| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 26 SETTEMBRE 2013 Registro dei provvedimenti n. 421 del 26 settembre 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssaGiovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretariogenerale; VISTOil ricorso regolarizzato il 6 maggio 2013, presentato da XY nei confrontidel Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e diTelecom Italia S.p.A., con il quale il ricorrente, dipendente del predettoMinistero e assegnatario di un'utenza telefonica mobile in virtù di unaconvenzione stipulata dal Ministero medesimo con Telecom Italia S.p.a.per la fornitura di servizi di telefonia mobile al personale della polizia diStato, essendo venuto a conoscenza, con ritardo, dell'esistenza di un debito asuo carico (relativo al periodo compreso tra agosto 2011 e gennaio 2012)"sproporzionato" rispetto al consueto e precedente trafficotelefonico (da cui è scaturita, in data 19 luglio 2012, la sospensione deltraffico in uscita), ha ribadito la richiesta, già formulata ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), volta ad ottenere lacomunicazione in forma intellegibile dei dati relativi al traffico telefonicoin uscita relativo all'ultimo bimestre 2011 e ai primi bimestri del 2012, conparticolare riguardo "ai tabulati emessi dal CENAPS (Centro elettroniconazionale del dipartimento di pubblica sicurezza) e ad ogni altro atto e/odocumento o flusso informatico connesso, compreso il dettaglio dei costie la distinzione tra chiamate gratuite e non, con relativa indicazione degliscatti addebitati per ciascuna conversazione"; rilevato che il ricorrenteha chiesto di ottenere la liquidazione in proprio favore delle spese delprocedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13 maggio 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 28 giugno 2013 con la quale questa Autoritàha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTOil verbale dell'audizione tenutasi presso questa Autorità in data 11 giugno2013 nel corso della quale il ricorrente, nel sottolineare che ad oggi ilMinistero dell'Interno non ha ancora fornito alcun riscontro, ha rappresentatola propria "disponibilità al pagamento di quanto dovuto (se dovuto) previavisione dei costi delle singole telefonate rapportate alla gratuità e alletariffe in convenzione non individuabili dai tabulati finora acquisiti econsultabili solo nella intranet"; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 18 giugno 2013 con la quale Telecom ItaliaS.p.A. (rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Guerra) ha sostenuto di non potercomunicare al ricorrente tutti i dati di traffico richiesti in quanto una partedi essi, già in data 8 agosto 2012 (data di presentazione dell'istanza ex art.7 del Codice) risaliva ad un periodo di tempo superiore ai sei mesi previstoper la loro conservazione a fini di fatturazione (Š) ex art. 123, comma 2, delCodice; infatti, i dati relativi al periodo agosto 2011-gennaio 2012"risultavano e risultano tuttora conservati da Telecom esclusivamente perfinalità di giustizia penale, sugli specifici sistemi a ciò dedicati, fino alloscadere del termine di 24 mesi dalla data della comunicazione (ex art. 132 delCodice) e solo per tali finalità avrebbero potuto (e potrebbero ancora) essererichiedibili ed ottenibili dall'interessato come precisato nel notoprovvedimento generale adottato in materia dal Garante in data 17 gennaio2008 (punto 5, prima parte, lett. b)); sul punto la società resistente haquindi chiarito che "la motivazione per la quale il ricorrente harichiesto di accedere ai dati di traffico in questione, correlata allacontestazione degli addebiti in busta paga dei bimestri di traffico sopraricordati (fatturati al Ministero) ed alla conseguente sospensione dell'utenza(Š), non poteva allora né può adesso essere ritenuta sufficiente al fine disuperare lo specifico vincolo di finalità imposto dalla speciale disciplina diriferimento in materia di conservazione dei dati di traffico per finalità diaccertamento e di repressione dei reati (Š)"; nella medesima nota lasocietà resistente ha d'altra parte comunicato di avere provveduto, "aseguito della ricezione dell'istanza dell'8 agosto 2012, in linea con lamenzionata normativa (art. 123, comma 2, del Codice), alla specificaconservazione dei dati di traffico a quella data disponibili, relativi al 3° e4° bimestre 2012 (periodo febbraio-maggio 2012), in quanto risalenti ad unperiodo di tempo inferiore ai sei mesi", dichiarando al contempo ladisponibilità alla loro eventuale trasmissione al ricorrente; VISTAla nota pervenuta in data 24 giugno 2013 con la quale il Ministero dell'Interno– Dipartimento della pubblica sicurezza, nel fornire delucidazioni inordine alla convenzione stipulata con Telecom Italia S.p.a. per i servizi ditelefonia mobile in favore dei dipendenti in servizio presso il dipartimento diP.S., ha precisato che il ricorrente ha sottoscritto nel gennaio 2008 la delegadi pagamento autorizzando il Ministero "ad addebitare sugli emolumentifissi ogni 2 mesi gli importi relativi ai consumi per il traffico personalecomunicati da Telecom (Š) nonché, in caso di incapienza della retribuzione, adeffettuare le ritenute sul cedolino stipendiale nei successivi 2 bimestri (Š)";il Ministero ha quindi aggiunto di avere già fornito riscontro alle richiestedel ricorrente in data 10 agosto 2012 e che lo stesso, il 20 agosto 2012, sisarebbe recato presso l'Ufficio contabile per avere accesso ai documentirichiesti, cui avrebbe fatto seguito, successivamente, l'invio allo stesso diulteriore documentazione; la parte resistente, infine, nell'allegare copia diun "estratto dell'unico tabulato che la stessa riceve in merito alrapporto di telefonia tra il ricorrente e la Telecom, e che riguarda le solesomme a debito, per periodi di consumo bimestrali, che il sistemainformatizzato Cenaps non può recuperare sulla busta paga dei singolidipendenti per incapienza", ha altresì precisato che lo stesso"Cenaps è in possesso dei soli importi bimestrali delle fatture"; VISTAla nota pervenuta via fax l'11 luglio 2013, con la quale il ricorrente ha affermatodi "non essere stato messo nelle condizioni di rispettare il vincolo deisei mesi ex art. 123 del Codice" in quanto, sebbene la convenzione prevedache le fatture siano poste in pagamento entro i due mesi successivi al relativotraffico, "in modo inadempiente i dati richiesti sono stati fatturati 6mesi dopo", come del resto risulta dalla data di creazione dei rendicontiinviati dal Ministero (14 giugno 2012) e dalle note inviate da Telecom alMinistero medesimo, peraltro notificate al ricorrente solo in data 6 agosto2012; nella medesima nota il ricorrente ha ribadito le richieste diaccesso ai dati, ivi compresi quelli relativi al periodo febbraio-maggio 2012 edi condanna delle controparti alle spese del procedimento; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 23 settembre 2013 con la quale Telecom ItaliaS.p.a., nel confermare quanto detto nella memoria precedente in ordineall'impossibilità di comunicare "i dati di traffico riferiti al 6°bimestre 2011, nonché al 1° e 2° bimestre 2012 (ovvero, secondo quanto previstodal contratto, al periodo agosto 2011-gennaio 2012)", ha ad ogni buonconto precisato, "pur trattandosi di aspetto non rilevante ai fini delpresente procedimento di ricorso che, come previsto dalla Convenzione (Š), idati relativi alla fatturazione dettagliata sono stati comunque residisponibili al dipendente sul portale in data comunque antecedente allascadenza delle relative fatture (con relativo addebito in busta paga) e deltermine di 6 mesi previsto dall'art. 123 del Codice (Š). Tale circostanza èevidente anche nei documenti da ultimo allegati dal ricorrente, dai quali sievince che: - con riferimento ai dati relativi al 6° bimestre 2011(agosto-settembre), i dati relativi alla fatturazione dettagliata risultanomessi a disposizione dell'utente a gennaio 2012, e quindi circa due mesi primadella scadenza del suddetto termine; - in relazione ai dati del 2° bimestre(dicembre 2011-gennaio 2012), i dati relativi alla fatturazione dettagliatarisultano messi a disposizione dell'utente a maggio 2012, sempre circa due mesiprima (Š)"; nella medesima nota la società resistente ha altresì affermatoche, per quanto riguarda i dati di traffico relativi al periodo febbraio-maggio2012, benché la loro richiesta fosse inammissibile in quanto formulata solo nelcorso del procedimento con la nota del 14 giugno u.s., si è comunque provvedutoad "inviarli direttamente al ricorrente con separata comunicazione a mezzoposta raccomandata"; RILEVATOche il Codice prevede che i dati di traffico telefonico possano essereconservati dal gestore, oltreché per esigenze legate alla fatturazione (per lequali l'art. 123 del Codice prevede un periodo di conservazione di sei mesi),anche per finalità di accertamento e repressione dei reati per un terminemassimo di ventiquattro mesi (art. 132, comma 1, del Codice); RITENUTOche una parte dei dati di traffico oggetto della richiesta in esame, puressendo attualmente conservati da Telecom Italia S.p.A., non possono tuttaviaformare, allo stato della documentazione in atti, materia di accessocollocandosi la vicenda al di fuori degli specifici presupposti di cui agliartt. 123 e 132 del Codice; ciò in quanto, da un lato, risultano decorsi itermini per la conservazione dei dati per finalità di fatturazione e,dall'altro, poiché non risulta che gli stessi siano stati ora richiesti perfinalità di accertamento e repressione dei reati; RITENUTOquindi che, allo stato della documentazione in atti, con riferimento ai dati ditraffico relativi al periodo agosto 2011-gennaio 2012, il ricorso deve esseredichiarato infondato; RITENUTOinvece che, con riferimento ai dati relativi al periodo febbraio-maggio 2012,Telecom Italia S.p.a. ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste delricorrente (che sul punto non erano state inizialmente formulate con chiarezza)e quindi deve essere dichiarato, per questa parte, non luogo a provvedere sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; RITENUTOche deve altresì essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso neiconfronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezzaavendo lo stesso comunicato al ricorrente i dati di debito a suo carico cosìcome risultanti presso il Cenaps, e avendo al contempo affermato (condichiarazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 delCodice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") dinon essere in possesso di ulteriori dati; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento, in ragione della particolarità della vicenda e dell'avvenutaprecisazione delle richieste del ricorrente nel corso dell'istruttoria delprocedimento; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREil dott. Antonello Soro; PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 26 settembre 2013
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