| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 22 MAGGIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 257 del 22 maggio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 13 febbraio 2013, presentato da XY,rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessia Boario e Daniele Beneventi, neiconfronti di Findomestic Banca S.p.A. con il quale la ricorrente, ha ribaditole istanze – formulate con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196, di seguito "Codice")– volte ad ottenere (in relazionead una comunicazione di informazioni ai sistemi di informazione creditizia)l'indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento dei datipersonali che la riguardano, degli estremi identificativi del titolare deltrattamento nonché dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sonostati comunicati; visto che la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione,in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 18 febbraio 2013,con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessata, nonché la successiva nota del 4 aprile 2013 con la quale èstata disposta la proroga del termine per la decisione del ricorso; VISTAla nota pervenuta via mail il 12 marzo 2013, con la quale la societàresistente, nello scusarsi per non aver dato seguito all'interpello preventivo"a causa di un disguido verificatosi in fase di smistamento dellacorrispondenza", ha fornito riscontro alle diverse istanzedell'interessata precisando che i dati personali della medesima, dalla stessaforniti in occasione della domanda di apertura di una linea di credito, sonotrattati per finalità "gestionali, fiscali, statistiche e di tutela delcredito"; alla medesima nota la resistente ha altresì allegato copiadell'elenco dei soggetti terzi ai quali i dati personali possono esserecomunicati chiarendo peraltro che, "a causa delle insolvenze verificatesi(Š), la posizione dell'interessata è stata regolarmente segnalata presso ilsistema di informazioni creditizie denominato CTC (Consorzio per la tutela delcredito) in data 11 febbraio 2013, previo invio al domicilio dell'interessatadel preavviso ex art. 4, comma 7, del Codice deontologico, in data 15 gennaio2013"; VISTAla nota pervenuta via fax il 6 maggio 2013 con la quale la ricorrente, neldichiararsi soddisfatta del riscontro fornito dalla controparte, ne hasottolineato la tardività e ha ribadito la richiesta di liquidazione in propriofavore delle spese del procedimento; RITENUTOdi dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo aprovvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguatoriscontro alle istanze dell'interessata, sia pure solo nel corso delprocedimento; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diFindomestic Banca S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi, in ragione del mancato tempestivo riscontroall'istanza dell'interessata; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento posti, in misura pari a 300 euro, previa compensazioneper giusti motivi della residua parte, a carico di Findomestic Banca S.p.A., laquale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 22 maggio 2013
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