Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 10 OTTOBRE 2013

Registro dei provvedimenti
 n. 453 del 10 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso al Garante regolarizzato il 22 maggio 2013 con il quale XY, inrelazione alla pubblicazione sull'edizione del quotidiano "La Stampa"del 28 luglio 2010, nella Cronaca di Torino, di un articolo dal titolo"KW" e alla pubblicazione sul blog "Cattivi pensieri" adopera della CGIL di Alessandria del comunicato "ZZ del 7 settembre 2010(che riprendeva le medesime notizie giornalistiche), articoli consultabilianche attraverso i comuni motori di ricerca esterni ai siti digitandosemplicemente il nome e cognome della ricorrente e contenenti dati personaliche la riguardano riferiti ad una vicenda che l'aveva vista coinvoltanell'estate 2010 in qualità di HH, ha chiesto all'Editrice La Stampa S.p.A. ealla CGIL Funzione Pubblica di Alessandria la "cancellazione sui motori diricerca" esterni degli articoli in questione; ciò, in quanto tali articoliavrebbero un contenuto diffamatorio e lesivo della sua reputazione e nonterrebbero conto degli sviluppi della vicenda in questione (essendo stata laricorrente reintegrata nelle proprie funzioni di HH a seguito del Lodo delCollegio dei Probiviri Nazionali della Cisl emesso nel dicembre 2010); rilevatoche la ricorrente ha chiesto al Garante la quantificazione del danno subitoalla propria immagine e alla propria salute ed ha chiesto anche la liquidazionein proprio favore delle spese del procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 28 maggio 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito"Codice"), ha invitato le parti resistenti a fornire riscontro allerichieste dell'interessata, nonché la nota del 18 luglio 2013 con cui è statadisposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla nota inviata in data 20 giugno 2013 con la quale il Segretario Generaledella CGIL Funzione Pubblica di Alessandra ha sostenuto: a) "che il blog"Cattivi Pensieri" è autonomamente gestito dalla RSU CGIL del Comunedi Alessandria e che lo scrivente non decide i contenuti che vengono immessi enemmeno dispone delle chiavi di accesso per rimuoverli"; b) "di averprovveduto a consegnare alla RSU Cgil del Comune di Alessandria copiadell'istanza redatta dalla Sig.ra XY e che i responsabili del blog hannorisposto che si faranno immediatamente parte attiva per dare positivo riscontroalle richieste, compatibilmente con le possibilità tecniche di cui dispongono";

VISTAla nota datata 21 giugno 2013 con la quale l'Editrice La Stampa S.p.A., pursostenendo la liceità del trattamento svolto in relazione alla pubblicazionesopra citata del 28 luglio 2010 a firma del giornalista JH, ha dichiarato che"al solo fine di manifestare la propria disponibilità conciliativa, si staattivando per richiedere a Google la de-indicizzazione dell'articolo inquestione";

VISTAla memoria datata 26 giugno 2013 con la quale l'Editrice La Stampa S.p.A. haribadito che "l'articolo in questione è stato redatto nel legittimoesercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, rispettando irelativi requisiti di verità, continenza e pertinenza", e non avrebbealcun contenuto diffamatorio così come confermato dal G.I.P. del Tribunale diTorino che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale aperto a seguitodi denuncia-querela per diffamazione a mezzo stampa sporta dalla ricorrente neiconfronti del giornalista che ha redatto l'articolo in questione; rilevato,inoltre, che, a parere dell'editore resistente, la ricorrente non può chiederela cancellazione dei propri dati personali perché i dati in questione non sonostati trattati in violazione di legge; inoltre, nel caso di specie, non solonon può essere invocato dalla ricorrente il diritto all'oblio, essendotrascorsi meno di tre anni dalla contestata pubblicazione, ma neppure si ètrattato di ripubblicazione dell'articolo, bensì del suo mero inserimentoall'interno dell'archivio on-line del quotidiano "La Stampa" la cuiintegrità va preservata come più volte statuito dallo stesso Garante; rilevato,comunque, che l'editore resistente si è già attivato per chiedere a Google lade-indicizzazione dell'articolo; rilevato, infine, che il Garante non ècompetente a quantificare il danno subito a seguito dell'asserito illecitotrattamento dei dati personali;

VISTAla memoria inviata in data 27 giugno 2013 con la quale la ricorrente inrelazione alle affermazioni dell'Editrice La Stampa S.p.A. ha sostenuto che lade-indicizzazione dell'articolo dai comuni motori di ricerca sarebbe dovutaavvenire immediatamente dopo la ricezione dell'istanza ex art. 7 del 19 marzo2013 e non dopo il ricorso al Garante; in ogni caso, la ricorrente ha rilevatoche l'Editrice La Stampa S.p.A. avrebbe sempre rifiutato di pubblicare lerettifiche all'articolo del giornalista JH e di dare spazio almeno ad unasintesi del Lodo del Collegio dei Probiviri nazionali della CISL che hannoreintegrato la ricorrente nelle sue pregresse funzioni e mansioni, scagionandoladalle accuse che il segretario della CISL Funzione Pubblica le aveva rivolto edelle quali si dà ampiamente conto nell'articolo di stampa in questione;

VISTAla memoria inviata in data 28 giugno 2013 con la quale la ricorrente inrelazione alla nota della CGIL Funzione Pubblica di Alessandria ha sostenutoche "il blog Cattivi Pensieri è uno spazio" del sindacato CGIL e che,"indipendentemente dalle persone che lo gestiscono", di tale blogrisponde legalmente il Segretario Generale della stessa CGIL Funzione Pubblicache ne ha la rappresentanza legale; in ogni caso, anche nei confronti dellaCGIL Funzione Pubblica di Alessandria, la ricorrente ha sottolineato latardività dell'intervento del citato Segretario Generale che avrebbe dovutoattivarsi per la deindicizzazione dell'articolo subito dopo aver ricevutol'istanza ex art. 7 del 19 marzo 2013;

VISTAla memoria inviata in data 9 settembre 2013 con la quale l'Editrice La StampaS.p.A. ha ribadito "l'estrema correttezza ed equilibrio con cui il giornalistaha operato, nel pieno rispetto del contraddittorio delle diverse particoinvolte"; inoltre, nel rilevare che esulerebbe dalle competenze delGarante accertare se sia stato garantito o meno alla ricorrente il diritto direttifica, sul punto l'editore ha sostenuto che né la comunicazione del 28luglio 2010 né la comunicazione e-mail del 18 febbraio 2011 (allegate alricorso) possono essere qualificate come rettifiche: la prima, infatti,costituirebbe "una lettera aperta di accuse nei confronti" del SegretarioGenerale della CISL Funzione Pubblica di Torino, "dal contenutodiffamatorio in danno di quest'ultimo, come tale non pubblicabile ai sensidella Legge n. 47/1948", mentre la seconda si sostanzierebbe nellarichiesta di pubblicazione del citato Lodo dei Probiviri che, contrariamente aquanto sostenuto dalla ricorrente, avrebbe avuto ad oggetto il profilo,strettamente giuridico, relativo alla validità da attribuire alle dimissionicomunicate per iscritto dalla ricorrente in data 21 luglio 2010 e revocate nelcorso della stessa giornata;

VISTAla nota datata 9 settembre 2013 con la quale il Segretario Generale della CGILFunzione Pubblica di Alessandria ha ribadito di non essere "responsabiledei contenuti immessi sul blog "Cattivi Pensieri", che è autonomamentegestito dalla RSU CGIL del Comune di Alessandria, come verificabile effettuandouna ricerca su Google"; rilevato che in data 6 settembre 2013 lo scriventeSegretario "ha nuovamente parlato con i responsabili del blog, i qualihanno confermato di avere fatto tutto quanto era nelle loro possibilitàtecniche per dare positivo riscontro alla richiesta" della ricorrente;

VISTEle memorie inviate in data 18 settembre 2013 e 26 settembre 2013 con le qualila ricorrente ha ribadito le argomentazioni già contenute nei precedentiscritti difensivi;

RILEVATOche, a seguito del ricorso, le parti resistenti hanno provveduto a farinterdire l'indicizzazione degli articoli in questione dai motori di ricercaesterni ai siti internet del quotidiano "La Stampa" e del blog"Cattivi Pensieri";

RITENUTOpertanto che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo i resistenti aderito alla richiestadella ricorrente nel corso del procedimento;

RILEVATOche la richiesta di quantificazione del danno asseritamente subito dallaricorrente per effetto della condotta dei resistenti non rientra fra lecompetenze del Garante e che tale richiesta potrà, se del caso, essere avanzatadinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria; ritenuto pertanto che talerichiesta deve essere ritenuta inammissibile;

VISTOche sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento in ragione delle specificità della vicenda e della sequenza deirapporti intercorsi fra le parti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

a)dichiara inammissibile la richiesta di quantificazione del danno asseritamentesubito dalla ricorrente;

b)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambi iresistenti in ordine al restante profilo;

c)dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 10 ottobre 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia