| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 3 OTTOBRE 2013 Registro dei provvedimenti n. 439 del 3 ottobre 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso al Garante, presentato il 14 maggio 2013, nei confronti di CrifS.p.A. e di Experian-Cerved Information Services S.p.A. con il quale XY,rappresentata e difesa dall'avv. Federica Citoni, ha chiesto la cancellazioneo, in subordine la sospensione della visibilità dei dati personali che lariguardano relativi ad un'ipoteca legale iscritta in data 16 ottobre 2007 conil n. ZZ, ad un'ipoteca giudiziale iscritta in data 7 giugno 2007 con il n. KK,ed ad un pignoramento immobiliare iscritto in data 7 luglio 2000 con il n. XX,iscrizioni tutte effettuate presso la Conservatoria di Roma 1 ed oggetto diannotamento di cancellazione; visto che, a parere della ricorrente, iltrattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comportano notevolidifficoltà per la stessa nell'accesso al credito, sarebbe eccedente eincompleto, tenuto conto del periodo di tempo trascorso dall'iscrizione di taliatti ed essendo intervenuta anche la cancellazione della procedura esecutiva edelle ipoteche a causa dell'integrale pagamento del debito; rilevato che laricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenuteper il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 maggio 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; diseguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessata, nonché la nota del 9 luglio 2013 conla quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisionesul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTAla nota inviata il 5 giugno 2013, con la quale Crif S.p.A., nel rappresentaredi avere già fornito riscontro alle richieste della ricorrente con missivedatate 11 aprile 2013 e 9 maggio 2013, ha sostenuto la legittimità deltrattamento posto in essere tenuto conto del fatto che, nel caso specifico, labanca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari","gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di InformazioniCreditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso","si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche,svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimonialedegli interessati e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazionepatrimoniale"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società haprecisato che "i dati riferiti alla Ricorrente sono aggiornati e coerenticon quanto registrato presso le fonti pubbliche di provenienza e riportano intutti i casi l'annotamento di cancellazione"; rilevato, tuttavia, che purribadendo la liceità del trattamento svolto, la resistente, in attesa dellaredazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamentodelle informazioni commerciali, "e in un'ottica di massima collaborazione(Š) ha provveduto (Š) a sospendere temporaneamente la visibilità delleinformazioni" oggetto di ricorso; VISTAla memoria inviata in data 18 giugno 2013 con la quale Experian-CervedInformation Services S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aragno, hasostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fattoche i dati in questione "sono esatti, completi e aggiornati con quellirisultanti presso le richiamate fonti pubbliche di provenienza"(risultando, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, anche i relativiannotamenti di cancellazione)"; rilevato che tale trattamento "èpertinente e non eccedente rispetto alle finalità della raccolta" inquanto volto a veicolare presso la clientela della resistente le medesimeinformazioni relative agli "eventi pregiudizievoli" censite presso lafonte pubblica ma rendendo più agevole l'accesso alle stesse "chediversamente, in funzione della mole di richieste ed uffici competenti,risulterebbe oltremodo gravoso"; rilevato, inoltre, che tali dati sonoregistrati "in un archivio che contiene i dati di fonte pubblica ed èautonomo e distinto rispetto al sistema di informazioni creditizie e rientranonella categoria dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi Š il cuitrattamento può avvenire senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art.24 del Codice Privacy"; rilevato, tuttavia, che la resistente, "inchiave di maggior tutela degli interessi dell'interessato, atteso il tempocomunque trascorso dal pignoramento (Š), ha disposto la temporanea sospensionedella visibilità dei dati relativi a tale pignoramento" in attesa dellaemanazione del codice deontologico di settore; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 20 giugno 2013 con la quale la ricorrente,preso atto dell'avvenuto oscuramento dei dati oggetto di ricorso da parte diCrif S.p.A., ha espresso la propria intenzione di desistere dall'azioneintrapresa nei confronti di tale titolare del trattamento; rilevato che neiconfronti di Experian-Cerved Information Services S.p.A. la ricorrente hainvece ribadito le proprie richieste con riferimento ai dati diversi da quellirelativi al pignoramento; RILEVATOanzitutto che il trattamento effettuato dalle resistenti in ordine ai dati sucui si controverte è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto haper oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere allostato utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24,comma 1, lett. c), del Codice; RILEVATO,tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo dilavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codicedeontologico di cui all'art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, aisensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati diconservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati,registri, ed elenchi (Š)") al fine di elaborare criteri e indirizziuniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, leoperazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione deidati in questione; RILEVATOche Crif S.p.A., ferma restando la liceità del trattamento precedentementesvolto, ha comunque provveduto a sospendere la visibilità delle informazionirelative all'interessata e che può, pertanto, essere dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso nei confronti di tale società ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice; rilevato che ugualmente può essere dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso nei confronti di Experian-Cerved Information ServicesS.p.A. limitatamente ai dati riferiti al pignoramento immobiliare; RITENUTA,invece, la necessità di disporre - quale misura a tutela dei dirittidell'interessato, nelle more della redazione del citato codice deontologico(nonché dell'eventuale attuazione del disposto dell'art. 61 del Codice) e insintonia con quanto già fatto da Crif S.p.A. nel presente procedimento - lasospensione temporanea della comunicazione a terzi da parte di Experian-CervedInformation Services S.p.A. delle informazioni riferite alle iscrizioninegative diverse dal pignoramento immobiliare, entro quarantacinque giornidalla data di ricezione del presente provvedimento; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)ordina ad Experian-Cerved Information ServicesS.p.A., quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessata e nellemore della redazione del codice deontologico di cui in motivazione, lasospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni riferitealle iscrizioni negative diverse dal pi gnoramento immobiliare, entro quarantacinquegiorni dalla data di ricezione del presente provvedimento; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso neiconfronti di Crif S.p.A., nonché di Experian-Cerved Information Services S.p.A.limitatamente ai dati riferiti al pignoramento immobiliare; c) dichiara compensate fra le parti le spese delprocedimento. IlGarante, nell'invitare Experian-Cerved Information Services S.p.A. a dareconferma alla ricorrente e a questa Autorità dell'avvenuto adempimento delprovvedimento entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricordache l'inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisionedei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice in materia di protezionedei dati personali. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 3 ottobre 2013
|