| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 19 SETTEMBRE 2013 Registro dei provvedimenti n. 418 del 19 settembre 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssaGiovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretariogenerale; VISTOil ricorso, presentato in data 6 maggio 2013 nei confronti di Vodafone OmnitelN.V., con il quale XY ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell'art. 7del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione deidati personali (di seguito "Codice"), chiedendo di ottenere lacomunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano inpossesso del gestore di telefonia mobile "ivi comprese le utenzeattive/cessate (Š) con specificazione delle date di attivazione e/odisattivazione", l'origine dei medesimi, le finalità e le modalità deltrattamento, la logica applicata, nonché i soggetti o le categorie di soggettiai quali i dati personali possono essere comunicati; la ricorrente ha chiestoaltresì la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13 maggio 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la notadel 28 giugno 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso; VISTAla nota, datata 3 giugno 2013, con cui la resistente, nel fornire riscontroalle richieste della ricorrente, ha comunicato, tra l'altro, i dati personaliche la riguardano dalla stessa detenuti, compresi i numeri delle utenzetelefoniche attivate a nome dell'interessata, nonché delle date di attivazionee disattivazione del relativo servizio di telefonia; VISTAla nota, datata 9 giugno 2013, con cui la ricorrente ha eccepito la nonesaustività del riscontro ottenuto in ordine alla richiesta di comunicazionedei dati che la riguardano detenuti da Vodafone Omnitel N.V., lamentando, inparticolare, la non corrispondenza tra quanto dichiarato dal gestore telefonicoin ordine ad una delle utenze telefoniche che risultano intestate alla medesimaed il relativo modulo di attivazione trasmesso in allegato dalla società; laricorrente ha infatti rilevato che tale modulo, riferibile, secondo quantodichiarato dal titolare del trattamento, a tale utenza, sarebbe in realtàrelativo ad una diversa utenza, riportata nel modulo stesso, rispetto allaquale la ricorrente ha contestato peraltro l'autenticità della sottoscrizione;l'interessata ha pertanto chiesto l'integrazione della documentazione giàricevuta mediante l'invio di copia dei moduli di sottoscrizione delle utenzeche risultano essere, o comunque essere state, intestate alla medesima,unitamente a copia dei documenti di identità allegati agli stessi,dichiarandosi soddisfatta del riscontro ricevuto in ordine ai restanti punti; VISTAla nota, datata 24 giugno 2013, con cui la resistente ha sostenuto di averfornito "un puntuale ed adeguato riscontro" mediante la comunicazionedi tutti i dati di cui disponeva riferiti alle utenze intestate allaricorrente, precisando, con riferimento al modulo di cui l'interessata haaffermato la contraffazione, che "in assenza di qualsiasi disconoscimentoda parte dell'utente, non è possibile per la società accertare la veridicitàdelle firme apposte sui moduli di attivazione presso i propririvenditori", e aggiungendo altresì che "l'utenza non risulta oggi piùattiva"; VISTAla nota, inviata via pec l'8 luglio 2013, con cui la ricorrente ha ribadito leproprie richieste rilevando che la ragione posta a fondamento del ricorso è daravvisare nella necessità di "verificare e contrastare eventualiattivazioni fraudolente di SIM con furti di identità" a carico dellamedesima, precisando di aver presentato, riguardo al modulo di identificazioneed attivazione di cui ha contestato l'autenticità, apposito atto di denuncia –querela alle autorità competenti, di cui ha allegato copia; VISTAla nota, datata 24 luglio 2013, con cui la resistente ha eccepito che lanormativa in materia di protezione dei dati personali non contempla il dirittodi avere copia dei documenti in cui risultano inseriti i dati personali, masolo la comunicazione di tali dati, né prevede l'esistenza di un obbligo in talsenso in capo al titolare del trattamento; con specifico riguardo allecontestazioni avanzate dalla ricorrente, Vodafone Omnitel N.V. ha ribadito che"in assenza di qualsiasi disconoscimento, non è possibile per la societàdubitare delle firme apposte", aggiungendo che "con riferimentoall'utenza in questione, il disconoscimento da parte dell'intestatario èavvenuto nel corso del (Š) procedimento, in un momento peraltro successivo alladisattivazione dell'utenza per portabilità della numerazione verso nuovogestore"; RILEVATOche il diritto di accesso ai dati personali di cui all'art. 7 del Codice èvolto ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personaliriferiti all'interessato detenuti dal titolare del trattamento, ma non ad averecopia dei documenti su cui tali dati risultino registrati; a tale riguardol'art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a curadel responsabile o degli incaricati e comunicati all'interessato ancheoralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi èspecifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supportocartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali datirelativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all'art. 10, comma4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l'estrazionedei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro"attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenticontenenti i dati personali richiesti", contempla una mera facoltà in capoal medesimo, senza per questo imporre un obbligo in tal senso; CONSIDERATOche, nel caso di specie, la ricorrente, nel chiedere di avere accesso a tutti idati personali che la riguardano, con particolare riguardo ai dati relativialle "utenze attive/cessate (Š) con specificazione delle date diattivazione e/o disattivazione", ha legittimamente esercitato il dirittodi accesso di cui all'art. 7 del Codice con istanze alle quali la societàresistente ha fornito, allo stato, un riscontro non completo; ritenuto quindi,alla luce della documentazione in atti, di dover accogliere parzialmente ilricorso e di dover, per l'effetto, ordinare alla società resistente diintegrare le informazioni già fornite comunicando alla ricorrente, secondo lemodalità di cui all'art. 10 del Codice, tutti i dati personali che lariguardano relativi alle utenze mobili attive e cessate, con specificoriferimento ai dati contenuti in tutti i moduli di attivazione e nei documentidi identità ad essi allegati, entro sessanta giorni dalla ricezione delpresente provvedimento; RITENUTOinvece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste di cui all'art. 7,comma 2 (oltre che in relazione alle informazioni già comunicate), avendo iltitolare del trattamento fornito, seppure solo nel corso del procedimento, unsufficiente riscontro alle stesse; RILEVATOaltresì che resta impregiudicata la facoltà dell'interessata di avvalersi, comedel resto risulta aver fatto, degli altri strumenti giuridici previstidall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento dell'asseritacontraffazione della propria sottoscrizione risultante sul modulo di attivazionegià prodotto in atti; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, suquesta base, determinare l'ammontare delle spese inerenti l'odierno ricorso nellamisura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico dellaresistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parteper giusti motivi in considerazione del parziale riscontro comunque già fornitoall'interessata; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: IlGarante, nel prescrivere a Vodafone Omnitel N.V. di dare conferma a questaAutorità dell'avvenuto adempimento del provvedimento (o dell'avvenutaproposizione dell'opposizione) entro sessanta giorni dalla ricezione dellostesso, ricorda che l'inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati insede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice inmateria di protezione dei dati personali. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 19 settembre 2013
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