Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 18 APRILE 2013

 

Registrodei provvedimenti
 n. 209 del 18 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTO ilricorso al Garante regolarizzato l'11 gennaio 2013 proposto nei confronti dellaParrocchia di Santa Lucia di Ozieri, con il quale XY (rappresentata e difesadall'avv. Carla Corsetti) ha ribadito la richiesta, previamente avanzata aisensi dell'art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia diprotezione dei dati personali, di seguito "Codice"), volta a farannotare sul registro dei battesimi della suddetta parrocchia la propria volontàdi non appartenere più alla Chiesa cattolica; rilevato che la ricorrente hachiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 17 gennaio 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laparrocchia resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessata,nonché la nota del 6 marzo 2013 con la quale questa Autorità ha disposto laproroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma7, del Codice;

VISTA lanota datata 23 febbraio 2013 con la quale il parroco della Parrocchia di SantaLucia di Ozieri ha comunicato che "aveva già preso atto e annotato lerichieste della sig.ra XY" e che per sua negligenza "ha omesso diinviare alla medesima notizie dell'annotazione richiesta e giàeffettuata";

VISTA lanota del 21 marzo 2013 con la quale la ricorrente, nel prendere atto delriscontro fornito dalla controparte, pur se non accompagnato dal decreto diautorizzazione dell'ordinario diocesano, ha ribadito la richiesta diliquidazione delle spese del procedimento;

RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro allarichiesta dell'interessato avendo il parroco competente attestato (con dichiarazionedella cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice:"Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avereffettuato l'annotazione richiesta;

RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese delprocedimento in ragione della sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti;

VISTA ladocumentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE leosservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 18aprile 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia