| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 6 GIUGNO 2013 Registro dei provvedimenti n. 286 del 6 giugno 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso, presentato in data 23 aprile 2013 nei confronti di Allianz S.p.A.,con il quale Giacomo Saputelli, ribadendo le istanze già avanzate al titolaredel trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito"Codice"), ha chiesto di ottenere la comunicazione in formaintelligibile di tutti i dati personali che lo riguardano "riferiti allepolizze assicurative intercorse tra il ricorrente e la (Š) compagniaassicuratrice", di conoscere l'origine dei dati, le finalità, le modalitàe la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e delresponsabile del trattamento, nonché i soggetti cui i dati siano statieventualmente comunicati; l'interessato ha altresì chiesto di porre a carico dellacontroparte le spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 26 aprile 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTAla nota datata 14 maggio 2013 con la quale Allianz S.p.A., nel fornireriscontro alle richieste del ricorrente, ha comunicato, tra l'altro, tutti idati personali che lo riguardano trattati dal titolare del trattamento per finalitàassicurative, trasmettendo altresì copia cartacea dei relativi documentidetenuti dalla compagnia; VISTAla nota, datata 17 maggio 2013, con cui il ricorrente, nel prendere atto diquanto comunicato dal titolare del trattamento, ha ribadito la richiesta diliquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento invirtù del ritardo osservato dalla resistente nel fornire riscontro; RITENUTOdi dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo aprovvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito unsufficiente riscontro alle istanze dell'interessato, sia pure solo dopo lapresentazione del ricorso; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diAllianz S.p.A. nella misura di euro 250, compensandone la restante parte pergiusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito all'interessato, sia pure solodopo la presentazione del ricorso; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi, a carico di Allianz S.p.A., la qualedovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 6 giugno 2013
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