Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 22 MAGGIO 2013

Registro dei provvedimentin. 258del 22 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso, pervenuto al Garante il 28 febbraio 2013, proposto nei confronti diFondiaria SAI S.p.A, con cui XY, a seguito delle lesioni subite in seguito adun infortunio occorso nel corso di un'attività sportiva dilettantistica e allaconseguente apertura di un procedimento per la definizione del sinistro daparte della citata compagnia di assicurazioni, ha ribadito le richiestepreviamente avanzate ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 2, lett. a), b), c), d) ede) del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei datipersonali, di seguito "Codice"); in particolare, il ricorrente hachiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personaliche lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medicofiduciario incaricato dalla compagnia di assicurazioni, ivi compresa lavalutazione peritale espressa dal professionista che l'ha curata; rilevato cheil ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenuteper il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 5 marzo 2013 con laquale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché l'ulteriore nota del 22 aprile 2013 con cui è stata disposta la prorogadel termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla nota pervenuta via fax il 25 marzo 2013 con la quale il titolare deltrattamento ha inviato al ricorrente la copia della perizia medico-legalerichiesta; rilevato che la compagnia di assicurazioni resistente ha anchefornito informazioni in ordine alle altre richieste formulate dal ricorrente aisensi dell'art. 7 del Codice;

VISTAla nota pervenuta via e-mail il 16 aprile 2013 con la quale il ricorrente haevidenziato come la copia della perizia fornita, pur comprensiva dellevalutazioni peritali del medico fiduciario, non recava la sottoscrizione diquest'ultimo, non consentendo in tal modo "la riconducibilitàall'apparente estensore della perizia medico-legale";

VISTAla nota inviata via fax in data 19 aprile 2013 con la quale la resistente hatrasmesso al ricorrente la copia integrale della perizia medico-legale firmatadal medico fiduciario della compagnia; rilevato che la resistente ha dichiaratoche, in ogni caso, con la comunicazione del 25 marzo 2013, riteneva di aver giàsoddisfatto, nei termini dell'art. 10 del Codice, il diritto di accesso delricorrente ai dati personali che lo riguardano;

VISTAla nota inviata in data 3 maggio 2013 con la quale la resistente ha ribaditocome "sotto il profilo del diritto dell'interessato alla confermadell'esistenza dei dati che lo riguardano e alla loro comunicazione in formaintelligibile, non sia di precipua rilevanza la circostanza dellasottoscrizione da parte del medico fiduciario della relazione contenente i datirichiesti";

RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguatoriscontro alle richieste formulate dall'interessato, seppure solo nel corso delprocedimento, avendo comunicato allo stesso tutte le informazioni richieste, daultimo anche attraverso l'invio di una copia sottoscritta della relazioneperitale (profilo quest'ultimo non strettamente connesso con l'esercizio deldiritto di accesso ai dati, che può essere correttamente riscontrato daltitolare del trattamento attraverso l'estrapolazione e la messa a disposizionedei dati, senza dover obbligatoriamente fornire una riproduzione fotostaticacompleta del documento che li contiene);

VISTAla documentazione in atti;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Fondiaria SAIS.p.A. in ragione del mancato riscontro all'interpello preventivo, nella misuradi euro 300, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a caricodi Fondiaria SAI S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 22 maggio 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia