| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15 MAGGIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 248 del 15 maggio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso pervenuto il 22 marzo 2013, presentato nei confronti di Unipol BancaS.p.A. con il quale Maria Pia Lolini, in qualità di erede pretermessa dellasig.a Giovanna Pennatini, deceduta il 19.6.2010, non avendo ottenuto idoneoriscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n.196, di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte adavere conferma dell'esistenza di dati personali relativi alla de cuius e adottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, con specificoriferimento ai dati relativi all'eventuale corresponsione in favore della decuius stessa di "somme derivanti da un atto di compravendita avvenuto indata 9 dicembre 2004"; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29 marzo 2013, conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dellaricorrente; VISTEle note datate 18 aprile e 23 aprile 2013, con le quali il titolare deltrattamento, nel precisare, tra l'altro, di avere già comunicato allaricorrente "di non avere mai intrattenuto rapporti contrattuali con la decuius, né stipulato alcun mutuo immobiliare nel quale la stessa risultimandataria irrevocabile all'incasso relativamente al rogito di compravenditadel 9 dicembre 2004 intercorso tra la medesima e l'acquirente (Š)", haaltresì affermato di avere "iscritto ipoteca sull'immobile oggetto dellacitata compravendita (Š) ma a distanza di sei mesi, a seguito dellastipulazione di un mutuo con soggetto diverso dalla de cuius, al tempo non piùproprietaria dell'immobile"; VISTAla nota pervenuta via mail il 2 maggio 2013 con la quale la ricorrente si èdichiarata soddisfatta delle informazioni ricevute; RITENUTOdi dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, nonluogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito unadeguato riscontro alle richieste dell'interessata; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE dichiaranon luogo a provvedere sul ricorso. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 15 maggio 2013
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