| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DELL'8 MAGGIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 239 dell'8 maggio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso pervenuto il 29 gennaio 2013, proposto nei confronti di RCSMediaGroup S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. SilviaMaria Cinquemani, in relazione alla pubblicazione, nell'archivio storico online del quotidiano "Il Corriere della Sera" - consultabile ancheattraverso i motori di ricerca esterni al sito - di un articolo risalente al KWintitolato "ZZ" contenente dati personali che lo riguardano riferitiad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo si era trovato coinvolto, hachiesto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196, di seguito "Codice"), la "materiale e tecnica sottrazionedella pagina web" contenente l'articolo in questione ovvero, in viasubordinata, l'adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitarel'indicizzazione dell'articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito delquotidiano (misura peraltro già adottata dal titolare del trattamento nelmaggio 2010 a seguito della presentazione di un ricorso avente il medesimocontenuto); ciò in quanto la notizia riportata non appare "rispettosadella reale successione e contestualizzazione dei fatti incriminati, néassociata ad alcuna successiva notizia dell'evoluzione della vicendagiudiziaria"; il ricorrente ha altresì chiesto la rifusione delle spesesostenute per il procedimento, oltre a sollecitare il risarcimento "deldanno patito Šper le molteplici riemersioni dell'articoloŠ."; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1° febbraio 2013con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché l'ulteriore nota del 26 marzo 2013 con cui, ai sensi dell'art. 149,comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTAla nota datata 22 febbraio 2013 con la quale l'editore resistente, nelprecisare di avere "nuovamente provveduto a segnalare a tutti i motori diricerca la propria volontà che l'articolo oggetto del ricorso venga deindicizzato,attraverso gli strumenti del file robots.txt e metatag noindex", hadichiarato la propria "disponibilità ad aggiornare l'archivio storico, conl'eventuale notizia dell'assoluzione del ricorrente, ove ci vengano fornitidocumenti idonei a supportare tale richiesta (Š)"; VISTOil verbale dell'audizione tenutasi il 28 febbraio 2013 presso questa Autorità,nel corso della quale il ricorrente ha ribadito le richieste formulate con ilricorso insistendo in particolare per una "sicura e duratura deindicizzazionedell'articolo in questione"; VISTAla nota pervenuta il 23 aprile 2013 con la quale il titolare del trattamento haconfermato l'avvenuta deindicizzazione dell'articolo oggetto del ricorso che,"attualmente, non è più rinvenibile tramite i comuni motori diricerca", ribadendo la propria disponibilità ad aggiornare l'archiviostorico qualora venissero specificati (e documentati) dall'interessato gliulteriori sviluppi giudiziari della vicenda oggetto della citata cronacagiornalistica; RILEVATOche, a seguito del ricorso, l'editore resistente ha provveduto ad adottare lemisure tecniche necessarie ad interdire l'indicizzazione dell'articolo inquestione dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano,adottando gli accorgimenti tecnici idonei ad evitare la riemersionedell'articolo (avvenuta indipendentemente dalla volontà del titolare deltrattamento); RITENUTOpertanto che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, in relazione alla richiesta dideindicizzazione dei dati che lo riguardano, avendo il titolare del trattamentoaderito alla richiesta del ricorrente volta appunto ad ottenere la c.d.deindicizzazione dell'articolo oggetto del ricorso, seppure solo nel corso delprocedimento; VISTOche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ordine alla richiesta dirisarcimento del danno, dal momento che l'Autorità non ha competenza in meritoe che tale azione, se del caso, potrà essere esperita davanti all'autoritàgiudiziaria ordinaria; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti in ragionedella particolarità della vicenda e degli aspetti tecnici che sottintende,oltre che della parziale inammissibilità delle richieste formulate; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE a)dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di deindicizzazionedell'articolo in questione; b)dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno propostadall'interessato; c)dichiara compensate le spese tra le parti. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 8 maggio 2013
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