Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 13 GIUGNO 2013

Registro dei provvedimenti
 n. 296 del 13 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso, presentato il 17 aprile 2013, proposto nei confronti di GruppoEditoriale L'Espresso S.p.A. con il quale XY, in relazione alla pubblicazionenell'archivio storico on line del quotidiano "La Repubblica" -consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito digitandosemplicemente il nome ed il cognome del ricorrente– dell'articolo daltitolo "KW" pubblicato in data HJ contenenti i dati personali che loriguardano, ha chiesto (non avendo ottenuto dall'editore un idoneo riscontro)al titolare del trattamento l'adozione delle misure tecnologicamente necessarieal fine di rendere effettivamente inaccessibile l'articolo in questione daicomuni motori di ricerca; ciò, in quanto la notizia riportata nell'articolo èormai risalente nel tempo (essendo trascorsi ormai sette anni) ed inoltre iltenore dell'articolo sarebbe "oggettivamente lesivo della reputazione,della riservatezza e dell'immagine" del ricorrente "ingenerando nellettore il dubbio, comunque nei fatti non rispondente al vero, in ordine alle effettivepositive capacità professionali e scientifiche" del ricorrente; rilevatoche il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore dellespese del procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 19 aprile 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito"Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato;

VISTAla nota pervenuta via fax il 10 maggio 2013 con la quale l'editore resistente,nel sostenere la liceità del trattamento dei dati in questione, ha affermatoche lo stesso sarebbe "lecito ab origine in quanto espressione del dirittodi cronaca" e "lecito attualmente in quanto il trattamento è oraeffettuato non per finalità giornalistiche ma a fini documentaristicicompatibili con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenzaraccolti e trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo strettamentenecessario per conseguire tali diversi scopi (art. 99 comma 2)"; rilevato,comunque, che l'editore resistente ha effettuato l'interdizionedell'indicizzazione dell'articolo in questione da parte dei comuni motori diricerca mediante la compilazione del file "robots.txt" previsto dal"Robots Meta Tag", facendo presente che "potrebbero trascorrerealcuni giorni prima che i motori di ricerca prendano atto dell'interdizione eprovvedano a darvi seguito, trattandosi di aggiornamento automatico con cadenzaperiodica diversa per ogni singolo motore di ricerca";

VISTAla nota inviata in data 16 maggio 2013 con la quale il ricorrente ha preso attodell'adesione dell'editore resistente alle proprie richieste, pur riservandosidi verificare che i comuni motori di ricerca diano corso all'interdizioneoperata dall'editore resistente; rilevato che il ricorrente ha ribadito larichiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RILEVATOche il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimentol'odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalitàgiornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazioneriguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso lariproposizione dei medesimi dati nell'articolo pubblicato quale parteintegrante dell'archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sulsito Internet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine diconcretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, inparticolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevatoche, alla luce di ciò, l'attuale trattamento può essere effettuato senza ilconsenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con idiversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati epuò essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di temponecessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATOche, a seguito del ricorso, l'editore resistente ha provveduto ad adottare lemisure tecniche necessarie ad interdire l'indicizzazione dell'articolo inquestione dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano;rilevato che deve essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diGruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. nella misura di euro 200, previacompensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)dichiara determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare dellespese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previacompensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di GruppoEditoriale L'Espresso S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favoredel ricorrente.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 13 giugno 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Soro

Il segretario generale
Busia