| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DELL'8 MAGGIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 238 dell'8 maggio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso presentato al Garante in data 1° febbraio 2013 con il quale XY,rappresentato e difeso dall'avv. Federica Citoni, si è opposto all'ulterioretrattamento, svolto da Cerved Group S.p.A., Crif S.p.A., Experian-CervedInformation Services S.p.A., dei dati personali che lo riguardano relativi alfallimento della ditta individuale KW di XY Italo di cui era titolare; vistoche, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazionipregiudizievoli, che comportano notevoli difficoltà per lo stesso nell'accessoal credito, sarebbe eccedente e non pertinente, tenuto conto del periodo ditempo trascorso dalla sentenza dichiarativa di fallimento (2004) e dallachiusura della procedura fallimentare (2010); rilevato che il ricorrente haanche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico dellecontroparti; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 5 febbraio 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, diseguito "Codice"), ha invitato i titolari del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 27 marzo2013 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato iltermine per la decisione sul ricorso; VISTAla nota datata 15 febbraio 2013 con la quale Crif S.p.A. ha affermato lalegittimità del trattamento posto in essere in virtù del fatto che i dati dicui il ricorrente chiede la cancellazione, contenuti nella banca dati"Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" e corrispondenti aquelli riferiti alla sentenza di fallimento di XY emessa dal Tribunale diSalerno, "sono aggiornati e coerenti con quanto registrato presso la fontedi provenienza"; rilevato che la resistente ha, in particolare, sostenutoche la propria attività consiste nel "veicolare" le informazioniconservate presso le banche dati pubbliche "svolgendo esclusivamente lafunzione di informazione sullo stato patrimoniale dell'interessato e su quantoabbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato, inogni caso, che Crif S.p.A., "ha provveduto, a seguito del ricorso e senzache questo valga quale riconoscimento di alcuna responsabilità, a sospenderetemporaneamente la visibilità delle informazioni di cui si discute (Š), inattesa della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per iltrattamento dei dati personali effettuato ai fini di informazionecommerciale"; VISTAla nota inviata il 26 febbraio 2013 con la quale Cerved Group S.p.A.(rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto), hasostenuto la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite alricorrente che sono in linea con quelle risultanti nei pubblici registri da cuisono state estratte; rilevato, tuttavia, che Cerved ha deciso di aderirespontaneamente alle richieste del ricorrente comunicando di aver avviato, inlinea con gli orientamenti recentemente espressi dal Garante in altri casi enelle more della definizione del codice deontologico in materia di informazionicommerciali, le procedure volte a disporre la sospensione temporanea dellavisualizzazione, nell'ambito dei prodotti informativi riferiti al ricorrente,delle informazioni riferite all'evento di fallimento che lo ha interessato; VISTEla memoria inviata in data 5 marzo 2013 con le quali Experian-CervedInformation Services S.p.A. (rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aragno) hasostenuto che i dati in questione, "riferibili direttamenteall'interessato, sono esatti, completi ed aggiornati con quelli risultanti pressole richiamate fonti di provenienza", e sono registrati in un archivio checontiene i dati di fonte pubblica e che è autonomo e distinto rispetto alSistema di Informazioni Creditizie parimenti gestito dalla società; inoltre hadichiarato che tali dati, ricavati dal Registro delle Imprese, non sonotrattati in modo illecito "trattandosi di informazioni (rientranti nellacategoria dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi Š.. il cuitrattamento può avvenire senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art.24 del Codice)"; infine, la cancellazione dei dati richiesta dalricorrente - ha dichiarato Experian - non può trovare fondamento, comesostenuto dal ricorrente, nell'intervenuta abolizione del registro dei falliti,stante il vigente regime di pubblicità e libera consultabilità delleinformazioni personali a contenuto economico conservate nel registro delleimprese (da cui i dati in questione sono tratti), "a garanzia delcorretto funzionamento del mercato ed a tutela delle operazioni finanziarie";rilevato che la stessa Experian (che ha chiesto di porre a carico delricorrente le spese del procedimento) ha sostenuto che il ricorso "fermirestando i possibili futuri adeguamenti in base all'emanando codice dideontologia ex art. 61 del Codice Privacy in materia" risulterebbe, aproprio avviso, infondato; VISTAla nota di replica inviata in data 8 marzo 2013 con la quale il ricorrente hainsistito per l'accoglimento del ricorso nei confronti di Experian InformationServices S.p.A.; VISTAla nota inviata in data 4 aprile 2013 con la quale Experian InformationServices S.p.A. ha ribadito le proprie argomentazioni difensive; VISTAla nota inviata in data 24 aprile 2013 con la quale Cerved Group S.p.A. haconfermato di aver sospeso temporaneamente la visualizzazione, nell'ambito deiprodotti informativi riferiti al ricorrente, delle informazioni riferiteall'evento di fallimento in questione; RILEVATOche Crif S.p.A. e Cerved Group S.p.A. hanno provveduto alla sospensione dellavisualizzazione dei dati relativi al fallimento di XY nei prodotti informativiallo stesso riferiti e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice neiconfronti delle citate società; RILEVATOche il Garante ha più volte sottolineato che l'ampiezza e la complessità deitrattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore dellac.d. informazione commerciale impone un'attenta considerazione dei diversi econtrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello diesattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati; RILEVATOche l'Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore,le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buonacondotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini diinformazione commerciale; ciò al fine di elaborare, con specifico riferimentoal trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenticonoscibili da chiunque, criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatoridel settore per quanto concerne, in particolare, le categorie di dati ritenutipertinenti rispetto alla finalità di informazione commerciale e i limititemporali di conservazione dei dati in questione; RITENUTA,quindi, la necessità di disporre - quale misura necessaria a tutela dei dirittidell'interessato, nelle more della redazione del codice di deontologia relativoal settore delle informazioni commerciali e in sintonia con quanto già fattodagli altri operatori parti del presente procedimento - la sospensionetemporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presentericorso da parte di Experian Information Services S.p.A., entro quarantacinquegiorni dalla data di ricezione del presente provvedimento; RILEVATOche sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra leparti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)accoglie il ricorso nei confronti di Experian Information Services S.p.A. edordina alla medesima società, quale misura necessaria a tutela dei dirittidell'interessato, nelle more della redazione del codice di deontologia e buonacondotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini diinformazione commerciale, la sospensione temporanea della comunicazione a terzidelle informazioni oggetto di ricorso, entro quarantacinque giorni dalla datadi ricezione del presente provvedimento; b)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A. eCerved Group S.p.A.; c)dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti. IlGarante, nell'invitare Experian Information Services S.p.A. a dare conferma alricorrente e a questa Autorità dell'avvenuto adempimento del provvedimentoentro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda chel'inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione deiricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice in materia di protezione deidati personali. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 8 maggio 2013
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