PROVVEDIMENTO DELL' 11 APRILE 2013
Registrodei provvedimenti
n. 193 dell'11 aprile 2013
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;
VISTO ilricorso al Garante regolarizzato il 2 gennaio 2013 nei confronti di UnicreditS.p.A. e Tolomeo Finance s.r.l. con il quale XY (rappresentato e difesodall'avv. Andrea Garibaldi Pace) ha ribadito la richiesta – già avanzatacon interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito"Codice") – volta a ottenere la cancellazione dei dati che loriguardano dalla Centrale rischi della Banca d'Italia dove lo stesso risultasegnalato per una posizione debitoria a sofferenza originata da un mutuoimmobiliare concesso dall'ex Banco di Sicilia (confluito poi in UnicreditS.p.A.) posizione che, a detta del ricorrente, sarebbe stato regolarizzata conla vendita all'asta e relativo decreto di trasferimento (avvenuto nel 2006)dell'appartamento sul quale era stata iscritta ipoteca a garanzia; rilevato chea distanza di sei anni il ricorrente ha appreso di essere tuttora segnalato daparte di Tolomeo Finance s.r.l. nonostante il debito sia ormai estinto e senzaaver ricevuto, dopo la chiusura della procedura esecutiva, "un attointerruttivo della prescrizione al fine di ottenere la continuazione dellasegnalazione per l'asserita somma rimasta da pagare"; rilevato che ilricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimonialisubiti nell'esercizio della propria attività imprenditoriale a seguito dellapermanenza della segnalazione ritenuta illecita ed ha chiesto anche laliquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;
VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 7 gennaio 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 28 febbraio 2013 con la quale questaAutorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;
VISTA lanota inviata in data 25 gennaio 2013 con la quale Unicredit S.p.A., nelrichiamare la procedura di cartolarizzazione che ha interessato il creditooggetto del ricorso, ha comunicato che allo stato, come risulta dagli archividella Centrale dei rischi, non esiste alcuna segnalazione di posizione asofferenza a carico del ricorrente da parte di Unicredit S.p.A.; ciò, in quantoil credito vantato dall'ex Banco di Sicilia (poi confluito in Unicredit S.p.A.)è stato ceduto a Tolomeo Finance s.r.l. con contratto del 6/12/2006 il cuiavviso è stato pubblicato in G.U.R.I. in data 23/12/2006 (nell'ambito di unaprocedura di cartolarizzazione); visto che il credito oggetto di cessioneammontava a ¤ 68.365,35 ed era pertanto "legittima, a quell'epoca, lasegnalazione presso la Centrale dei Rischi su iniziativa dell'ex Banco diSicilia", come peraltro comunicato allo stesso ricorrente con letteraUnicredit S.P.A. datata 17.9.2008 quale notifica di cessione e costituzione inmora con intimazione di pagamento in favore della cessionaria Tolomeo Finances.r.l.; inoltre, risulta agli atti della procedura esecutiva immobiliarependente dinanzi il Tribunale di Trapani (verbale dell'udienza del 17/4/2009)che è stato notificato al debitore avviso di deposito del piano di ripartodisposto dal Giudice dell'Esecuzione in data 22 gennaio 2009 che è statoeseguito mediante attribuzione, in via ipotecaria, alla Tolomeo Finance s.r.l.(creditore ipotecario surrogatosi ad Unicredit) della somma di euro 33.393,49 aparziale soddisfazione del maggior credito ipotecario pari ad euro 41.851,18;rilevato che Unicredit S.p.A. ha fatto notare come la vicenda sia stata giàoggetto di un ricorso del ricorrente all'Arbitro Bancario Finanziario-Collegiodi Napoli rigettato con la decisione n. 4009 del 28/11/2012; rilevato, quindi,che Unicredit S.p.A. ha ribadito la liceità della condotta della banca che dalgennaio 1996 sino alla data della cessione risalente al dicembre 2006 hacorrettamente provveduto alla segnalazione del credito a sofferenza allaCentrale dei Rischi della Banca d'Italia nel rispetto della normativa vigente;rilevato, infine, che allo stato l'unico titolare del credito nei confronti delricorrente è Tolomeo Finance s.r.l.; vista la nota datata 8 aprile 2013 con laquale la banca resistente ha ribadito la correttezza del proprio operato;
VISTA lanota inviata in data 25 gennaio 2013 con la quale Tolomeo Finance s.r.l., inqualità di società-veicolo costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile1999 ed in quanto tale partecipante al servizio di centralizzazione dei rischicreditizi gestito dalla Banca d'Italia ai sensi della circolare n. 139/1991, hasostenuto di essersi resa cessionaria, nell'ambito dell'operazione dicartolarizzazione sopra descritta, del credito originariamente vantato neiconfronti del ricorrente dal Banco di Sicilia; rilevato che Tolomeo Finances.r.l. ha inviato una nota datata 24 gennaio 2013 della SBS s.r.l. in cuiquest'ultima, all'esito delle verifiche condotte, ha sostenuto che lasegnalazione nella Centrale dei Rischi a carico del ricorrente "èlegittima perché conseguente ad un credito mai estinto" derivante dalmancato pagamento di due frazioni di mutuo fondiario erogate in data 15 aprile1986 e 10 gennaio 1990 dal Credito fondiario del Banco di Sicilia accollate dalricorrente in occasione della stipula dell'atto di compravendita del 19/6/1993con accollo di mutuo e dell'atto definitivo di assegnazione di alloggi del20/07/1993; rilevato che, a seguito dell'inadempimento del ricorrente, il Bancodi Sicilia con azione esecutiva immobiliare incardinata presso il Tribunale diTrapani ha pignorato l'immobile in questione e che, a seguito della cessionenell'ambito della citata operazione di cartolarizzazione, la Tolomeo Finances.r.l., subentrata nei diritti e negli obblighi del Banco di Sicilia, si ècostituita nella suddetta azione esecutiva immobiliare; rilevato che taleprocedura si è chiusa con l'approvazione del piano di riparto del 22 gennaio2009, ritualmente notificato al ricorrente, in base al quale il Giudicedell'Esecuzione ha assegnato definitivamente a Tolomeo Finance s.r.l. la sommadi euro 33.393,49, in via ipotecaria, a parziale soddisfazione del maggiorcredito ipotecario pari a euro 41.851,18; rilevato, pertanto, che "ilcredito non si è mai estinto, ma è stato dichiarato parzialmenteincapiente";
VISTA lanota fatta pervenire in data 12 marzo 2013 con la quale il ricorrente haritenuto insoddisfacenti i riscontri forniti dalle controparti; il ricorrenteha quindi sostenuto l'illiceità della segnalazione di sofferenza a propriocarico tuttora censita presso la Centrale dei Rischi stante l'asseritaestinzione del credito vantato da Tolomeo Finance s.r.l. per intervenutaprescrizione del diritto;
VISTA lanota inviata in data 5 aprile 2012 con la quale SBS s.r.l. in qualità diSub-Servicer e procuratore della Tolomeo Finance s.r.l. ha ribadito che lasegnalazione nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia attualmenteeffettuata a carico del ricorrente da parte di Tolomeo Finance s.r.l. è lecita"poiché conseguente ad un credito mai estinto e tuttora esistente";ciò, in quanto "il credito ceduto a sofferenza" da Banco di SiciliaS.p.A. a Tolomeo Finance s.r.l. "alla data del 31 agosto 2006, ossia alladata di riferimento concordata tra le parti per la determinazione del prezzo dicessione (Š) era pari ad ¤ 68.365,65" costituita da tre differenti lineedi credito, due relative ai mutui fondiari ed una relativa alle spese; aseguito di tale cessione pro soluto Tolomeo Finance s.r.l. ha iniziato asegnalare la posizione debitoria presso la Centrale dei Rischi della Bancad'Italia a partire dal mese di dicembre 2006 ed attualmente, "a frontedella chiusura della procedura esecutiva immobiliare a parziale soddisfacimentodelle ragioni creditorie di Tolomeo Finance s.r.l.", Tolomeo Finances.r.l., come risulta dalla Visura Centrale Rischi aggiornata al 28.02.2013,segnala a carico del ricorrente un credito a sofferenza pari a ¤ 50.327; inordine alla prescrizione del diritto, invece, SBS s.r.l. ha sostenuto,richiamando anche giurisprudenza della Corte di cassazione, che non esistealcun obbligo di inviare al debitore alcun atto interruttivo della prescrizionein quanto la pendenza della procedura esecutiva avrebbe sospeso il decorso deltermine prescrizionale che avrebbe ricominciato a decorrere dalla notifica alricorrente del piano di riparto avvenuta ad iniziativa del Tribunale di Trapaninel gennaio 2009; pertanto il credito vantato da Tolomeo Finance s.r.l. neiconfronti del ricorrente sarebbe tuttora esistente, non essendo decorsi itermini prescrizionali previsti dalle norme civilistiche;
RILEVATOche la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente deve esseredichiarata inammissibile posto che tale richiesta non rientra nelle competenzedel Garante e deve essere, se del caso, proposta dinanzi all'autoritàgiudiziaria ordinaria;
RILEVATOche il trattamento dei dati oggetto di ricorso riferiti alla segnalazione disofferenza a suo tempo effettuata da Banco di Sicilia S.p.A. poi confluito inUnicredit S.p.A. e allo stato effettuata da Tolomeo Finance s.r.l. (per la porzionedi credito non soddisfatto attraverso la procedura esecutiva immobiliare inquestione) non risulta essere stato posto in essere dalle citate società inmodo illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazioneprevisti dal Testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni diattuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazioneCicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d'Italia 10 agosto 1995; circ. Bancad'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); ritenuto, allaluce di ciò, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dellasegnalazione di sofferenza tuttora censita nella Centrale dei Rischi dellaBanca d'Italia a carico del ricorrente; visto che in relazione a tale segnalazionerisultano inconferenti i richiami del ricorrente alla disciplina del codicedeontologico relativo ai trattamenti di dati svolti presso i sistemi diinformazioni creditizie che fa riferimento a fattispecie diverse da quelleoggetto del presente procedimento;
VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;
VISTE leosservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:
a)dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;
b)dichiara infondata la richiesta di cancellazione della segnalazione disofferenza censita in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia a carico delricorrente.
Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 11aprile 2013
Il presidente
Soro
Il relatore
Bianchi Clerici
Il segretario generale
Busia