Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 10 OTTOBRE 2013

Registro dei provvedimenti
 n. 450 del 10 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso, presentato in data 17 maggio 2013 nei confronti di AIG EuropeLimited, con il quale XY, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cosimato edal dott. Alessandro Maria Bracaglia, reiterando le richieste già avanzate aisensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenerela comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano,"sia oggettivi che valutativi", contenuti nella perizia medico-legaleredatta dal perito incaricato dalla società di assicurazione resistente; ciòcon riguardo ad un sinistro occorso alla ricorrente che, percorrendo unmarciapiede di una strada pubblica del Comune di Frosinone, "inciampava ecadeva rovinosamente al suolo a causa della pavimentazione dissestata"; laricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spesesostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 24 maggio 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la notadel 10 luglio 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso;

VISTAla nota, datata 17 giugno 2013, con cui la resistente, rappresentata e difesadall'avv. Giancarlo Mariniello, richiamandosi  a quanto previsto dall'art.8, comma 2, lett. e) del Codice, ha opposto il proprio diniego avversol'accoglimento delle istanze della ricorrente affermando che la periziamedico-legale, essendo diretta alla verifica della sussistenza degli estremi dirisarcibilità del danno, contiene dati di natura valutativa atti a disvelareelementi della strategia difensiva di cui la compagnia potrebbe avvalersinell'ipotesi in cui l'interessata dovesse adire le vie giudiziali onderichiedere il risarcimento del danno patito; nel caso in esame l'odiernoricorso sarebbe stato avviato non per "venire a conoscenza della diagnosimedica della dott.ssa (Š), bensì per ottenere la valutazione dell'invaliditàtemporanea e permanente riscontrata", inserendosi dunque in un quadro dirichieste volte alla tutela di un diritto di credito dell'interessata; pertanto"fornire le suddette informazioni, soprattutto in una fase pregiudiziale,conferisce "un vantaggio" alla controparte nella misura in cui leoffre un riferimento in termini quantitativi (e non solo) sulla richiesta dirisarcimento, a detrimento del diritto di difesa della Compagnia";

VISTAla nota, trasmessa via e.mail il 24 giugno 2013, con cui la  ricorrente,nel confermare le proprie richieste, ha rilevato che la perizia medico- legalecontiene dati personali che riguardano l'interessata e che la medesima hadiritto di conoscere, eccependo l'improprio richiamo, contenuto nella nota diriscontro inviata da controparte, al disposto dell'art. 8, comma 2, lett. e)del Codice; il temporaneo differimento dell'esercizio dei diritti di cuiall'art. 7 del Codice, infatti, può essere legittimamente invocato "solonel caso e per il periodo in cui potrebbe derivarne un pregiudizio per losvolgimento di cd "indagini difensive" o, comunque, per far valere undiritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell'esistenza di un effettivopregiudizio (Š) va effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementiforniti dal titolare del trattamento e comunque risultante agli atti",mentre nel caso oggetto di ricorso "a distanza di più di un anno dallaguarigione con postumi della sig.ra XY non risulta né agli atti né nellamemoria di controparte alcun elemento che possa in alcun modo giustificare latutela prevista dall'art. 8, comma 2, lett.e)";

VISTAla nota, datata 26 luglio 2013, con cui il titolare del trattamento, nelrichiamare quanto già comunicato, ha ribadito le ragioni del diniego oppostoalla richiesta di accesso rilevando come, a fronte della "indeterminatezzadella richiesta risarcitoria sino ad ora avanzata" dalla ricorrente etenuto conto della mancata avvenuta liquidazione del danno, la comunicazione didati contenuti nella perizia "quali l'entità del danno, la quantificazionedei giorni di invalidità temporanea e permanente, il nesso eziologico traevento e danno" vanificherebbero "tutte le difese in un'ipoteticasede giudiziale";

VISTA la nota, datata 16 settembre 2013, con cui la ricorrente ha ribadito lagenericità delle argomentazioni addotte dalla resistente a fondamento deldiniego opposto alla istanza di accesso avanzata, rilevando come la compagniadi assicurazione non abbia prospettato "alcuna circostanza o elemento chepermettano di ravvisare un concreto pregiudizio al diritto di difesa" cosìcome richiesto dalla norma richiamata secondo l'interpretazione datane anchedalla giurisprudenza di merito;

RILEVATOche le perizie medico legali redatte in ambito assicurativo contengono datipersonali dell'interessato sia nella qualità di dati oggettivi (quali i datiidentificativi della persona, i riscontri di visite mediche e gli esamiobiettivi) che in quella di dati valutativi relativi a valutazioni e giudiziresi dal perito di fiducia della società di assicurazione; il diritto di accessodi cui all'art. 7 del Codice può essere esercitato con riguardo ad entrambe lecategorie di dati, potendo incontrare un limite, relativamente ai dativalutativi, nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, lett e) del Codice checonferisce al titolare del trattamento la facoltà di negare temporaneamentel'accesso a tali dati per il periodo in cui potrebbe derivarne un pregiudizio"effettivo e concreto" per lo svolgimento di cd "indaginidifensive" o, comunque per far valere un diritto in sede giudiziaria esempre che la motivazione addotta a sostegno del differimento sia suffragata daelementi concretamente apprezzabili;

RILEVATOche, nel caso in esame, la società di assicurazione non ha fornito, a suffragiodell'invocato differimento del diritto di accesso opposto alla controparte,elementi concreti atti a dimostrare la sussistenza dell'effettivo pregiudizioal diritto di difesa del titolare del trattamento di cui all'art. 8, comma 2,lett. e) del Codice, essendosi limitata a prospettare il generico rischio di undisvelamento della strategia difensiva da utilizzare in una futura azionegiudiziaria che la ricorrente potrebbe ipoteticamente intraprendere, ciò senzaneanche precisare le ragioni che osterebbero al disvelamento anche dei dati ditipo obiettivo che però sono presenti nella documentazione oggetto dirichiesta; rilevato, tuttavia, che dalla richiesta di accesso restano comunqueescluse, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Codice, le informazioni dicarattere non personale relative all'indicazione di condotte da tenersi o didecisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, opossibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale oprocessuale eventualmente espresse in sede di consulenza;

RITENUTO,alla luce della documentazione in atti, di accogliere il ricorso e di dover,per l'effetto, ordinare a AIG Europe Limited di comunicare alla ricorrente,entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento e secondo lemodalità di cui all'art. 10 del Codice, i dati personali che la riguardano, siadi natura obiettiva che di tipo valutativo, contenuti nella periziamedico-legale redatta dal perito di fiducia della compagnia;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontaredelle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base,determinare l'ammontare delle spese inerenti l'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare,alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico della resistentenella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giustimotivi;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

1)accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a AIG Europe Limited di comunicarealla ricorrente i dati personali che la riguardano contenuti nella periziamedico-legale relativa al sinistro occorso alla medesima, entro trenta giornidalla ricezione del presente provvedimento;

2)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese delprocedimento posto, nella misura di 400 euro, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi, a carico di AIG Europe Limited, la quale dovràliquidarli direttamente a favore della ricorrente.

IlGarante, nel prescrivere a AIG Europe Limited, ai sensi dell'art. 157 delCodice, di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento delprovvedimento (o dell'avvenuta proposizione dell'opposizione) entro trentagiorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanza dei provvedimentidel Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensidell'art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Siricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con lasanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenzail titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalladata di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se ilricorrente risiede all'estero.

Roma, 10ottobre 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia