| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DELL'11 LUGLIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 355 dell'11 luglio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso presentato al Garante l'8 aprile 2013 da Giuseppe Carbone neiconfronti di BCC San Marco dei Cavoti e del Sannio - Calvi, con cui ilricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Verlingieri, nelribadire le istanze previamente avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, diseguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibiledei dati personali che lo riguardano relativi al contratto di conto corrente dicorrispondenza intrattenuto con il predetto istituto bancario, con specificoriferimento al "contratto di apertura di conto corrente e all'eventualesuccessiva documentazione contrattuale intervenuta nel corso delrapporto", nonché a tutta la relativa documentazione contabile, tra cui"estratti conto, riassunti a scalare e distinte riepilogative deiconteggi"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in propriofavore delle spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11 aprile 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché la nota del 29 maggio 2013 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art.149, comma 7, del Codice la proroga del termine per la decisione sulricorso; VISTEle note datate 2 e 6 maggio 2013, con le quali l'istituto di creditoresistente, rappresentato e difeso dall'avv. Gianrocco Ambrosiano, nel sostenereche l'interessato, nell'interpello preventivo del 7 febbraio 2013, "non haspecificato i dati personali dei quali intendeva ottenere la trasmissione,limitandosi a una generica richiesta di dati riportati in documenticontrattuali e contabili (Š) e qualificando siffatta comunicazione come"richiesta di documentazione", ha affermato che la sua richiesta devepertanto essere "necessariamente ricondotta alla disposizione normativadell'art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario"; la resistente ha quindiribadito quanto già rappresentato al ricorrente con la nota del 20 marzo 2013(di cui ha allegato copia) in ordine alla propria "disponibilità aconsegnare la documentazione richiesta previo pagamento di un importocorrispondente ai costi di produzione", come previsto dal citato art. 119,comma 4, del Testo unico bancario; VISTAla nota datata 7 maggio 2013 con la quale il ricorrente ha ribaditointegralmente le proprie richieste, sottolineando come l'istanza formulata aisensi dell'art. 7 del Codice in data 7 febbraio 2013 facesse esplicitoriferimento "ai dati personali contenuti nei documenti, contrattualie contabili, relativi al rapporto di c/c acceso presso la bancaresistente"; VISTAla nota pervenuta via mail il 3 giugno 2013 con la quale la banca resistente,nel ribadire ulteriormente che la richiesta del ricorrente, nei termini"generici" in cui è stata formulata, deve essere intesa qualerichiesta di documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 del T.U.B., harinnovato la propria "disponibilità a consegnare i documenti richiesti acondizione del pagamento delle spese, come previsto dalla citata norma"; VISTAla nota pervenuta via mail il 21 giugno 2013 con la quale il ricorrente harinnovato le proprie richieste, ivi compresa la condanna della controparte allespese del procedimento; RILEVATOche occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall'Autorità(vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapportobanca-clientela"del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari,che possono riguardare anche soggetti diversi dall'interessato, effettuata aisensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensi degliartt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in formaintelligibile dei dati personali riferiti all'interessato contenuti neimedesimi documenti; con riferimento a quest'ultimo tipo di richieste l'art. 10del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura delresponsabile o degli incaricati e comunicati all'interessato anche oralmente,ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specificarichiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceoo informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi aterzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all'art. 10, comma 4, delCodice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l'estrazione deidati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro"attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenticontenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare ilriscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l'istanza diaccesso ai dati personali in un'istanza di accesso a documenti; RILEVATOche, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia diprotezione dei dati personali avendo il ricorrente chiesto, ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice, la comunicazione dei dati personali che lo riguardanocontenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca resistente; RITENUTO,pertanto, di dover accogliere il ricorso e di dover, per l'effetto, ordinare altitolare del trattamento di comunicare al ricorrente, secondo le modalità dicui all'art. 10 del Codice, i dati contenuti nei documenti indicati dalmedesimo nell'atto introduttivo del procedimento, previo oscuramento dei datieventualmente riferiti a terzi, entro novanta giorni dalla ricezione delpresente provvedimento; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di BCC San Marcodei Cavoti e del Sannio - Calvi, nella misura di euro 300, compensandone laresidua parte per giusti motivi; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: IlGarante, nel prescrivere a BCC San Marco dei Cavoti e del Sannio - Calvi, aisensi dell'art. 157 del Codice, di dare conferma a questa Autoritàdell'avvenuto adempimento del provvedimento (o dell'avvenuta proposizionedell'opposizione) entro novanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricordache l'inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisionedei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice in materia di protezionedei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art.157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 11 luglio 2013
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