Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 3 OTTOBRE 2013

Registro dei provvedimenti
 n. 437 del 3 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso al Garante, presentato il 14 maggio 2013, nei confronti di CrifS.p.A., Experian-Cerved Information Services S.p.A. e Cerved Group S.p.A. conil quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Citoni, ha chiesto lacancellazione o, in subordine la sospensione della visibilità dei datipersonali che lo riguardano relativi ad un'ipoteca legale iscritta in data26/02/2009 presso la Conservatoria di Roma 1 con il n. 25618/6767 ed unpignoramento immobiliare iscritto in data 17/06/2009 presso la Conservatoria diRoma 1 con il n. KW, iscrizioni entrambe oggetto di annotamento dicancellazione; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di taliinformazioni pregiudizievoli, che comportano notevoli difficoltà per lo stessonell'accesso al credito, sarebbe eccedente e incompleto, tenuto conto delperiodo di tempo trascorso dall'iscrizione di tali atti ed essendo intervenutaanche la cancellazione della procedura esecutiva e dell'ipoteca a causadell'integrale pagamento del debito; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porrea carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 maggio 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; diseguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 9 luglio 2013 conla quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisionesul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTAla nota inviata il 5 giugno 2013, con la quale Crif S.p.A., nel rappresentaredi avere già fornito riscontro alle richieste del ricorrente con missive datate22 febbraio 2013 e 9 aprile 2013, ha sostenuto la legittimità del trattamentoposto in essere tenuto conto del fatto che, nel caso specifico, la banca dati"Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari", "gestita inmodo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC)e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso", "si limita aveicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendoesclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale degliinteressati e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazionepatrimoniale"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società haprecisato che "i dati riferiti al Ricorrente sono aggiornati e coerenticon quanto registrato presso le fonti pubbliche di provenienza e riportano intutti i casi l'annotamento di cancellazione"; rilevato, tuttavia, che purribadendo la liceità del trattamento svolto, la resistente, in attesa dellaredazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamentodelle informazioni commerciali, "e in un'ottica di massima collaborazione(Š) ha provveduto (Š) a sospendere temporaneamente la visibilità delleinformazioni" oggetto di ricorso;

VISTAla memoria inviata in data 18 giugno 2013 con la quale Experian-CervedInformation Services S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aragno, hasostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fattoche i dati in questione "sono esatti, completi e aggiornati con quellirisultanti presso le richiamate fonti pubbliche di provenienza"(risultando, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, anche i relativiannotamenti di cancellazione)"; rilevato che tale trattamento "èpertinente e non eccedente rispetto alle finalità della raccolta" inquanto volto a veicolare presso la clientela della resistente le medesimeinformazioni relative agli "eventi pregiudizievoli" censite presso lafonte pubblica ma rendendo più agevole l'accesso alle stesse "chediversamente, in funzione della mole di richieste ed uffici competenti,risulterebbe oltremodo gravoso"; rilevato, inoltre, che tali dati sonoregistrati "in un archivio che contiene i dati di fonte pubblica ed èautonomo e distinto rispetto al sistema di informazioni creditizie e rientranonella categoria dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi Š il cuitrattamento può avvenire senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art.24 del Codice Privacy"; rilevato, pertanto, che alla luce delleconsiderazioni svolte, il ricorso, a parere di Experian, "risulta allostato infondato";

VISTEla nota inviata in data 19 giugno 2013 e la successiva memoria inviata in data26 luglio 2013 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagliavvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha sostenuto di aver fornito, giàprima del ricorso, idoneo riscontro alle istanze del ricorrente con nota del 13marzo 2013 (della quale ha allegato copia); visto che, Cerved ha comunqueribadito la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni in questioneche, riportando anche l'annotamento di cancellazione, sono in linea con quellerisultanti nei pubblici registri immobiliari da cui sono state estratte;

VISTEle note pervenute via e-mail il 20 e il 21 giugno 2013 con le quali ilricorrente, preso atto dell'avvenuto oscuramento dei dati oggetto di ricorso daparte di Crif S.p.A., ha espresso la propria intenzione di desisteredall'azione intrapresa nei confronti di tale titolare del trattamento; rilevatoche nei confronti di Experian-Cerved Information Services S.p.A. e Cerved GroupS.p.A. il ricorrente ha invece ribadito le proprie richieste;

RILEVATOanzitutto che il trattamento effettuato dalle resistenti in ordine ai dati sucui si controverte è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto haper oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere allostato utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24,comma 1, lett. c), del Codice;

RILEVATO,tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo dilavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codicedeontologico di cui all'art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, aisensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati diconservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati,registri, ed elenchi (Š)") al fine di elaborare criteri e indirizziuniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, leoperazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione deidati in questione;

RILEVATOche Crif S.p.A., ferma restando la liceità del trattamento precedentementesvolto, ha comunque provveduto a sospendere la visibilità delle informazionirelative all'interessato e che può, pertanto, essere dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso nei confronti di tale società ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice;

RITENUTA,invece, la necessità di disporre - quale misura a tutela dei dirittidell'interessato, nelle more della redazione del citato codice deontologico (nonchédell'eventuale attuazione del disposto dell'art. 61 del Codice) e in sintoniacon quanto già fatto da Crif S.p.A. nel presente procedimento - la sospensionetemporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presentericorso da parte di Experian-Cerved Information Services S.p.A. e Cerved GroupS.p.A., entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presenteprovvedimento;

RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)ordina ad Experian-Cerved Information Services S.p.A. e Cerved Group S.p.A.,quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato e nelle moredella redazione del codice deontologico di cui in motivazione, la sospensionetemporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto di ricorso,entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A.;

c)dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

IlGarante, nell'invitare Experian Information Services S.p.A. e Cerved GroupS.p.A. a dare conferma al ricorrente e a questa Autorità dell'avvenutoadempimento del provvedimento entro quarantacinque giorni dalla ricezione dellostesso, ricorda che l'inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati insede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice inmateria di protezione dei dati personali.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 3 ottobre 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia