Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 18 LUGLIO 2013

Registro dei provvedimenti
 n.  365 del 18 lluglio2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTEle istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 di seguito"Codice") nei confronti della Direzione Didattica Statale 3° Circolodi Scafati, con le quali XY ha chiesto la comunicazione in forma intelligibiledi tutti i dati personali che la riguardano, con particolare riferimento aquelli contenuti nei documenti non ancora trasmessi - unitamente al propriofascicolo personale - all'Istituto Comprensivo T. Anardi (presso il quale lastessa presta attualmente servizio), tra cui, in particolare, il verbale di unariunione tenutasi in data 21 aprile 2008 alla presenza dei genitori deglialunni dell'interessata nel quale sarebbero riportate dichiarazioni rese daigenitori medesimi in ordine alla ricorrente, nonché le "dichiarazionifatte firmare ai genitori convocati presso la Direzione didattica e in partedepositate in tribunale (Š)"; l'interessata, inoltre, ritenendo che ipropri dati personali, anche di carattere sensibile, siano stati illecitamentetrattati, si è opposta all'ulteriore utilizzo degli stessi chiedendone lacancellazione;

VISTOil ricorso regolarizzato il 15 aprile 2013 nei confronti della DirezioneDidattica Statale 3° Circolo di Scafati, con il quale XY, non avendo ottenutoidoneo riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8del Codice, ha ribadito le proprie richieste (non tutte rientranti tra idiritti di cui all'art. 7 del Codice) con particolare riferimento allacomunicazione dei dati personali contenuti in tutti i documenti che lariguardano non ancora inseriti nel proprio fascicolo personale che, a suo dire,risulterebbe "incompleto" (tra cui, in particolare, il verbale del21.4.2008 e le altre dichiarazioni dei familiari degli alunni) e allacontestata liceità dell'utilizzo dei dati personali di tipo sensibile da partedella predetta Direzione didattica che avrebbe impropriamente comunicato alMinistero dell'Economia - Comitato di verifica per le cause di servizio –dati relativi al proprio stato di salute (nonché dati relativi allo stato disalute della sorella, dati, questi ultimi, di cui era in possesso in ragionedei benefici concessi in base alla legge n. 104/1992);

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 23 aprile 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata,nonché l'ulteriore nota del 12 giugno 2013 con cui, ai sensi dell'art. 149,comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla nota datata 16 maggio 2013 con la quale la Direzione didattica 3° Circolo diScafati, nel rappresentare che la docente è stata "trasferita adomanda" presso altro Istituto scolastico "a far data dal 1.9.2011 eche, come di prassi, il suo fascicolo personale è stato trasmesso alla scuoladi destinazione", ha precisato che "data l'enorme ed anormale mole didocumentazione (Š) le operazioni si sono svolte in più riprese e si sonoconcluse con l'invio del 25 ottobre 2012"; nella medesima nota laresistente ha affermato che per quanto riguarda il richiesto verbale del21.4.2008 (che riguarda "un incontro con i genitori degli alunni delleclassi prime (Š) nel quale si esprimono da parte dei genitori medesimivalutazioni (Š)"), così come per le altre dichiarazioni rese dai familiarial dirigente scolastico, "non avendo questi avuto alcun rilievo nelrapporto di impiego dell'interessata e su alcun provvedimentopregiudizievole", dovrebbero "permanere nella  riservatezza deirapporti dirigenziali con l'utenza";

VISTAla nota datata 28 maggio 2013 con la quale la ricorrente, nel replicareall'affermazione della controparte secondo cui il fascicolo personale è statotrasmesso a più riprese in quanto "enorme ed anomalo", ha affermatoche in realtà si è provveduto alla sua, peraltro ancora parziale, trasmissionesolo a seguito di "diverse richieste e anche denunce rese aicarabinieri"; quanto poi al verbale del 21.4.2008, trattandosi di"dichiarazioni-interrogatorio sulla sua persona fatte firmare da alcunigenitori delle due classi prime di cui l'interessata era coordinatrice diitaliano", la ricorrente ha ribadito la richiesta di averne accesso;

VISTEle note pervenuta via e-mail il 28 giugno 2013 e il 4 luglio 2013 con le qualil'istituto scolastico resistente, nel precisare che il fascicolo personaledell'interessata è stato trasmesso "alla scuola di nuova appartenenzasecondo la prassi istituzionale dell'ordinamento scolastico, e senza alcunintervento esterno addirittura delle forze dell'ordine", ha altresì affermatoche il predetto fascicolo non può ritenersi incompleto per la mancanza delverbale del 21.4.2008, giacché quest'ultimo "non vi è mai stato incluso,in quanto il fascicolo va formato con l'inserimento dei dati attinenti allosvolgimento del rapporto di lavoro che abbiano ricadute sul curriculum, sullosvolgimento del rapporto lavorativo, sulla tutela previdenziale"; nellamedesima nota la resistente ha chiarito che l'accesso al citato verbale rientrapiuttosto "nell'ambito di applicazione della legge n. 241/1990 ecorrettamente  a suo tempo l'interessata ne fece richiesta e altrettantocorrettamente la dirigente scolastica ne rifiutò l'accesso anche a tutela dellariservatezza delle opinioni espresse confidenzialmente dalle famiglie deglialunni in un rapporto fiduciario ed informale, trattandosi di un atto internosenza contenuto provvedimentale né supportante alcun atto derivato oconnesso"; infine, con riferimento al lamentato invio di documentazionecontenente dati sullo stato di salute dell'interessata e di sua sorella alComitato di verifica per le cause di servizio, l'istituto resistente haaffermato (con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensidell'art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni alGarante") di non avere trasmesso (successivamente alla pronuncia delGarante del 12 gennaio 2012) alcuna documentazione relativa all'interessata"se non alla scuola di nuova titolarità della stessa, così come risultadal nostro protocollo informatico";

RILEVATOche il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimentoalle richieste formulate ex art. 7 del Codice così come contenutenell'interpello preventivo e nell'atto di ricorso;

CONSIDERATOche, nel caso di specie, la ricorrente, nel chiedere l'accesso ai datipersonali che la riguardano, con particolare riferimento a quelli contenuti nelverbale del 21.4.2008 e nelle dichiarazioni fatte firmare ai genitori convocatipresso la Direzione didattica, non inseriti nel fascicolo personale trasmessoall'Istituto scolastico presso il quale la stessa presta attualmente servizio,ha legittimamente esercitato il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codicecon istanze alle quali l'istituto resistente era tenuto a fornire idoneoriscontro, istanze che, tuttavia, fanno riferimento a documenti contenenti datipersonali o comunque informazioni anche riferite a terzi cui la stessa non hadiritto di accedere ai sensi della disciplina in materia di protezione dei datipersonali;

RILEVATOinfatti che il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice è distinto daldiritto di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n.241/1990, in quanto è volto a consentire agli interessati di ottenere, ai sensidell'art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile deidati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento,estrapolati dai documenti che li contengono; rilevato che l'esibizione o laconsegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti èperaltro prevista, dall'art. 10, comma 4, del Codice (ferma restandol'omissione di dati personali riferiti a terzi), nel caso in cuil'estrapolazione dei dati dell'interessato da tali documenti risultiparticolarmente difficoltosa per il titolare;

RITENUTOquindi, alla luce della documentazione in atti, di dover accogliereparzialmente il ricorso e di dover, per l'effetto, ordinare alla Direzionedidattica statale 3° Circolo di Scafati di comunicare alla ricorrente, secondole modalità di cui all'art. 10 del Codice, i dati personali che la riguardanocontenuti nel verbale del 21.4.2008 e nelle altre dichiarazioni rese daigenitori al dirigente scolastico, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi,entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RILEVATOaltresì che, sulla base degli elementi forniti dall'istituto scolasticoresistente nel corso del procedimento, non risulta che il trattamento dei datirelativi allo stato di salute dell'interessata sia stato effettuato inviolazione di legge, avendo il titolare del trattamento dichiarato chesuccessivamente al provvedimento di questa Autorità del 12 gennaio 2012 (che havietato l'ulteriore utilizzo dei dati relativi alle condizioni di salute dellasorella dell'interessata), lo stesso, "come risulta dal protocolloinformatico", non ha trasmesso alcun dato personale riferitoall'interessata a soggetti diversi dalla "scuola di nuova titolarità dellastessa"; ritenuto pertanto di dover ritenere infondate le richieste diopposizione e di cancellazione dei dati personali della ricorrente;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

a)accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina alla DirezioneDidattica Statale 3° Circolo di Scafati di comunicare alla ricorrente, secondole modalità di cui all'art. 10 del Codice, i dati personali che la riguardanocontenuti nel verbale del 21.4.2008 e nelle altre dichiarazioni rese daigenitori al dirigente scolastico, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi,entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b)dichiara infondate le richieste di opposizione e di cancellazione dei datipersonali della ricorrente.

IlGarante, nel prescrivere alla Direzione Didattica Statale 3° Circolo diScafati, ai sensi dell'art. 157 del Codice, di dare conferma a questa Autoritàdell'avvenuto adempimento del provvedimento (o dell'avvenuta proposizionedell'opposizione) entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricordache l'inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisionedei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice in materia di protezionedei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art.157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 18 luglio 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia