Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 13 GIUGNO 2013

Registro dei provvedimenti
 n. 299 del 13 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 6 marzo 2013, presentato nei confronti diUniCredit S.p.A., con il quale Matteo Amoruso (rappresentato e difeso dall'avv.Nicola Cannone), correntista del predetto istituto di credito, nel lamentare ilmancato riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richiestevolte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali chelo riguardano, con particolare riferimento a quelli contenuti nel "contrattooriginario di apertura di c/c di corrispondenza, nel contratto originario diapertura credito, nelle originarie convenzioni sulla determinazione del tassoultralegale, commissioni, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta,negli eventuali contratti e convenzioni successivamente sottoscritte e negliestratti conto completi di conto scalare dall'anno 2001 ad oggi"; ilricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spesesostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8 marzo 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 30 aprile 2013 con cui è statadisposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art.149, comma 7, del Codice;

VISTAla nota datata 8 aprile 2013 con la quale l'istituto di credito resistente, nelfornire all'interessato le informazioni richieste, ha affermato di avereconsegnato all'interessato in data 8 marzo 2013 "gli estratti conto e gliscalari del rapporto di conto corrente dal 30/6/2004 al 31/10/2012",aggiungendo che, per quanto riguarda "l'originale della contrattualistica sottoscrittadall'interessato, stanno proseguendo le ricerche negli archivi aziendali"e la stessa sarà trasmessa tempestivamente non appena reperita;

VISTAla nota pervenuta via e-mail il 4 giugno con la quale il ricorrente, nelsottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha evidenziato di non avereancora ricevuto parte delle informazioni richieste ed ha ribadito la richiestadi condanna della controparte alle spese del procedimento;

RILEVATOche l'art. 7 attribuisce all'interessato il diritto di ottenere la comunicazionein forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano che sianoeffettivamente ed attualmente conservati dal titolare del trattamento, chevanno estratti secondo le modalità di cui all'art. 10 del Codice, conesclusione dei dati personali di terzi; rilevato altresì che tale articoloprevede che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati ecomunicati all'interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediantestrumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediantetrasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevatoperaltro che la previsione di cui all'art. 10, comma 4, del Codice, cheattribuisce al titolare del trattamento, qualora l'estrazione dei dati risultiparticolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraversol'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i datipersonali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte deltitolare, senza per questo trasformare l'istanza di accesso ai dati personaliin un'istanza di accesso a documenti;

RITENUTO,alla luce della documentazione in atti, di dover accogliere parzialmente ilricorso e di dover, per l'effetto, ordinare ad UniCredit S.p.A. di comunicareal ricorrente, secondo le modalità di cui all'art. 10 del Codice, i datirelativi ai documenti indicati dal medesimo nell'atto introduttivo delprocedimento, ma in parte non ancora messi a disposizione dall'istituto dicredito resistente, qualora tuttora disponibili, previo oscuramento dei datiriferiti a terzi, entro novanta giorni dalla ricezione del presenteprovvedimento;

RITENUTOdi dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, nonluogo a provvedere in ordine ai dati già comunicati dal titolare del trattamentonel corso del procedimento;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diUniCredit S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residuaparte, in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste delricorrente;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina a UniCredit S.p.A. dicomunicare al ricorrente, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi, i datirelativi ai documenti indicati nell'atto introduttivo del procedimento ma, adoggi, non ancora messi a disposizione dall'istituto di credito resistente,qualora tuttora disponibili, entro novanta giorni dalla ricezione del presenteprovvedimento,

b)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati già comunicatinel corso del procedimento;

c)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a caricodi UniCredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

IlGarante, nel prescrivere a UniCredit S.p.A., ai sensi dell'art. 157 del Codice,di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento del provvedimentoentro novanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanzadei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi èpunita ai sensi dell'art. 170 del Codice in materia di protezione dei datipersonali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 èpunito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 13 giugno 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia