompleto il riscontro ottenuto alle istanze previamente formulate ai sensidegli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, n. 196-di seguito "Codice"), ha ribadito leproprie richieste volte ad ottenere la comunicazione dei dati personali dicarattere sensibile che lo riguardano, con specifico riferimento al"videofilmato dell'intervento di vitrectomia dell'occhio sinistro eseguitoin data 19 febbraio 2002"; il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre acarico della controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 24 dicembre 2012con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 14 febbraio 2013 con cui è statadisposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art.149, comma 7, del Codice; VISTAla nota datata 10 gennaio 2013 con la quale l'azienda sanitaria resistente haprecisato di avere già rappresentato all'interessato che la difficoltà dievadere "le reiterate richieste di entrare in possesso del videofilmatodell'intervento (Š) derivi dal fatto che non vi è alcuna certezza circal'esistenza di detto filmato" giacché "la registrazione filmatadegli interventi chirurgici non è una procedura routinaria, ma viene effettuatafacoltativamente per casi clinici ritenuti di particolare rilievo dal punto divista scientifico e per studio (Š)"; nella medesima nota la resistente,nel rilevare che "dette registrazioni sono anonime (Š) e non recano alcunaindicazione del paziente ripreso né contengono dati che in qualche modo possanopermetterne la riconducibilità al paziente stesso", ha affermato che inuno spirito di "massima collaborazione", laddove il ricorrenteconsegni "gli originali delle foto delle angiografie retiniche eseguiteprima del ricovero ospedaliero, potrà essere tentato un raffronto con i filmatidegli interventi eseguiti (Š), raffronto che richiede del tempo, dovendosiesaminare diversi filmati riferiti agli interventi effettuati nel 2002, condurata di ¾ ore ciascuno"; VISTEle note datate 14 e 15 gennaio 2013 e 6 febbraio 2013 con le quali ilricorrente, nel rilevare che la controparte, con la memoria dell'11 gennaio2013, per la prima volta ha fatto richiesta degli originali delle fotoangiografiche (mentre precedentemente ha sempre fatto riferimento a copie dellestesse, peraltro "già depositate presso la cancelleria civile delTribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano"), ha sostenutol'insussistenza delle argomentazioni della resistente in ordine all'eventualeinesistenza del videofilmato richiesto in quanto "fu un dirigentedell'ASUR di Fabriano, dott. (Š), ad informare il ricorrente e i suoi legalidell'esistenza dello stesso"; VISTOil verbale dell'audizione tenutasi presso questa Autorità in data 17 gennaio2013 nel corso della quale il ricorrente, nel rilevare che "l'esistenza del videofilmato oggetto del ricorso non è mai stata posta indubbio dalla controparte" nella corrispondenza anteriore al presenteprocedimento, ha affermato che "qualora il videofilmato fosse statoarchiviato in forma anonima (Š) è onere della stessa individuare il videorichiesto sulla base degli elementi e delle circostanze indicate erappresentate in cartella clinica, nonché attraverso la strumentazioneutilizzata per la ripresa"; VISTEle note datate 31 gennaio 2013 e 13 febbraio 2013 con le quali l'aziendasanitaria resistente, nel ribadire quanto affermato nelle note precedenti inordine all'anonimato delle videoregistrazioni conservate "senza nemmenol'indicazione dell'anno", ha dichiarato che, dovendo "visionare eraffrontare 102 videocassette, ciascuna delle quali (Š) ha una duratacomplessiva che varia dalle tre alle quattro ore (Š), ritiene di poteresaminare non più di due cassette a settimana (Š)"; RITENUTOche il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimentoalla richiesta di accesso ai dati personali contenuti nel videofilmatoconservato dall'azienda sanitaria resistente e non ancora comunicatiall'interessato; rilevato che l'esercizio del diritto di accesso ai datipersonali conservati dal titolare del trattamento consente di ottenere, aisensi dell'art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei datipersonali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altrisupporti che li contengono ovvero -quando l'estrazione dei dati risultiparticolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documenti, conl'omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell'interessato(cfr. art. 10, comma 4 e 5, del Codice); visto che nel caso di specie, dalladocumentazione in atti, risultano elementi che fanno ritenere molto probabilel'esistenza (sotto forma di videofilmato) di dati personali relativiall'interessato in quanto allo stesso riconducibili - anche qualora archiviatisenza particolari riferimenti - attraverso il raffronto con altre informazionisanitarie, come del resto ammesso dal titolare del trattamento; RILEVATOche il titolare del trattamento non ha fornito idoneo riscontro nel corso delprocedimento alla richiesta di accesso formulata dal ricorrente, avendomanifestato allo stato solo la disponibilità ad effettuare un raffronto deimateriali video conservati; ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorsoe di dover ordinare all'azienda sanitaria resistente di mettere adisposizione del ricorrente i dati personali che lo riguardano registrati sulsupporto video che li contiene, previo oscuramento delle eventuali immagini relativea terzi e tenendo anche conto del disposto di cui all'art. 84, comma 1,del Codice, entro il termine di 120 giorni dalla ricezione del presenteprovvedimento, dando conferma a questa Autorità, entro la medesima data,dell'avvenuto adempimento; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a caricodell'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 2, nella misura dieuro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; RILEVATOche l'Autorità si riserva di verificare con un autonomo procedimento la liceità,sotto il profilo della disciplina di protezione dei dati personali, delcomplessivo trattamento svolto dall'Azienda sanitaria resistente attraverso laraccolta e la conservazione delle immagini degli interventi operatori; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)accoglie il ricorso e ordina all'Azienda sanitaria resistente di mettere adisposizione del ricorrente i dati personali che lo riguardano registrati sulsupporto video in questione, previo oscuramento delle eventuali immaginirelative a terzi e tenendo anche conto del disposto di cui all'art. 84,comma 1, del Codice, entro il termine di 120 giorni dalla ricezione delpresente provvedimento, dando conferma a questa Autorità, entro la medesimadata, dell'avvenuto adempimento; b)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a caricodell'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 2, la quale dovràliquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti laresidua porzione delle spese. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 21 marzo 2013
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