| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 26 SETTEMBRE 2013 Registro dei provvedimenti n. 424 del 26 settembre 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssaGiovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretariogenerale; VISTOil ricorso pervenuto al Garante l'8 maggio 2013, presentato nei confronti diAXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., con il quale XY, rappresentata e difesadall'avv. Alfonso Gucciardo, a seguito di una richiesta di risarcimento perdanni cagionati da un terzo nel proprio appartamento, non avendo ottenutoriscontro alle istanze previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196; di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte adottenere la comunicazione in forma intellegibile di tutti i dati personali chela riguardano, con particolare riferimento a quelli contenuti nella periziaredatta dal tecnico incaricato dalla predetta compagnia assicuratrice divagliare i danni denunciati; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, laliquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13 maggio 2013, conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente,nonché l'ulteriore nota del 28 giugno 2013 con cui è stata disposta la prorogadel termine per la decisione sul ricorso; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 10 giugno 2013, con la quale la societàresistente, nel comunicare alla ricorrente che i suoi dati personali sono statiacquisiti dalla compagnia "per il tramite del proprio assicurato Sig. (Š)in conseguenza della denuncia da quest'ultimo effettuata per un sinistrooccorso nell'abitazione della ricorrente in data 26.5.2012", ha trasmessoin allegato "copia della relazione redatta dallo studio tecnico (Š)incaricato dalla compagnia, con esclusivo riferimento ai dati/informazionipersonali afferenti la ricorrente, lasciati in "chiaro""; VISTAl'ulteriore nota pervenuta via e-mail il 20 settembre 2013 con la quale lasocietà resistente ha integrato il riscontro precedentemente fornito, allegandouna nuova copia della relazione peritale, che "presenta uno stralcioparziale dei contenuti, ritenuti strettamente funzionali ed indispensabili perlo svolgimento di investigazioni difensive e per la coltivazione dei nostridiritti in sede giudiziaria"; VISTAla nota datata 20 settembre 2013 con la quale il ricorrente si è dichiaratoinsoddisfatto del riscontro ricevuto; CONSIDERATOche l'art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, prevede il temporaneodifferimento dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del medesimoCodice, solo nel caso e per il periodo in cui potrebbe derivarne pregiudizioper lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per farvalere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell'esistenza di uneffettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deveessere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concreti elementiforniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti; RILEVATOche, nel caso in esame, alla luce degli elementi di valutazione forniti daltitolare del trattamento – che ha messo a disposizione della ricorrentecopia della relazione peritale previo oscuramento di alcune parti nella sezione"risarcibilità sinistro" - sussiste la documentata esigenza di nonpregiudicare lo svolgimento, da parte del titolare medesimo, di ulterioriaccertamenti o, comunque, l'esercizio del suo diritto di difesa, anche in faseprecontenziosa; ritenuto quindi che il differimento temporaneo, ai sensi delcitato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice dell'esercizio del diritto diaccesso della ricorrente è stato legittimamente invocato e che pertanto ilricorso deve essere dichiarato, allo stato, infondato in relazione alleinformazioni non ancora comunicate alla ricorrente; RITENUTOinvece che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, in relazione ai dati della perizia tecnicagià comunicati alla ricorrente; RITENUTOcongruo compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione dellapeculiarità della vicenda esaminata; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREil dott. Antonello Soro; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 26 settembre 2013
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